T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-11-2011, n. 9423

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 8 giugno 2010 la ricorrente fondazione ha trasmesso attraverso il canale telematico "Entrate" il file contenente la domanda di iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 23 aprile 2010 e finalizzata alla iscrizione nell’elenco tenuto, per l’anno 2010, per la ripartizione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’istanza telematica non è stata accolta dal sistema che ha quindi in automaticamente emesso una ricevuta di acquisizione recante la dicitura "domanda respinta in quanto presentata al di fuori dei termini previsti", essendo previsto dall’art. 2 comma 3 del citato D.P.C.M. il termine del 7 maggio 2010.

Con il proposto ricorso, deducendosi carenza di motivazione, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza, è impugnata la nota con cui l’Agenzia delle Entrate ha comunicato alla ricorrente fondazione il rigetto della domanda dalla stessa presentata l’8 giugno 2010 per l’iscrizione nell’elenco tenuto, per l’anno 2010, per la ripartizione della quota del 5 per mille del’imposta sul reddito delle persone fisiche ed in parte qua il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato l’8 giugno 2010 nonchè l’atto di pubblicazione del decreto medesimo e l’elenco delle associazioni che hanno avito accesso al beneficio.

Si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Ritiene, infatti, il Collegio vadano puntualmente ribadite nella presente sede le argomentazioni e ribadite le ragioni che hanno indotto la Sezione ad accogliere, con ordinanza n. 4732 del 28 ottobre 2010, al dichiarato fine dell’iscrizione con riserva della ricorrente nell’elenco di cui trattasi, la domanda cautelare presentata dalla medesima.

In primis, nella richiamata sede cautelare è stata condivisibilmente ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’odierna controversia, considerato che l’atto impugnato attiene a materia non assimilabile in senso tecnico a quella delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 19 del d. lgs. N. 546/92;

Quanto al merito della questione, rilevato che il citato D.P.C.M. 23.4.2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo dopo la scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle domande, è stato del pari condivisibilmente osservato dalla Sezione in sede cautelare che la mera pubblicazione in forma telematica del decreto non può essere ritenuta forma sufficiente di pubblicità (anche ai fini della decorrenza dei termini di decadenza eventualmente previsti nell’atto oggetto di pubblicazione), in assenza ovviamente di esplicita previsione normativa ad hoc.

Rimane solo da aggiungere che se è vero che sussiste per i D.P.C.M. un obbligo di pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, giusta quanto dispone l’art. 1 della legge n. 839 del 1984, adempimento cui peraltro si è provveduto a conferma della sua doverosità (per quanto, come già rilevato, in epoca successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso al beneficio dallo stesso decreto previsto), la detta pubblicazione sostanzia l’adempimento minimo prescritto ai fini della effettiva conoscenza del decreto nonché quanto all’integrazione dell’efficacia dello stesso. Del resto, ai sensi dell’art. 55 del codice dell’amministrazione digitale, è una mera facoltà – riconosciuta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – quella di pubblicare i regolamenti nel sito telematico, con l’ovvia conseguenza che ove perseguita detta forma di pubblicità, appunto non obbligatoria, non ha l’idoneità a produrre gli effetti che di contro produce la sola forma di pubblicità obbligatoria, quella minima prevista dalla richiamata legge n. 839 del 1994.

E’ evidente che a fronte di detta situazione, alcun rilievo può essere annesso all’espressa qualificazione del termine di presentazione delle domande del 7 maggio 2010 quale termine perentorio.

Peraltro, la previsione di cui all’art. 2 comma 4terdecies della legge 22 maggio 2010 n. 73, ai sensi del quale "sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del 5 per mille per l’anno 2010", non riguarda, come pure è già stato rilevato in sede di ordinanza cautelare, la sanatoria degli effetti della mancata pubblicazione nelle forme di legge e con modalità idonee ai fini della decorrenza dei termini di decadenza nel decreto stesso previsti.

Deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno, evidentemente formulata sul presupposto del mancato inserimento di parte ricorrente nell’elenco de quo, avuto riguardo alla disposta iscrizione con riserva della stessa nell’elenco di cui trattasi in forza della citata ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4732 del 2010.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati, per quanto di interesse, gli atti con lo stesso impugnati.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, per quanto di interesse, respingendolo quanto alla domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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