T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-11-2011, n. 9408

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone l’odierno ricorrente di aver ricevuto la notifica dell’atto di appello promosso dal Ministero dell’economia e delle finanze avverso la sentenza n. 2003/2010 del 27 ottobre 2010 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale del Lazio. Il detto ricorso in appello risulta sottoscritto dalla dott.ssa A.M.A. che nel detto atto si qualifica "funzionario delegato legalmente domiciliato presso i propri uffici in via Casilina n. 3 Roma". Il difensore dell’odierno ricorrente ha chiesto all’amministrazione di voler "fornire ogni informazione atta e necessaria all’individuazione delle deleghe o procure in questione autorizzando altresì il sottoscritto a prenderne visione ed estrarne copia ai sensi delle norme contenute nella legge 7.8.1990 n. 241".

Con provvedimento prot. n. 58006 del 29 aprile 2011 l’intimata Amministrazione, pur diffondendosi sui meccanismi che governano la rappresentanza e difesa in giudizio della medesima, non ha rilasciato copia delle richieste deleghe o procure in forze delle quali la citata dott.ssa Alimandi ha sottoscritto il ricordato ricorso in appello. Il richiamato provvedimento, sostanzialmente di diniego dell’accesso, è quindi impugnato innanzi a questo Tribunale all’uopo deducendosi violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990.

Si è costituita in giudizio con memoria di stile l’intimata Amministrazione.

Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Rileva preliminarmente il Collegio che è stata depositata in atti del giudizio nota a firma del Dirigente di segreteria della seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti del 17 giugno 2011, cui era stata inoltrata analoga istanza di accesso, indirizzata al Ministero dell’economia e delle finanze, con cui si rappresenta che la medesima segreteria ha comunicato al difensore dell’odierno ricorrente di poter prendere visione e farsi rilasciare copia degli atti e documenti inseriti nel fascicolo processuale recandosi presso la citata segreteria.

L’esposta circostanza, pur relativa ad esito favorevole di analoga istanza di accesso rivolta ad altra amministrazione, importa comunque l’improcedibilità del presente ricorso – rivolto avverso il diniego espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze – per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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