Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 27-10-2011, n. 38881

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza pronunziata in data 4 febbraio 2011, il Tribunale di Genova – Terza Sezione penale del riesame rigettava la richiesta di riesame dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa il 10 gennaio 2011 dal GIP del Tribunale di Massa, avanzata da S.N. quale indagato dei reati di cui agli artt. 416, 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2, 5 3 7, art. 61 c.p., nn. 5 e 7.

Ricorre personalmente per cassazione il S., deducendo un’unica censura per difetto di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sul presupposto della mancanza di qualsivoglia riscontro dell’asserita partecipazione del ricorrente agli addebiti contestatigli.

Quanto al furto dell’autobus Mercedes avvenuto in (OMISSIS) l'(OMISSIS), nessun contatto telefonico risulta acquisito tra l’indagato e gli autori del furto che ebbero a condurre il veicolo oltre il confine serbo-ungherese. Nè vale a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nel delitto l’accertata presenza del S. in territorio ungherese,il giorno successivo ai fatti.

Non risultano peraltro intercettate conversazioni telefoniche sull’utenza cellulare in uso al S., nel periodo rilevante ai fini della dimostrazione della sua correità nell’altro furto dell’autobus Setra, commesso in (OMISSIS), tant’è vero che la presenza dell’indagato viene rilevata la prima volta il 19 marzo 2010, ovverosia tre giorni dopo il fatto. Logicamente impossibile sarebbe, secondo il ricorrente, attribuirgli la corresponsabilità nel furto, sulla base dei transiti del ricorrente attraversi i confini tra gli stati di Serbia, Ungheria e Romania.

Invoca quindi il ricorrente l’annullamento della impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha fatto, invero, corretta applicazione del disposto degli artt. 273 e 274 c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonchè alla ricorrenza delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione dei reati, non altrimenti tutelatali.

Premette il Tribunale del riesame, facendo riferimento alla motivazione dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti del S. e del B., che,grazie alle indagini svolte dalla Polizia Stradale, era stato possibile pervenire all’identificazione degli indagati, una volta individuati i biglietti relativi ai transiti autostradali compiuti dagli autobus rubati (e dalla vettura staffetta che con gli stessi viaggiava di conserva) e rilevate le impronte digitali lasciate sugli stessi dai rispettivi conducenti, con specifico riguardo ai furti commessi il (OMISSIS). Ad ulteriore riscontro delle suddette, identiche modalità esecutive ed ideative, riferibili anche al furto di altro autobus consumato in (OMISSIS), si erano altresì utilizzate, ai fini dell’identificazione dei numeri di targa dei veicolo rubati e delle autovetture – staffetta, le registrazioni video delle società di gestione delle autostrade percorse dagli automezzi, subito dopo la sottrazione nonchè le intercettazioni delle varie utenze che avevano attivato le celle telefoniche in corrispondenza dei caselli autostradali di entrata ed uscita attraversati dai suddetti automezzi.

A suffragio del coinvolgimento del S. nel furto dell’autobus commesso l’11 maggio 2010 in Montecatini Terme ha evidenziato il Tribunale la sussistenza di un grave e preciso quadro indiziario dal quale era attinto il S.. Ed invero,una volta acclarato dalla P.G. che l’automezzo, condotto dal C. era uscito, ad ore 2.06 del giorno successivo, dal casello autostradale di (OMISSIS), scortato, fino al casello di (OMISSIS) della stessa A/4, dall’auto – staffetta, verosimilmente condotta dal P., l’autobus veniva poi rinvenuto dalla polizia di frontiera nei pressi dello stesso varco confinario attraverso il quale il P., il S. ed i B. erano usciti dall’Ungheria. Inoltre le fotografie estratte dalla memoria del cellulare sequestrato al S. avevano comprovato che questi, unitamente ai due citati correi, si trovava a Montecatini il giorno del furto dell’autobus.

Quanto all’altro furto, commesso in (OMISSIS), ha rimarcato il Tribunale che le indagini di P.G., integrate da successive intercettazioni, avevano consentito di acclarare che l’autobus era uscito ad ore 1,59 del giorno successivo, dal casello autostradale di (OMISSIS) dell’A/4. Nella stessa data era risultato che il S. si trovava in Ungheria, unitamente al P. ed al B. avendone ripetutamente varcato il confine. In particolare il S., il giorno (OMISSIS), aveva attraversato la frontiera ungherese con un veicolo con la targa italiana: (OMISSIS) mentre gli altri due correi avevano utilizzato un’automobile Volvo del P.. Il giorno successivo il S. era poi entrato in Bulgaria con un autobus Setra (ovvero della stessa marca di quello oggetto del furto de quo) recante la stessa targa; donde la assai verosimile conclusione che il veicolo rubato, come accaduto negli altri casi, fosse stato portato in Ungheria per sostituirvi la targa prima di consegnarlo al destinatario finale.

Il Tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche quanto all’altro delitto contestato al S., di cui all’art. 416 c.p.. Era invero risultato elemento pacificamente acquisito dalle investigazioni, il fatto che la perpetrazione di un numero indeterminato di furti di autobus costituisse la precipua finalità di un sodalizio criminale – a tale scopo costituito ed utilizzato – del quale, previa ripartizione dei rispettivi compiti esecutivi ed ideativi, facevano parte, oltre allo stesso S., il B. (entrambi incaricati della consegna al destinatario dei veicoli rubati ) il D.M. (con compiti di coordinamento ) nonchè P., T. e C.G.: impiegati a bordo dell’auto – staffetta, con funzioni di controllo e di vigilanza durante il percorso compiuto dai veicoli oggetto di furto.

Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorrente ha in verità prospettato esclusivamente, sotto l’insussistente doglianza del difetto di motivazione, censure di merito (peraltro in termini generici ed avulsi dalle concrete fattispecie ascrittegli) che non possono formare oggetto del sindacato in sede di legittimità perchè propongono in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti, avendo invece il Tribunale del riesame, ovviamente entro i limiti della summaria cognitio che contraddistingue il procedimento incidentale de quo, fornito una congrua e adeguata motivazione immune da censure logiche, perchè basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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