Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 27-10-2011, n. 38852

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo con sentenza resa il 12/10/2010 ha confermato le statuizioni di condanna rese nei confronti di S. G. che ha condannato alle spese del procedimento nonchè al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio di appello.

L’imputato S.G. ha proposto ricorso per cassazione, per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato ai fini della sola responsabilità civile, ai sensi dell’art. 576 c.p.p..

Il ricorrente S. denunzia:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) (mancanza o manifesta illogicità della motivazione con conseguente inosservanza o erronea applicazione della legge penale) in relazione agli artt. 113 e 589 c.p..

La sentenza impugnata avrebbe riproposto l’impianto della decisione di primo grado sulla base di risultanze processuali fortemente dubbie e comunque insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità.

La sentenza avrebbe omesso di considerare la posizione di garanzia di fatto assunta dalla moglie dello S. e dalla madre della giovane organizzatrice della festa alla insaputa dell’imputato oggi ricorrente. La prima avrebbe concesso la materiale disponibilità del locale nel quale si verificò la precipitazione con esito mortale, e la seconda, dopo aver pagato il compenso per la disponibilità dei locali, avrebbe assunto il controllo e la responsabilità dei locali stessi occupandosi delle pulizie e dei preparativi per la festa.

All’udienza pubblica del 12/7/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

L’imputato era stato chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 113 e 589 c.p. con L.V.A. in cooperazione tra loro e con D.F.E., questa nella veste di organizzatrice della festa di compleanno per il diciottesimo anno della figlia D.G. V., S.G. nella qualità di proprietario dell’immobile ove la festa si svolse, e L.V.A., moglie dello S., per aver contrattato l’affitto dei locali per il compenso di Euro 100,00 avendo organizzato e fatto svolgere la festa in orario notturno all’interno di locali costruiti abusivamente e privi di alcuna certificazione di abitabilità, omettendo di segnalare in qualsiasi modo la mancanza di ringhiere sul balcone della stanza ove era stato collocato l’impianto di amplificazione, avevano causato la morte di B.C.C., partecipante alla festa precipitato dal balcone detto da una altezza di circa m. 3,50 dal suolo.

Questa Corte rileva che la ricostruzione della dinamica dei fatti e delle ragioni per le quali si determinò la caduta del giovane è completa, ragionevole e senza contraddizioni. Altrettanto completa e logicamente corretta è la individuazione degli obblighi di cautela che gravavano sui soggetti che variamente vollero e variamente resero possibile l’utilizzo di ambienti che non potevano essere utilizzati per un sia pur temporaneo impiego della abitazione, in condizioni di violazione di norme cautelari specifiche e di concreta pericolosità della casa.

Il rinvio alla motivazione di primo grado è ben operato posto che non solo il giudice di appello esprime condivisione piena della sentenza di primo grado tale da escludere la necessità di reiterazione delle argomentazioni condivise, ma al richiamato rinvio aggiunge ampia e specifica motivazione di appello. In particolare l’accertamento operato del convergere di diversificate omissioni di autori diversi, ciascuno onerato di una sua posizione di garanzia derivante dalle ordinarie regole di prudenza e diligenza o da una assunzione di fatto conseguente alle iniziative da ciascuno prese, o anche conseguente alle omissioni di ciascuno rispetto agli accadimenti che si intrecciavano (locazione di un ambiente non ancora abitabile e anzi in stato oggettivamente pericoloso; pattuizione di un compenso per la locazione; tolleranza di quella locazione secondo una verificata prassi; conduzione del locale locato, con svolgimento di attività che non potevano essere svolte in astratto e che in concreto erano svolte in condizioni di evidente rischio) verifica la sicura ricorrenza della contestata cooperazione colposa. Specifiche sono le considerazioni sulla consapevolezza dello S. circa la pericolosità particolare del balcone senza ringhiera posto in uscita da un ambiente con ingresso a piano terra ma affacciato su un dislivello effettivo di metri 3,50 e circa la abitualità delle locazioni di quei locali per feste o altri impieghi temporanei.

Specifica e corretta è la motivazione sulla posizione di garanzia dello S., sulla non delegabilità delle responsabilità derivanti da tale posizione e sulla permanenza inescusabile di omissioni di ogni cautela atta a neutralizzare il pericolo particolarmente intenso.

La sentenza impugnata ha bene evidenziato come il risultato luttuoso sia il risultato di una catena causale della quale in diversa posizione personale ciascuno degli imputati è stato parte necessaria e ineliminabile. Le censure che si risolvono in una domanda di terza lettura del merito del procedimento sono inammissibili in sede di legittimità. Il ricorso è manifestamente infondato in ogni sua parte e deve essere detto inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalle parti civili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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