T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 30-11-2011, n. 9397

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 15 gennaio 2007 e depositato il 25 gennaio 2007 M.M., ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, ha impugnato il provvedimento prot. n. 248462 del 24/10/06 nella parte in cui il Ministero della Giustizia ha parzialmente respinto il ricorso gerarchico proposto dal predetto avverso la classifica di "Distinto" relativa all’anno 2005.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 14/06/10, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 3 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

M.M., ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, impugna il provvedimento del Ministero della Giustizia prot. n. 248462 del 24/10/06 nella parte in cui ha parzialmente respinto il ricorso gerarchico proposto dal predetto avverso la classifica di "Distinto" relativa all’anno 2005.

Con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta il difetto di motivazione dell’atto impugnato che non specificherebbe le ragioni per cui il ricorso gerarchico è stato parzialmente respinto.

Il motivo è fondato.

Dall’esame degli atti di causa emerge che al M. per l’anno 2005 è stato assegnato, inizialmente, un giudizio complessivo pari a 26 punti corrispondente alla classifica di "distinto".

Avverso tale giudizio il M. ha proposto ricorso ex artt. 45 comma 4° e 50 d. lgs. n. 443/92 e la Commissione per il personale del Corpo di polizia penitenziaria con il provvedimento impugnato ha solo in parte accolto il gravame assegnando al predetto la classifica di "ottimo" con punti 28.

L’atto impugnato, come fondatamente prospettato dal ricorrente, è affetto dal vizio di difetto di motivazione in quanto non esplicita le ragioni di fatto e di diritto poste dall’amministrazione a fondamento dell’attribuzione, in favore del M., di 28 punti anziché del massimo come richiesto con il ricorso gerarchico.

Il vizio in esame è nella fattispecie vieppiù significativo se si considera, da una parte, lo specifico obbligo motivazionale stabilito, in riferimento ai rapporti informativi concernenti il personale di polizia penitenziaria, dall’art. 44 comma 2° d. lgs. n. 443/92 (secondo cui "il giudizio complessivo deve essere motivato") e, dall’altra, il fatto che il provvedimento in questa sede impugnato è stato emesso in relazione ad un ricorso gerarchico del M. contenente esplicite censure che avrebbero meritato una specifica valutazione.

Particolarmente significativa, a favore della tesi di parte ricorrente, è, per altro, la doglianza relativa all’ingiustificata valutazione dei lusinghieri giudizi riportati nei periodi pregressi e alla dedotta erroneità della motivazione del giudizio espresso dal funzionario preposto alla compilazione del rapporto informativo per l’anno 2005 che (come prospettato nell’atto introduttivo) richiama una circostanza, quale la rimozione dall’Ufficio servizi, a tal fine, inconferente essendo la rimozione del M., in realtà, avvenuta su disposizione del provveditore regionale a seguito di ricorso presentato proprio dall’interessato.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di adottare in sede di riesame motivato della fattispecie.

Il Ministero della Giustizia, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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