T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 30-11-2011, n. 9393

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette la società P.R. S.p.a. di essere titolare della concessione cinquantennale di una zona di demanio marittimo (in parte di fascia costiera ed in parte di specchio acqueo e fondo marino), situata nel porticciolo del Comune di Santa Marinella, allo scopo di ristrutturare, ampliare, gestire e mantenere il locale porto turistico e peschereccio, giusta atto formale in data 5 novembre 2003 del Compartimento Marittimo di Civitavecchia, poi modificato con atto formale suppletivo in data 28 maggio 2004.

Con il ricorso in epigrafe, introduce azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del T.a.r. Lazio, Sezione III ter, n. 728/2007, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione n. 126/2008, con cui è stato respinto il ricorso intrapreso dal Comune di Santa Marinella per ottenere l’annullamento della predetta concessione demaniale.

La società ricorrente deduce come la predetta autorità comunale abbia omesso di rilasciare i permessi necessari per la realizzazione del progetto allegato alla concessione demaniale, ancorché l’autorità giurisdizionale si sia chiaramente espressa in merito, essendosi pronunciata sia circa la non necessità della VIA, sia circa la completezza delle prescritte autorizzazioni ambientali, nonché in merito alla coerenza del progetto di ampliamento del porto con il Piano di coordinamento dei Porti della Regione Lazio.

La parte ricorrente ritiene, pertanto, che la convocazione in data 1° marzo 2010 della Conferenza di Servizi – allo stato, peraltro, sospesa – per l’approvazione del progetto definitivo di ampliamento del Porto turistico -peschereccio di Santa Marinella e per la valutazione della proposta di Variante Urbanistica al PRG per la zona retrostante il porto (c.d. "retro porto") al fine di definire un accordo di programma volto alla modifica dello strumento urbanistico generale del Comune di Santa Marinella, alla apposizione di vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione delle opere ed al rilascio dei permessi a costruire, costituisca, in realtà, una mera "frapposizione di ostacoli", in quanto lo stesso Comune e le altre autorità amministrative coinvolte ne impedirebbero la conclusione.

Conclude la società ricorrente chiedendo l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate, ciascuna per la parte di competenza, di ottemperare alle sentenze del T.a.r. Lazio, n. 728/2007, e del Consiglio di Stato, n. 126/2008 ed il conseguente ordine di rilasciare, entro il termine di trenta giorni, tutti i permessi necessari per la effettiva realizzazione del progetto di ampliamento del porto di Santa Marinella, oggetto della concessione demaniale in data 5 novembre 2003, nonché, la nomina di un commissario ad acta in caso di infruttuoso decorso del termine.

La società P.R. introduce, altresì, istanza di risarcimento del danno derivato dalla mancata esecuzione del giudicato di cui si controverte, e riveniente dal ritardo nell’avvio della attività connesse alla realizzazione e gestione del porto turistico di Santa Marinella, dal ritardo della remunerazione degli investimenti effettuati, dal mancato guadagno e dai costi inutilmente sostenuti, tra cui i canoni demaniali pagati e non goduti, le spese per le fidejussioni e le spese per i progetti di adeguamento di volta in volta richiesti e non esaminati, e chiede, per altrettanto, la condanna delle stesse Amministrazioni intimate al pagamento della relativa somma, con interessi e rivalutazione.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Santa Marinella per eccepire l’inammissibilità del ricorso proposto per ottenere l’esecuzione di giudicato su sentenza di rigetto; sotto altro profilo, l’Autorità comunale ha eccepito l’inammissibilità, e, comunque, l’infondatezza dell’azione esperita, non risultando nel caso di specie l’indefettibile presupposto dell’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla pronuncia del Tar come confermata dal giudice di appello, in ragione della complessa serie procedimentale avviata nell’ambito dell’accordo di programma diretto alla definizione del complessivo intervento urbanistico legato al progetto di ampliamento del Porto turistico – peschereccio di S. Marinella, con conseguente approvazione di numerose delibere in sede comunale, compresa l’ultima convocazione della conferenza di servizi per il 9 dicembre p.v..

Ancora, eccepisce il Comune resistente l’infondatezza del ricorso tenuto conto che l’atto di concessione demaniale assentita alla ricorrente, all’art. 3, prevede che il concessionario non può eseguire i lavori relativi alle opere previste nello stesso atto prima di avere ottenuto le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni eventualmente occorrenti, da parte di altre Amministrazioni nonché all’osservanza di ogni onere ed obbligo ad essi connessi e conseguenti, non potendosi convertirsi un obbligo a carico della concessionaria in un obbligo a carico del Comune di Santa Marinella.

Si è costituita, altresì, la pure intimata Regione Lazio che ha eccepito, per altrettanto, l’inammissibilità del ricorso per l’esecuzione di una sentenza di rigetto, e, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le sentenze della cui esecuzione si controverte non vedono l’Autorità regionale quale parte del giudizio, mentre la stessa è coinvolta solo dal 2010 nel procedimento relativo alla approvazione del progetto definitivo di ampliamento del Porto turistico -peschereccio di Santa Marinella; nel merito, ha eccepito l’infondatezza delle richieste di controparte, alla stregua dell’iter procedimentale in corso, e ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.

Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle altre Amministrazioni centrali intimate, senza, peraltro, depositare memorie o documenti.

Quindi, la società ricorrente ha depositato memoria di replica in vista della camera di consiglio del 17 novembre 2011, in cui, all’esito di breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con sentenza n. 728 del 2007, questa Sezione, respingendo il ricorso iscritto al R.G. dell’anno 2004 con il n. 1775, con cui il Comune di Santa Marinella reclamava l’annullamento dell’atto di concessione demaniale n. 71/2003 rilasciata alla società Proto Romano dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Compartimento marittimo di Civitavecchia – per la ristrutturazione, l’ampliamento e la gestione del porto turistico di Santa Marinella, ha dichiarato l’inammissibilità di alcune censure, ed ha dato atto che l’affermazione circa la non previsione dell’opera nel PRG è smentita in fatto, in quanto:

– la Società P.R., nell’adeguarsi all’atto di collaborazione in data 8 aprile 1997 e successivo Atto di specificazione in data 10 dicembre 1997 (recepiti dall’art. 9 dell’atto dei sottomissione 12 gennaio 1998, n. 77), si è obbligata alla stipula di apposita convenzione urbanistica per regolare il programma di costruzione, di sviluppo e di adeguamento del porto sulla base di un progetto esecutivo, giusta presentazione, in data 30 ottobre 1998 (prot. del Comune n. 17683) al Comune di Santa Marinella del progetto definitivo dell’ampliamento del porto, approvato da tutte le amministrazioni competenti;

– nel corso dell’iter approvativo, il progetto originario del porto è stato modificato a seguito delle prescrizioni delle Soprintendenze, dell’Ufficio del Genio Civile e degli altri enti competenti, in particolare per gli aspetti relativi alla viabilità, come risulta dal voto n. 436 reso nella seduta del 15 dicembre 1999 dal Consiglio Superiore dei LL.PP.; quest’ultimo, nell’esprimere il proprio parere favorevole, ha formulato delle considerazioni tecniche e, in particolare, per quel che riguarda i problemi della viabilità ordinaria esterna al porto e di quella interna portuale, ha prescritto che "dovranno essere ripresentati gli elaborati relativi alle infrastrutture viarie interferenti con la S.S. Aurelia, evitando, ove possibile, un innesto a raso e, ove questo non fosse altimetricamente possibile, dovrà essere studiata una soluzione con uno svincolo a più corsie, che consenta un agevole accesso alla zona sud in corrispondenza dell’imboccatura portuale, evitando così fenomeni di congestione…";

– il progetto definitivo del porto è stato esaminato dall’Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Roma (ivi trasmesso con prot. in arrivo n. 1483 del 5.4.2001), con le modifiche di cui sopra, richieste dal Consiglio Superiore, comprese quelle relative alla viabilità, il quale, verificata la validità della nuova soluzione di viabilità di accesso al porto, ha approvato le modifiche apportate al progetto (V. nota n. 1483 del 6.4.2001), con piena satisfattività del progetto approvato ed oggetto della concessione demaniale dei problemi della viabilità;

– risulta essere stato sottoposto anche all’approvazione dell’Autorità dei Bacini Regionali al fine di porre in sicurezza le nuove infrastrutture portuali dalle acque di esondazione provenienti dall’area compresa tra due corsi d’acqua interferenti con l’infrastruttura portuale, avendo tale Autorità espresso parere favorevole in merito al "progetto di ampliamento del Porto turistico di Santa Marinella" sull’impegno della Società P.R. di realizzare, in fase di esecuzione dell’ampliamento del porto, un canale di gronda tra i due corsi d’acqua, che dovrà costituire il prolungamento dei due tratti dello stesso canale già previsti nel progetto iniziale e già autorizzati dalla medesima Autorità con le prescrizioni di cui al punto d) della nota n. 004072/2°/09 del 12.1.2004 (V. parere prot. n. 471423/2S/06 del 7 settembre 2006);

– per quanto concerne gli accessi da terra, il progetto tiene conto del programma dell’Amministrazione Comunale di cui al PRG di realizzare una arteria di scorrimento urbano alternativa alla Via Aurelia (V. tav. 3.13), con un incrocio a raso all’altezza dell’ingresso del porto; mentre per migliorare la circolazione all’interno dell’area portuale è prevista una seconda viabilità di accesso, realizzata allargando la sede stradale della Via Aurelia e recuperando le aree necessarie dal comparto dei Servizi portuali;

– tenendo conto il progetto di tutti i problemi relativi alla viabilità, che trovano soluzione adeguata, tutto ciò deve essere supportato dai necessari atti dell’Amministrazione comunale per il proseguimento dell’iter amministrativo finalizzati alla realizzazione del progetto;

– peraltro, risulta che il progetto definitivo sia stato ritrasmesso al Comune in data 14 febbraio 2003 (prot. Comune n. 2695 del 13.2.2003), unitamente ad una bozza di convenzione urbanistica, e non sembra che il Comune ricorrente abbia adottato alcuna decisione al riguardo, contrastando tale volontà comunale con il comportamento fattivo e collaborativo manifestato in passato, come è dato evincere dalla documentazione in atti (cfr. delibera 16 novembre 1996, n. 585; Accordo di collaborazione dell’8 aprile 1997, cui è seguito un "Atto di specificazione" del 10 dicembre 1997 e delibera di Giunta 11 dicembre 1997, n. 1026);

Del pari, è stata ritenuta infondata la dedotta violazione dell’art. 6 della legge n. 349/1986 per mancanza della valutazione di impatto ambientale, come pure la dedotta omissione dei pareri del Ministero dei Beni culturali, della Sovrintendenza archeologica e della Regione Lazio, atteso che:

a) i porti turistici non possono considerarsi inclusi tra le opere i cui progetti vanno sottoposti alla procedura di impatto ambientale di cui all’art. 6 della legge n. 349 del 1986 e ciò sul rilievo che i porti turistici, sono stati inseriti nell’allegato 2 della direttiva CEE 27 giugno 1985, n. 377, cioè tra i progetti che formano oggetto di valutazione "quando gli Stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo richiedano" e, poiché il d.P.R. 10 agosto 1988, n. 377 ha assoggettato alla valutazione dell’impatto ambientale tutti i progetti elencati nell’allegato 1 alla predetta direttiva, mentre per quanto riguarda l’allegato 2, ha menzionato solo le dighe, ne consegue che i porti turistici non possono considerarsi inclusi tra le opere i cui progetti vanno sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (Cons. Stato, II Sezione, n. 851/1989);

b) in atti vi è il parere positivo della Sovrintendenza archeologica dell’Etruria meridionale 3 marzo 1999, prot. 1501; come pure il nulla osta del Ministero per i beni e attività culturali 7 febbraio 1999, prot. 1844/99 e 13 febbraio 2002, prot. 1563.

Quanto alla censura relativa alla violazione delle previsioni del Piano di coordinamento dei porti del Lazio, ha dato atto che:

– il Comune ricorrente si limita ad affermare una generica incompatibilità con il Piano di coordinamento dei Porti del Lazio senza dar conto sulla base di quali elementi afferma tale incompatibilità, mentre l’affermazione del ricorrente appare anche contraddittoria, poiché, con delibera consiliare 7 aprile 1997, n. 17, il Comune medesimo aveva affermato che "il Piano dei porti del Lazio non costituisce uno strumento urbanistico di coordinamento, non può alterare le indicazioni del PRG e, soprattutto, non può avere forza innovativa sulle scelte compiute dal PRG, che prevede l’ampliamento del porto turistico esistente";

– la Regione Lazio ha adottato, in materia di porti, la delibera del Consiglio regionale 22 dicembre 1998, n. 491, con cui è stato approvato il nuovo piano di coordinamento dei porti della Regione Lazio, documento in cui il porto di Santa Marinella viene menzionato all’esclusivo scopo di descrivere i collegamenti diretti con Roma ed esplicitamente viene affermato che il tratto di costa ove esso ricade "è soggetto a vincoli di natura militare o ambientale" e che dei Comuni costieri, i quali tutti hanno dichiarato la loro intenzione di promuovere nuove iniziative per la nautica – solo sei – tra cui Santa Marinella – "possiedono programmi realizzativi concreti e ad uno stato avanzato di elaborazione", prendendo così atto della esistenza di un progetto che prevede l’ampliamento del porto.

Il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con la decisione n. 126 del 2008, ha respinto l’appello interposto dal Comune di Santa Marinella, confermando la sentenza n. 728 del 2007.

Il giudice di appello ha ritenuto in parte inammissibili, ed in parte infondate, le censure dedotte avverso la sentenza di primo grado, ed ha affermato la correttezza delle statuizioni ivi contenute in quanto:

– le ritenute discrasie tra progetto definitivo e situazione viabilistica in atto non appaiono tali da poter condizionare – e da avere, in concreto, condizionato – l’iter procedimentale specifico dell’atto concessorio impugnato, essendo, comunque, rimessa all’accordo delle parti la fattiva ricerca delle soluzioni urbanistiche più appropriate volte a risolvere eventuali problemi viabilistici che dovessero presentarsi, rilevando, per completezza, che il progetto definitivo del mese di marzo del 2003 (assentito dal competente organo tecnico statale e conforme a quanto prescritto dal Consiglio Superiore LL.PP.) non risulta affatto difforme rispetto alla situazione viabilistica in atto;

– correttamente il TAR ha rilevato che i porti turistici non possono considerarsi inclusi tra le opere i cui progetti vanno sottoposti alla procedura di V.I.A. di cui all’art. 6 della legge n. 349 del 1986 e ciò sul rilievo che essi sono stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato 2 alla direttiva CEE 27 giugno 1985, n. 377 e, cioè, tra i progetti che formano oggetto di valutazione quando gli Stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo richiedano; e poiché il d.p.r. n. 377 del 10 agosto 1988 ha assoggettato alla V.I.A. tutti i progetti elencati nell’allegato 1 alla direttiva stessa, mentre, per quelli di cui all’allegato 2, ha menzionato solo le dighe, ne consegue che i porti in parola non possono considerarsi inclusi tra le opere i cui progetti vanno sottoposti a detta procedura (Cons. St., Sezione II, n. 851/1989);

– gli atti di causa non denotano affatto la dedotta inaffidabilità della società appellata, quanto, piuttosto, la frapposizione di ostacoli procedimentali da parte dello stesso Comune, che non risulta essersi tempestivamente attivato per risolvere le problematiche relative all’intervento di sviluppo ed ampliamento portuale di cui si tratta che, peraltro, lo stesso Comune fin dall’inizio (vedi deliberazioni del 1996 e del 1997) aveva ritenuto in grado di offrire ed assicurare tangibili vantaggi economici ed occupazionali per la locale collettività;

– la documentazione a suo tempo prodotta dalla società interessata non era da ritenere affetta da falsità grafiche e, in ogni caso, per ciò che attiene alla via Aurelia non vi è contestazione circa la rispondenza del progetto sia al PRG che alla situazione fattuale; quanto, invece, all’ulteriore viabilità, ove anche, in ipotesi, i predetti organi – nell’esercizio delle specifiche loro competenze – avessero espresso parere pur in presenza di atti progettuali non pienamente rispondenti alla situazione reale, anche di PRG, non di meno si tratterebbe di una circostanza priva di giuridica rilevanza, dal momento che i pareri favorevoli qui contestati sarebbero stati emessi con riferimento ad una situazione viabilistica più gravosa per il territorio comunale e, quindi, sotto il profilo ambientale, certamente più pregiudizievole rispetto a quella che il Comune assume essere rispondente alla situazione reale;

– per l’emanazione dei pareri in tema di lavori pubblici non risulta prescritta la previa redazione di progettazione esecutiva, né l’appellante è in grado di precisare sulla base di quale puntuale disciplina normativa ciò sarebbe richiesto; il livello di progettazione definitiva è tale, del resto, da consentire l’esame di compatibilità di cui si tratta, salva, se del caso, la verifica di rispondenza ad essa della progettazione esecutiva in fieri.

Con il primo capo di domanda, assume la società ricorrente che la richiamata sentenza di questa Sezione – come confermata dal Consiglio di Stato – non sarebbe stata eseguita dall’Amministrazione comunale, che non ha ancora rilasciato i permessi necessari per la realizzazione del progetto allegato alla concessione demaniale, ancorché in merito a quest’ultimo l’autorità giurisdizionale si sia chiaramente espressa circa la non necessità di procedere a VIA, la completezza delle prescritte autorizzazioni ambientali e la perfetta coerenza del progetto di ampliamento del porto con il Piano di coordinamento dei Porti della Regione Lazio.

Pertanto, sollecita l’adozione delle necessarie statuizioni atte a portare la sentenza stessa a piena ed integrale esecuzione, avuto riguardo al contegno dilatorio in proposito osservato dal Comune di Santa Marinella.

Nel dare atto della ritualità del gravame, alla stregua di quanto previsto dall’art. 112, c.p.a., il Collegio deve scrutinare con priorità l’eccezione di inammissibilità sollevata sia dal Comune resistente che dalla Regione Lazio, attenendo la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione a statuizione di rigetto.

Il Collegio ben conosce l’indirizzo giurisprudenziale in proposito richiamato dalle resistenti, secondo cui nel processo amministrativo sono solo le statuizioni di accoglimento del ricorso a far nascere in capo all’amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi assolto solo se vengano posti in essere atti completamente satisfattivi rispetto a quelle statuizioni, mentre le pronunce di rigetto non producono alcun effetto di accertamento e tanto meno costitutivo, lasciando del tutto invariato l’assetto giuridico dei rapporti quale determinato dall’atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto, sicché rispetto a questo secondo tipo di pronunce non si pone alcun obbligo di ottemperanza, dato che esse nulla aggiungono e nulla tolgono rispetto all’assetto precedente dei rapporti, e questa conclusione rimane ferma anche nel caso in cui la sentenza di rigetto sia stata pronunciata in appello, con una decisione di riforma della pronuncia di accoglimento (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 19 settembre 2008, n. 4523).

Ritiene, peraltro, il Collegio che un attento esame del contenuto precettivo scaturente dalle sentenze della cui esecuzione si tratta, pure concluse con la formula "respinge", consente di addivenire a diverse conclusioni, con riferimento al caso di specie, pur senza scalfire il consolidato principio sopra riportato.

Ed invero con le richiamate decisioni n. n. 728 del 2007 e n. 126 del 2008 è stato sviscerato in modo approfondito il rapporto sottostante all’atto di concessione demaniale, attenendo tale atto al conferimento di una porzione di demanio marittimo per il raggiungimento di un preciso scopo, quale la realizzazione di un progetto di ristrutturazione, ampliamento, gestione e mantenimento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella.

Si desume dall’art. 2 dell’atto formale di cui si tratta che il concessionario assume in ragione di ciò l’obbligo di realizzare entro la zona oggetto di concessione le opere necessarie relative al progetto di ristrutturazione ed ampliamento del locale porto turistico, mentre l’art. 3 dello stesso atto subordina l’esecuzione di tali opere al rilascio da parte di altre Amministrazioni delle concessioni, licenze, autorizzazioni e permessi ai predetti fini occorrenti.

Come sopra si è dato ampiamente dato conto, i giudici chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dell’atto concessorio hanno affrontato, in relazione alle censure dedotte, la questione della conformità del progetto in itinere con le pertinenti normative urbanistiche, non senza rilevare come il Comune di Santa Marinella abbia tentato la frapposizione di ostacoli procedimentali in luogo di una solerte attivazione per risolvere le problematiche relative all’intervento di sviluppo ed ampliamento portuale di cui si tratta (cfr. sent. Cons. di Stato, n. 126/2008).

In altri termini, se è vero che non è ammissibile l’azione di esecuzione con riferimento ad una sentenza autoesecutiva (tra cui può essere annoverata la pronuncia di rigetto), nel caso di specie le sentenze di primo e secondo grado contengono ulteriori statuizioni, sotto il profilo della ritenuta compatibilità del progetto di ampliamento del porto turistico di Santa Marinella con il tessuto ambientale ed urbanistico locale che si rivolgono direttamente all’Amministrazione comunale, che invece riteneva di non potere procedere, per la parte di competenza, al rilascio dei titoli autorizzatori necessari a porre in essere le opere infrastrutturali involgenti lo stesso piano.

E’ pacifico che al fine della realizzazione delle opere di cui si tratta è necessario che il Comune territorialmente competente provveda a rilasciare i permessi necessari perché sia realizzato lo scopo che ha indotto a suo tempo l’Amministrazione marittima a rilasciare la concessione demaniale, i cui effetti espansivi sono stati fatti salvi dall’evocato giudice, ma non solo, avendo chiarito, altresì, con le sentenza di cui sopra, che non possono essere più opposti ostacoli in merito relativamente ai profili dal medesimo vagliati.

Pertanto, atteso che con le sentenze in esame il giudice ha statuito le regole giuridiche in merito alla realizzazione degli interventi relativi al porto turistico di Santa Marinella, queste non possono che atteggiarsi quale regola del caso concreto per la residuale attività, non solo giuridica, ma anche materiale, che ancora compete all’Autorità comunale, dalla cui perfetta e coerente esplicazione potrà derivare all’odierna parte ricorrente l’utilità effettiva che il rigetto del ricorso avverso la concessione demaniale ha inteso preservare.

Per concludere sul punto, il Collegio ritiene l’ammissibilità del ricorso.

Deve essere ora valutata l’eccezione proposta dalla Regione Lazio in punto legittimazione passiva della medesima autorità, ancorché estranea ai giudicati formatisi relativamente ad un procedimento amministrativo, culminato con la concessione demaniale in capo alla società ricorrente, nel quale pure la Regione Lazio non ha esercitato alcun ruolo.

Il Collegio non può che ribadire, in proposito, i noti principi in tema di legittimazione passiva nei giudizi amministrativi che va riferita all’amministrazione cha ha adottato l’atto ritenuto lesivo ed impugnato, ovvero cui la legge attribuisce il potere di porre in essere i provvedimenti reclamati, purché la stessa sia ancora titolare del potere al momento in cui è proposto il ricorso, e circa l’irrilevanza, a tali fini, dei soli trasferimenti di competenza successivi all’instaurazione del giudizio, fatta salva la possibilità di intervento della nuova Autorità.

Dalle esposte coordinate consegue che i ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti emessi da amministrazioni non più titolari, al momento della proposizione del gravame, della relativa competenza non vanno notificati all’organo emittente, ma a quello succeduto nella stessa competenza, e che, in ragione di ciò, ha il potere in concreto di disporre dell’atto impugnato, ed è, pertanto, competente circa l’eventuale annullamento d’ufficio, o dell’esecuzione del giudicato.

Tanto precisato, il Collegio rileva che la Regione Lazio non solo era tra le parti del giudizio, ancorché non costituita, da cui sono discese le pronunce di cui si reclama l’esecuzione, ma è una delle Amministrazioni che partecipa alla Conferenza di Servizi che, allo stato, sta esaminando il progetto definitivo di ampliamento del Porto turistico – peschereccio di Santa Marinella e della proposta di variante urbanistica.

Alla stregua di quanto sopra osservato, la Regione Lazio è stata correttamente evocata in giudizio, in ragione delle competenze alla stessa attribuite in merito al procedimento pendente, in ordine a cui la parte ricorrente lamenta l’aggravamento dello stesso con la richiesta di autorizzazioni non necessarie giusta quanto statuito con le decisioni della cui esecuzione si tratta, al solo scopo di impedirne la conclusione.

Per tali ragioni anche questa eccezione deve essere disattesa.

Del pari infondata è l’eccezione sollevata dalla difesa comunale sotto il profilo della inammissibilità dell’azione di esecuzione in costanza di attività procedimentale avente ad oggetto il bene della vita cui aspira la parte ricorrente.

Osserva il Collegio che l’oggetto proprio del giudizio per l’esecuzione del giudicato è costituito dalla verifica se l’amministrazione abbia adempiuto all’obbligo nascente dal giudicato, cioè, se abbia attribuito all’interessato, in sostanza, quella utilità concreta che la sentenza ha riconosciuto come dovuta, e ciò a prescindere dal fatto che residuino in materia in capo alla P.A. poteri discrezionali in ordine alle modalità da seguire al riguardo.

Osserva, ancora, il Collegio che l’esecuzione del giudicato è sempre vincolata all’esatto adempimento del dictum giurisdizionale, al pari di quanto avviene per l’obbligazione civile (il cui inesatto adempimento è sanzionato, come noto, con la condanna al risarcimento del danno) e che, pertanto, il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche dopo l’adozione di atti esecutivi a contenuto discrezionale, senza necessità di operare la tradizionale dicotomia concettuale tra elusione o violazione del giudicato, qualora il petitum sostanziale del ricorso attenga comunque all’oggetto proprio del giudizio d’ottemperanza, e cioè miri a far valere, non già la difformità dell’atto sopravvenuto rispetto alla legge sostanziale – ipotesi questa in cui allora sarebbe necessario esperire l’ordinaria azione d’annullamento – bensì la difformità specifica dell’atto stesso rispetto all’obbligo processuale di attenersi, in sede di riedizione del potere amministrativo, nel solco dell’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire.

L’azione di ottemperanza è, infatti, diretta non solo a denunziare la mera inerzia della competente autorità amministrativa nella conformazione al giudicato, ma, altresì, l’inesatto adempimento di tale obbligo, di talché un qualsiasi adempimento non è in grado di scongiurare senz’altro l’esperibilità del giudizio previsto a tali fini dalla legge.

Con riferimento al caso che ne occupa, la parte ricorrente lamenta come l’attività procedimentale avviata e tuttora in corso si ponga in elusione del giudicato di cui alle ridette sentenze n. 728 del 2007 e n. 126 del 2008, con la conseguenza che l’azione introdotta è sotto tale profilo senz’altro ammissibile.

Passando, dunque, all’esame del capo di domanda attinente la richiesta di esecuzione delle sentenze n. 728 del 2007 della Sezione e n. 126 del 2008 del Consiglio di Stato, deve essere evidenziato che la parte ricorrente chiede che le resistenti Amministrazioni rilascino tutti i permessi di propria competenza necessari per la realizzazione del progetto allegato alla concessione demaniale rilasciata dalla Amministrazione marittima nel 2003, e successivamente integrata nel 2004, ritenendo elusiva del giudicato la convocazione della Conferenza di Servizi per l’esame e l’ulteriore approvazione dello stesso progetto, di cui i giudici hanno accertato le già intervenute autorizzazioni di legge.

Peraltro, deve essere pure rilevato che il Comune di Santa Marinella, al fine di disattendere le deduzioni di controparte, riferisce di un nuovo e diverso progetto di ampliamento del porto turistico – peschereccio rispetto a quello oggetto della sentenze di cui è reclamata l’ottemperanza, avendo introitato nel 2009 direttamente dalla società P.R. i nuovi elaborati progettuali relativi all’ampliamento del porto, sulla cui base ha ritenuto di procedere secondo le modalità dell’Accordo di Programma come indicato dall’art. 34, d. lgs. n. 267/2000.

Ancora, evidenzia la contraddittorietà tra l’esperita azione ed il comportamento osservato precedentemente dalla società P.R., avendo la stessa ricorrente consentito ed appoggiato l’ipotesi di un nuovo progetto per l’ampliamento del porto attualmente oggetto della Conferenza di Servizi.

La società ricorrente, interrogata sul punto alla camera di consiglio, ha chiarito che il procedimento pendente atterrebbe alle sole opere a terra e non quelle a mare, in merito alle quali avrebbe interesse alla immediata realizzazione.

Il Collegio non ha rinvenuto agli atti del giudizio né i progetti (quello collegato alla concessione demaniale del 2003 e quello del 2009 presentato dalla società ricorrente al Comune di Santa Marinella ed oggetto della Conferenza di Servizi) né il carteggio intervenuto in proposito tra l’ente comunale e la parte ricorrente.

Pertanto, al fine di stabilire se l’attività posta in essere dalla resistente Amministrazione possa essere considerata svolta in elusione o violazione del giudicato si rende necessario che la resistente Amministrazione comunale fornisca ogni documentato chiarimento in merito, depositando in atti oltre ai progetti di cui sopra anche le note della società P.R. richiamate nella memoria difensiva ma non allegate alla stessa.

A tanto provvederà il Comune di Santa Marinella, in persona del Sindaco p.t. – che curerà il deposito presso la Segreteria della Sezione nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della sentenza presso la sede reale della stessa Amministrazione, di cui è onerata parte ricorrente, di quanto sopra indicato.

La trattazione del ricorso – e, con essa, ogni altra statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite – è conseguentemente differita all’intervenuto espletamento degli indicati incombenti, alla camera di consiglio del 9 febbraio 2012.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

– onera la parte ricorrente della notificazione della presente sentenza, entro il termine perentorio di gg. quindici decorrenti della comunicazione in via amministrativa della stessa, all’Amministrazione competente a provvedere all’espletamento del disposto incombente istruttorio;

– fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del 9 febbraio 2012.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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