T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 30-11-2011, n. 9395

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento 4063642008/34790/ds4 del 3.3.2009 il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Difetto di istruttoria; violazione dei principi sul procedimento amministrativo, violazione L. 241/90 e DPR 3/57; artt. 101 / 120, violazione art. 16, 4, D.Lgs. 449/92; eccesso di potere per sproporzione tra addebito e sanzione disciplinare irrogata;

2) Travisamento dei fatti, arbitrarietà; manifesta illogicità; grave irragionevolezza, difetto di motivazione, violazione art. 3 L. 241/90; travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, sviamento di potere, illogicità e irragionevolezza gravi e manifeste.

Con ord. n. 2432/09 è stata respinta la domanda cautelare ed è stato precisato che "l’Amministrazione – tenuto anche conto dell’equiparazione delle sentenze di patteggiamento a quelle di condanna, attuata dalla legge n. 97 del 2001 – ha compiutamente accertato la rilevanza disciplinare dei fatti ascritti".

Con successiva ordinanza il Consiglio di Stato (cfr., n. 3920/2009) ha confermato la precedente ord. n. 2432/09 in base al presupposto che il ricorrente "ha riportato sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano il 19.9.2008 di applicazione della pena di anni 1 di reclusione ed 800 Euro di multa".

Nel merito, il ricorso è infondato.

Con i motivi di ricorso l’interessato lamenta il difetto di istruttoria, di motivazione e la mancata autonoma valutazione in sede amministrativa dei fatti contestati.

Come risulta dalla documentazione in atti e dalla ricostruzione degli eventi fatta da controparte:

a). il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 640 c.p. (truffa a danno dello Stato) e falsità materiale in atti commessa dal pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni, giusta sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano il 19.9.2008 di applicazione della pena di anni 1 di reclusione;

b). sul punto è evidente che la vicenda di cui il ricorrente si è reso protagonista (anche a prescindere dagli esiti del procedimento penale) avuto riguardo alle modalità di tempo e di luogo in cui è maturata e si è sviluppata, rileva non solo la mancanza del senso dell’onore e del senso morale ma dimostra anche la dolosa violazione dei doveri istituzionali, con grave pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.

Pertanto, rileva in senso negativo il comportamento di un agente di Polizia penitenziaria, istituzionalmente preposto alla tutela dell’ordine, il quale, agisca in contrasto con i doveri di lealtà e correttezza assunti con il giuramento.

Inoltre, la riscontrata mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del soggetto, che sostanzialmente sono alla base della destituzione, presuppone un apprezzamento di natura tecnico discrezionale da parte dell’amministrazione, che nel caso in esame non appare censurabile.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 2000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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