T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-11-2011, n. 9409

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone l’odierno ricorrente, invalido con conclamata inabilità lavorativa e titolare di indennità di accompagnamento, di aver ottenuto dal Comune di Roma, con determina del 9 novembre 2005, il posto auto riservato con relativo "contrassegno invalidi" in prossimità della propria abitazione.

In data 22 aprile 2010 ha quindi inviato all’amministrazione capitolina formale richiesta di rinnovo dell’assegnazione del posto auto riservato.

Richiesta respinta con provvedimento del 22 giugno 2010 prot. n. CH/5292 della Commissione Parcheggio Riservato H Distretto AUSL Roma B, per i Municipi V, VII, VIII e X.

Avverso il detto provvedimento è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce illegittimità per difetto di motivazione, per non essere esternate le ragioni per cui la citata Commissione parcheggio ha ritenuto di negare l’assegnazione del richiesto posto auto ed illegittimità per eccesso di potere, avuto riguardo alla situazione personale del ricorrente che afferma possedere i requisiti previsti dal Regolamento per la concessione di posto auto riservato essendolo stesso affetto da handicap grave e comunque in stato di invalidità totale.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione comunale affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con ordinanza cautelare n. 5044 del 2010 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’atto avversato.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

E’ palese, a fronte peraltro della complessa e documentata posizione del ricorrente, il lamentato difetto di motivazione.

La richiamata nota del 22 giugno 2010, indirizzata all’odierno ricorrente, si limita a rappresentare che in merito alla richiesta formulata la "Commissione ha espresso parere negativo", salvo poi ampiamente diffondersi su quelli che sono i criteri che la Commissione medesima ha assunto in via generale per disciplinare in concreto il proprio operato, senza alcun riferimento al caso specifico.

Per quanto in atti del presente giudizio, il richiamato parere negativo della Commissione, che pur potrebbe in ipotesi rappresentare la motivazione per relationem dell’atto avversato, non risulta allegato alla nota del 22 giugno 2010. E, giusta quanto sul punto riferito dalla resistente amministrazione, la quale ricorda che la richiesta è stata respinta dalla Commissione "perché non presenta rilevanza sociale e i requisiti sanitari", anche lo stesso parere negativo della citata Commissione deve ritenersi carente di motivazione. E’ agevole, infatti, rilevare che nella specie la Commissione ha fatto ricorso ad una formula stereotipata, che apoditticamente afferma il difetto in capo al richiedente dei prescritti requisiti sanitari, non potendosi così intendere, a fronte di una articolata e dettagliata documentazione quale quella prodotta dall’odierno ricorrente, le effettive ragioni poste a sostegno del contestato rigetto.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, annulla, gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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