Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 27-10-2011, n. 38880

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza pronunziata in data 7 gennaio 2011, il Tribunale dell’Aquila – Sezione del riesame rigettava la richiesta di riesame dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa il 20 settembre 2010 dal GIP dei Tribunale di Pescara, avanzata da L.G. quale indagato del reato di cui agli artt. 56, 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 5, commesso in danno di D.M.M..

Ricorre personalmente per Cassazione il L. articolando un primo motivo di gravame, per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sul presupposto dell’inconferenza, ai fini della dimostrazione della colpevolezza, dell’unico indizio costituito dal rinvenimento dei documenti di identità e dei permessi di soggiorno, di pertinenza anche dello stesso ricorrente, a bordo dell’autovettura, oggetto, in seguito, di richiesta di restituzione da parte del medesimo ricorrente.

Con il secondo motivo deduce l’imputato il vizio di difetto di motivazione e di violazione della legge penale, poichè, in subordine, in assenza del rinvenimento di strumenti da scasso – da ritenersi assolutamente indispensabili ai fini della configurabilità del tentativo di furto in abitazione, cosiccome contestato -avrebbe dovuto il Tribunale del riesame ritenere addebitabile al ricorrente il solo delitto di violazione di domicilio, tanto più che, da quanto riferito dalla parte offesa, non era certo se i prevenuti fossero effettivamente entrati nella dimora ovvero se si fossero subito dati alla fuga.

Insta pertanto conclusivamente il ricorrente per l’annullamento della impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere, a carico del ricorrente, del pagamento delle spese processuali. Esaminando in un unico contesto le proposte doglianze, attesa l’intima connessione che le avvince, deve osservarsi che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato discendeva, come correttamente argomentato dal Tribunale del riesame dell’Aquila, dal fatto che, come riferito dalla parte offesa D. M.M., i tre occupanti dell’autovettura (nel cui abitacolo, una volta rintracciata, erano stati ritrovati i documenti di identità ed il permesso di soggiorno anche del ricorrente) erano stati veduti introdursi furtivamente, in ora notturna, all’interno del giardino della villetta, per poi darsi a precipitosa fuga una volta accortisi della presenza del padrone di casa. Ebbene, dopo i fatti, un giovane albanese si era presentato per richiedere la restituzione del veicolo, dichiarando di adempiere all’incarico anche per conto del ricorrente. Risulta quindi acquisita, con sufficiente certezza, la dimostrazione della presenza del ricorrente a bordo dell’automobile nonchè dell’ingresso clandestino anche del predetto, nella proprietà del soggetto passivo del reato, con il chiaro ed inequivoco intento di perpetrarvi un furto (come emerso dagli altri elementi testè riferiti, connotanti la condotta in tal senso posta in essere) solamente sventato per l’inopinata presenza in casa della parte offesa. Nè, alla stregua della valutazione ex ante di tale condotta ed in assenza di diverse circostanze logicamente e plausibilmente incompatibili con l’inequivoco intento di introdursi nella villetta dopo aver necessariamente attraversato il giardino circostante, appare inquadrabile il segmento dell’azione in concreto realizzata nel delitto di violazione di domicilio, non essendo ovviamente "indispensabile" (come erroneamente asserito dall’imputato) il possesso di arnesi da scasso per consumare un furto in abitazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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