T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-11-2011, n. 9416

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il ricorrente di aver fatto a suo tempo richiesta di inserimento nel ruolo del personale della Cassa per la Mezzogiorno di trasferimento alla Regione Lazio. Detta domanda era rigettata dal Presidente dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno con provvedimento n. 2072 del 23 giugno 1992, in ragione dell’asserita carenza in capo al ricorrente del requisito della buona condotta. Con sentenza n. 3327 del 18 aprile 2002 il T.A.R. del Lazio respingeva il ricorso proposto dall’odierno ricorrente. Con sentenza n. 5835 del 28 settembre 2009, tuttavia, il Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia di prime cure, annullava il ricordato provvedimento del giugno 1992. Con sentenza n. 387 del 19 gennaio 2011 la IV Sezione del Consiglio di Stato ordinava l’integrale esecuzione della sentenza da ultimo citata, non avendo l’amministrazione provveduto a rideterminarsi sulla originaria istanza del ricorrente.

Quindi, con decreto n. 52406 del 31 marzo 2011 il Ministero dell’economia e delle finanze ha annullato il provvedimento del giugno 1992, oggetto della originaria impugnativa innanzi al giudice amministrativo, ed ha ultimato il procedimento de quo decidendo di non procedere all’assunzione del ricorrente in considerazione dell’intervenuta soppressione della Cassa per il Mezzogiorno e dell’avvenuta estinzione del ruolo di trasferimento.

Avverso detto decreto è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce eccesso di potere per difetto del presupposto, travisamento ed erronea rappresentazione e valutazione dei fatti, errore di fatto e di diritto nonchè violazione e mancata applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 26 del T.U. n. 3 del 1957 ed ancora eccesso di potere per contraddittorietà fra più atti della stessa pubblica amministrazione ed illogicità ed ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione preliminarmente eccependo la inammissibilità del proposto ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo ed affermandone comunque la infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

La questione sostanziale all’esame del Collegio concerne la richiesta del ricorrente, già utilizzato per la gestione delle opere acquedottistiche da varie ditte appaltatrici, di assunzione/inserimento nel ruolo della Cassa del Mezzogiorno per il trasferimento del personale de quo alla Regione Lazio.

Si tratta quindi di questione inerente l’accertamento di un diritto che esula dalla cognizione del giudice amministrativo, la quale, peraltro, è limitata, giusta quanto contemplato dall’art. 63, comma 4, d.lg. 165/2001, ai soli concorsi in senso stretto, cioè a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l’atto terminale del procedimento (cfr. Consiglio Stato a. plen., 12 luglio 2011, n. 11).

Va quindi anche rammentato come il comma 1 dell’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 devolva al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse, tra l’altro, le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, nel qual caso, quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi.

Pertanto, in linea con il criterio di riparto di giurisdizione costituzionalmente previsto:

– se le controversie concernenti il "diritto" all’assunzione, involgendo posizioni di diritto soggettivo, rientrano nella giurisdizione ordinaria

– le controversie riguardanti le procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, involgendo posizioni di interesse legittimo, rientrano nella giurisdizione amministrativa.

Con riferimento alla avversata determinazione, vengono in considerazione posizioni giuridiche aventi consistenza di diritto soggettivo, sottratte alla cognizione del giudice amministrativo.

Nel rilevare che per controversie "relative all’assunzione", devolute alla giurisdizione ordinaria, devono intendersi anche quelle antecedenti alla costituzione di un rapporto stabile con l’amministrazione pubblica in quanto volte alla costituzione del rapporto, sempreché le stesse si concretino nella pretesa di un diritto all’assunzione e non attengano alle procedure concorsuali, ne consegue che il discrimen ai fini dell’attribuzione della cognizione giurisdizionale vada individuato nella consistenza – di diritto soggettivo o di interesse legittimo – della posizione giuridica dedotta in giudizio: e, quindi, nella natura – privatistica o autoritativa – dell’attività amministrativa contestata.

Al di fuori delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, la giurisdizione amministrativa, nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, sussiste ove risulti coinvolta un’attività autoritativa dell’Amministrazione nell’esercizio del potere pubblico, atteso che in correlazione con l’esercizio autoritativo del pubblico potere è configurabile una posizione di interesse legittimo, la cui tutela è affidata dalla carta costituzionale alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

Conclusivamente, in accoglimento della dedotta eccezione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo spettando la cognizione della presente controversia all’A.G.O.

Alla decisione declinatoria della giurisdizione di questo Tribunale deve seguire il rinvio della controversia al Giudice Ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda di parte ricorrente, ove il ricorso venga riassunto avanti al giudice competente nel termine di cui all’art. 11 c.p.a..

Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, attesa la natura processuale della presente sentenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, fatti salvi gli effetti della traslatio iudicii.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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