Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 27-10-2011, n. 38918

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe del Tribunale del riesame di Palermo ricorre personalmente P.A. lamentando il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed c) in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 302 c.p.p., art. 293 c.p.p., comma 3. L’interrogatorio dell’imputato, conseguente all’applicazione della misura custodiale è nullo per omesso deposito degli atti su cui si fonda la misura custodiale. In realtà anche se il deposito è stato effettuato presso la cancelleria del GIP che ha emesso la misura, in concreto per la brevità del tempo avuto a disposizione per esaminare gli atti prima dell’interrogatorio e come se non ci fosse stato, tanto più che l’interrogatorio si è tenuto in altra città ove il difensore si è dovuto recare. Ciò si è tradotto in una manifesta violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c). Di conseguenza all’imputato non è stato premesso di conoscere le accuse che gli venivano poste.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 273 c.p.p. e art. 274 c.p.p., lett. c). Lamenta il ricorrente il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari perchè il Tribunale ha reso una motivazione che non ha considerato le contraddizioni denunciate dalla difesa in ordine ai riconoscimenti fotografici ed alle sommarie informazioni richiamate in motivazione.

Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

2.1 Questa Corte, con una decisione che questo Collegio condivide e fa propria, ha già ritenuto che l’omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare prima dell’interrogatorio non determina alcuna nullità di quest’ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l’ordinanza. Sentenza n. 10854 del 2007 Rv. 235921. 2.2 Il ricorrente si duole anche del fatto che,se anche il deposito degli atti era regolarmente avvenuto presso la cancelleria del giudice che aveva chiesto, in rogatoria, l’interrogatorio dell’imputato, per l’esiguità del tempo a disposizione prima dell’interrogatorio, non era stato consentito al difensore, nel concreto di avere cognizione completa della documentazione, prima dell’espletamento dell’atto.

Anche questa censura è infondata perchè la celerità dell’ufficio nell’espletare l’interrogatorio di garanzia è elemento che gioca a tutto favore dell’indagato che ha perso la libertà e ha tutto l’interesse a fornire al giudice le spiegazioni e giustificazioni e istanze che possono riflettersi con lo stato di privazione della libertà. Sicchè la doglianza è pretestuasa. Nè va taciuto che al difensore, nella logica di una conduzione corretta dell’attività professionale, che prevede l’interazione con gli uffici, non è vietato far ricorso a colleghi corrispondenti in altre città che possono adempiere all’onere di visionare gli atti presso la cancelleria, estrarne copia e renderne edotto sollecitamente il richiedente, anche facendo ricorso ai moderni sistemi di comunicazione a distanza. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato il ricorrente si è limitato a dedurre le censure che intendeva muovere ad alcuni punti della decisione, a suo avviso erronei, ma non ha adempiuto all’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, indicando quali contraddizioni emergerebbero dagli atti che denuncia come viziati e contraddittori, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Il motivo di ricorso in questione difetta,pertanto, del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p. e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese;

inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati trovansi ristretti, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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