Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-09-2011) 27-10-2011, n. 39113

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 7.12.2010, il Gip del Tribunale di Bergamo convalidava il provvedimento di fermo disposto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale nei confronti di F. M., indagato per il reato di sequestro di persona, omicidio volontario e soppressione di cadavere in danno di G.Y., commessi il 26.11.2010.

In specie, il giudice, – premesso che risultavano rispettate le disposizioni di cui agli artt. 385, 386 e 390 cod. proc. pen. – rilevava che gli elementi indicati dal pubblico ministero al momento dell’esecuzione del fermo consentivano di ritenere la sussistenza di una gravità indiziaria rispondente ai criteri indicati all’art. 273 cod. proc. pen. e che al momento dell’esecuzione del fermo erano riscontrabili circostanze idonee a ritenere il pericolo di fuga.

Quindi, il giudice affermava che l’attuale quadro indiziario, in considerazione delle ulteriori attività di indagine svolte, compatibili con le dichiarazioni rese dall’indagato nel corso dell’udienza di convalida, comportava a giudizio dello stesso pubblico ministero – che, quindi, non aveva chiesto l’applicazione della misura cautelare – l’assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine ai reati contestati.

2. Avverso l’ordinanza di convalida del fermo ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi posti a fondamento del provvedimento di fermo che erano del tutto inidonei a desumere un ragionevole probabilità di colpevolezza, anche alla luce della ricostruzione fornita in sede di interrogatorio dal F. che doveva essere valutata dal giudice ai fini della pronuncia sulla convalida del fermo.

Motivi della decisione

Il ricorso, ad avviso del Collegio, è fondato.

E’ noto che l’accertamento che il giudice è chiamato ad effettuare in sede di convalida dell’arresto o del fermo non è limitato ad un mero riscontro in ordine alla sussistenza dei presupposti formali della misura, dovendosi necessariamente estendere alla verifica circa le relative condizioni di legittimità, i presupposti del fermo, la configurabilità (non solo astratta) del reato e la sua attribuibilità alla persona fermata, nonchè i termini cui risulta condizionata l’efficacia della misura.

Tale complessiva valutazione – che, pertanto, va oltre la verifica del corretto operato dell’organo che ha disposto l’arresto o il fermo – deve essere effettuata sulla base degli elementi raccolti dal giudice al momento della convalida della misura che, come nel caso di specie, possono risultare diversi da quelli esistenti al momento dell’arresto o del fermo.

Nella specie, come si è detto, il giudice della convalida riteneva l’assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine ai reati contestati in considerazione delle ulteriori attività di indagine svolte, compatibili con le dichiarazioni rese dall’indagato nel corso dell’udienza di convalida.

In particolare – si legge nel provvedimento impugnato – nel corso dell’udienza di convalida è stato depositato il CD contenente la registrazione della conversazione telefonica in data 3.12.2010, proveniente dall’utenza cellulare in uso all’indagato e diretta all’utenza risultata in uso a tale F.M.. Alla luce di quanto sostenuto dall’indagato, il pubblico ministero aveva prodotto gli esiti dell’Incarico, nel frattempo affidato a quattro diversi soggetti al fine di tradurre la frase dell’indagato emersa dalla intercettazione, dal quale emergeva un significato affatto diverso che, peraltro, era confortato dalle dichiarazioni rese dalla persona cui l’indagato si riferiva nel pronunciare la frase in questione.

Pertanto, se gli elementi raccolti dal giudice della convalida avevano condotto a ritenere l’assenza dei gravi indizi a carico del fermato, il provvedimento di fermo non poteva essere convalidato.

Conseguentemente, impregiudicata la valutazione del corretto operato nell’esecuzione del provvedimento di fermo, l’ordinanza di convalida impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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