Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-10-2011) 28-10-2011, n. 39254

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29.09.2011 la Corte di appello di Milano accoglieva la richiesta di consegna di I.C., destinatario di un mandato di arresto europeo dell’A.G. romena, e precisamente della Pretura di Ploiesti in data 10.10.2008, relativo a sentenza, emessa dalla suddetta Pretura in data 01.09.2005 e divenuta irrevocabile, di condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di omesso pagamento degli alimenti a minore.

Propone ricorso il consegnando, deducendo che ostava e osta alla consegna:

– la circostanza della sua stabile dimora in Italia;

– l’insostenibilità delle condizioni di vita delle carceri romene.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Ai fini della invocata rifiutabilità della consegna del cittadino comunitario, invero, la nozione di residente va determinata in modo che sia funzionale all’assimilazione dello straniero residente al cittadino, operata dall’art. 4, n. 6 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio d’Europa, con la conseguenza che assume rilievo l’esistenza di un radicamento reale e significativo dello straniero in Italia, derivante dall’avere egli ivi istituito con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale la sede principale dei suoi interessi affettivi e professionali, con una scelta indicativa della volontà di stabile permanenza nel territorio italiano per un apprezzabile periodo di tempo (Cass. sentt. nn. 12665 e 17643 del 2008).

Nella specie, al di là delle apodittiche affermazioni fatte nel provvedimento di convalida dell’arresto e delle irrilevanti non vincolanti conclusioni assunte dal P.G. presso la Corte d’appello, è risultato che il ricorrente non ha in Italia fissa dimora (è allo stato ospitato da tale V.A.) nè attività lavorativa stabile e neppure legami affettivi di sorta (mentre ha invece un figlio in Romania): circostanze che, rendendo fra l’altro priva di portata sostanziale la dichiarazione del V. di conoscerlo da oltre dieci anni, precludono la possibilità di riconoscere la sussistenza di un suo stabile radicamento nel nostro Paese.

Quanto alle carceri romene, le indicazioni di ricorso denunciano, sulla base fra l’altro di riferimenti non attuali, una diffusa inadeguatezza e insicurezza fattuale, che non inficia l’ordinamento romeno in sè (tant’è che la Romania è stata ammessa nella UE) e non può, come tale, rilevare in modo concreto e specifico nei riguardi dello I..

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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