Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 27-10-2011, n. 38919

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. I tre indagati ricorrono avverso il provvedimento indicato in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano, emessa nei loro confronti per il reato di rapina pluriaggravata in danno di tre cingalesi e nei confronti di H.M. anche per la rapina pluriaggravata in danno di due egiziani,chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo:

a) con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) perchè due giudici che hanno giudicato H.D. in altro procedimento de libertate, esprimendosi in termini incisivi sulla personalità dell’imputato, sono ora chiamati a giudicarlo nuovamente e tanto violerebbe la disposizione di cui all’art. 34 c.p.p., comma 2 ed ove si ritenesse non compresa fra i casi dell’art. 34 c.p.p., comma 2 la situazione denunciata dal ricorrente, si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale. b) con il secondo motivo lamentano che agli atti mancano i supporti informatici e le foto sui quali sono stati effettuati i riconoscimenti da parte delle vittime delle rapine. Secondo i ricorrenti tali atti, che già erano nel fascicolo del GIP e che rivestono natura di atti sostanziali a carattere probatorio, per la loro mancata presenza nel fascicolo determina il venir meno della misura diversamente da quanto affermato dal Tribunale che ha ritenuto che non essendovi prova della loro presenza nel fascicolo trasmesso al GIP per la richiesta di misura, non potevano essere ritenuti essenziali. Ciò sostanzia una erronea applicazione di legge perchè la natura sostanziale dell’atto deve essere apprezzata in relazione al tema di prova e non in rapporto all’esito della decisione del GIP. La mancanza di quegli atti nel fascicolo,inoltre, ha impedito che al Tribunale di valutare compiutamente l’attendibilità delle ricognizioni di persona.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’incompatibilità di due giudici del Tribunale del riesame che hanno concorso a pronunciare la decisione oggi appellata ma il motivo è manifestamente infondato, perchè il sistema processuale preordina, per questo tipo di doglianza, la specifica procedura prevista dagli artt. 37 e 38 c.p.p., e, comunque la giurisprudenza costante di questa Corte ha già deciso che l’eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non comporta la nullità del giudizio. (SS.UU n. 23 del 1999 rv 215097) Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile; di conseguenza manifestamente infondata ed improponibile è anche l’accennata questione di incostituzionalità. 2.2 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

I ricorrenti lamentano la violazione del diritto della difesa in conseguenza della mancata trasmissione al Tribunale del riesame di atti presentati, dal P.M. al GIP, ai sensi dell’art. 291 c.p.p.. In particolare, lamentano la mancata trasmissione degli album fotografici utilizzati per effettuare il riconoscimento degli autori della rapina. Tuttavia non è stato prodotto dal ricorrente alcun atto dal quale possa evincersi, senza ombra di dubbio, l’omissione lamentata, neanche sotto forma di attestazione rilasciata dalla cancelleria del GIP del precedente inserimento, agli atti del fascicolo processuale depositato ai sensi dell’art. 293 c.p.p., comma 3. 2.3 Il motivo pertanto è generico perchè, come è già stato affermato in un caso simile, da questa Corte "La severa sanzione processuale della perdita di efficacia della misura cautelare non può conseguire a valutazione di incompletezza formulata sulla base della motivazione dell’ordinanza cautelare ovvero su deduzioni difensive in riferimento a duplicati dello stesso atto: la difesa, avendo avuto la possibilità di controllare gli atti – a suo tempo presentati dal P.M. con la richiesta di misura, atti sui quali il Gip ha basato il suo provvedimento – è posta nella condizione di verificare la corrispondenza con essi di quelli trasmessi al Tribunale del riesame, il ricorso per questo profilo deve essere dichiarato inammissibile per genericità a norma dell’art. 581 c.p.p., lett. c), in quanto ogni richiesta deve essere corredata dalla indicazione in maniera specifica della ragioni in diritto e degli elementi in fatto a sostegno della stessa. Sentenza n. 6334 del 2007 Rv. 235714". 2.4 Il ricorso formulato con l’affermazione apodittica e non provata della mancanza degli atti (tanto più che il Tribunale ha dato atto,in motivazione, che non vi è prova che gli album siano stati trasmessi dal P.M. al GIP) non risponde,inoltre, al principio giurisprudenziale, costantemente riaffermato da questa Corte, di autosufficienza del ricorso per cui quest’ultimo deve ritenersi inammissibile allorchè alla Corte di legittimità non sia consentito di avere adeguata e completa conoscenza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso medesimo, della materia ad essa devoluta e del contenuto delle deduzioni svolte. Rv. 200180 Rv.

245103.

Il ricorso dei tre indagati deve,pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3- Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati trovansi ristretti, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille,ciascuno, alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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