Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-10-2011, n. 39110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza in data 7 febbraio 20011 il GIP del Tribunale di Parma, decidendo sulle richieste della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, non convalidava il fermo operato nei confronti di R.E.M., allo stato detenuto per altro nella Casa Circ. di Parma, e disponeva nei confronti dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli art. 110, c.p., D.P.R. n. 309 del 1990 art. 73, comma 1, art. 80, comma 2, aggravato ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 4, commesso in (OMISSIS) ed in territorio estero il 16.2.2008. Disponeva, poi, la restituzione degli atti al PM per gli adempimenti di cui all’art. 27 del c.p.p..

A seguito di ciò con ordinanza in data 23 febbraio 2011 il GIP del Tribunale di Palermo applicava al R. la misura cautelare della custodia in carcere.

Avverso tale ultimo provvedimento presentava istanza di riesame il difensore dell’imputato e il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., riteneva la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Parma.

Rilevava in proposito che il GIP di Parma si era implicitamente dichiarato incompetente senza illustrare le ragioni e che quanto all’incompetenza del GIP di Palermo dalla stessa formulazione dell’addebito provvisorio risulta che il reato fu commesso in (OMISSIS) ed in territorio estero.

Riteneva che, sulla base della prospettazione accusatoria, l’importazione di cocaina cui avrebbe concorso l’indagato vide il corriere giungere in treno a Milano dalla Francia e poi spostarsi su un’auto a (OMISSIS) dove fu arrestato nella notte tra il (OMISSIS). Non conoscendosi il luogo di ingresso in Italia del corriere in applicazione del primo criterio suppletivo di cui all’art. 9 c.p.p. competente deve ritenersi il giudice di Parma, luogo ove (OMISSIS) è stata arrestata perchè trovata in possesso della cocaina; nè potevano ravvisarsi profili di connessione tra il reato ascritto al R. ed altri, tra i tanti contestati con il provvedimento impugnato, sì da determinare uno spostamento di competenza.

Il tribunale del riesame declinava, pertanto, la competenza in favore dell’autorità giudiziaria di Parma e, considerata la condizione di restrizione carceraria del R. per titoli diversi da quello cautelare, affermava l’insussistenza, nell’attualità e con riguardo al disposto dell’art. 291 c.p.p., comma 2, delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. b) e c) ed annullava l’ordinanza impugnata.

Rimetteva, quindi, la risoluzione del conflitto negativo di competenza alla Corte di Cassazione.

3.- Il Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye ha concluso chiedendo sia dichiarata la competenza del GIP del Tribunale di Parma.

Motivi della decisione

4.- Il conflitto negativo va risolto indicando quale giudice competente il GIP del Tribunale di Parma.

Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame di Palermo, secondo la prospettazione accusatoria dell’operazione di importazione in Italia della cocaina ascritta in concorso a R.E.M., non è conosciuto il luogo ove il corriere, proveniente in treno dalla Francia, aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato. Neppure è ravvisabile alcun profilo di connessione tra il reato ascritto al R., e gli altri contestati ad altri soggetti nell’ambito del provvedimento impugnato;

sul punto, infatti, sono da valutare le sole affermazioni del Tribunale del riesame di Palermo, posto che il GIP di Parma, quanto al problema della competenza, omette qualsivoglia argomentazione limitandosi a rimettere gli atti al PM richiedente ai sensi dcll’ art. 27 c.p.p..

Ne consegue che, non potendosi far ricorso alle regole generali per determinare la competenza territoriale, occorre fare riferimento al criteri suppletivi di cui all’art. 9 c.p.p., in particolare deve applicarsi la disposizione del comma 2A , posto che appare più di rilevo nella fattispecie concreta non tanto la circostanza che parte dell’azione si sia consumata in Parma, come affermato dal tribunale rimettente, quanto piuttosto che in Parma aveva il domicilio e la residenza, come risulta dagli atti, l’imputato R.E. M. all’epoca della commissione del reato.

Ed invero, questa Corte ha affermato che tema di importazione di sostanze stupefacenti nel territorio dello Stato, il momento consumativo del reato corrisponde con il passaggio del confine geografico-politico dello Stato per cui tutto quanto avviene successivamente rappresenta un post factum indifferente ai fini dell’esistenza del delitto e, conseguentemente, anche della competenza (Cass. Sez. 1., sent. 16.4.1993. n. 1620, rv. 194371;

Cass. Sez. 4, sent. 19.6.2007, n. 29187, Rv. 236996).

Ne consegue che la competenza deve essere riconosciuta, sulla base del criterio suppletivo stabilito dall’art. 9 c.p.p., comma 2, al GIP del Tribunale di Parma.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Parma cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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