Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 28-10-2011, n. 39252

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Caltanissetta in data 27.4-20.5.2011 ha confermato l’ordinanza custodiale carceraria emessa dal locale GIP il 29.3.2011 nei confronti di F.P. per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa Cosa nostra, ed in particolare alla "famiglia" di Montedoro, dal gennaio ’96 sino alla data odierna. Il Riesame argomentava che, assolto il F. nel 1995 da analoga imputazione, gli elementi di prova acquisiti per il periodo successivo, e costituiti dalle dichiarazioni – giudicate attendibili – dei collaboratori M.L., D.G., B., F., R., I. e S., ne attestavano invece la partecipazione consapevole ed attuale almeno fino al 2007. 2. Il ricorso propone due motivi di violazione di legge e vizi di motivazione in ordine agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., perchè: il Tribunale non avrebbe indicato alcuna condotta o alcun fatto specifici attribuibili al F.P., essendo infatti le dichiarazioni di R. de relato, quelle di F. inattendibili, quelle di I., S., D.G., B. e RI. generiche, infondate e prive di indicazione di condotte specifiche; le dichiarazioni di S. sarebbero smentite dal fatto che all’epoca cui aveva fatto riferimento il collaboratore il ricorrente non era detenuto, mentre la macelleria indicata come elemento per l’individuazione sarebbe stata ceduta circa quattro anni prima del 2007.

E’ stata presentata memoria con deduzioni che esaminano il contenuto specifico delle dichiarazioni dei collaboratori.

3. Il ricorso è inammissibile, perchè i motivi sono in parte manifestamente infondati ed in parte diversi da quelli consentiti.

Il Riesame ha evidenziato che F.P. era stato indicato come appartenente al sodalizio mafioso nel territorio di Montedoro:

a D.G. dal cugino G., a B. da V.L., a Ri. dal R., a S. da L.C. e M.;

da F., per conoscenza diretta e con il riferimento specifico sia ad una richiesta di armi che ad un coinvolgimento in una vicenda estorsiva relativa alla costruzione di case popolari (sempre con incontro diretto, pag. 6 ult.paragrafo), quest’ultima conosciuta anche dal R., pure interessato;

da I. come destinatario di sua diretta "ambasciata" per motivi riconducibili a questioni afferenti il sodalizio mafioso.

E’ pertanto manifestamente infondata la prospettazione dell’assenza di alcun riferimento specifico a condotte/fatti concreti che colleghino, secondo gli elementi probatori indicati dal Riesame e nei limiti della procedura cautelare, il ricorrente all’attività associativa, giacchè le generiche affermazioni di D.G., B., Ri. e S. (tutte de relato e tuttavia provenienti da soggetti diversi e coinvolti nella vita associativa) si saldano con le vicende specifiche riferite da F. e I.: in altri termini, quelle affermazioni generiche di appartenenza al sodalizio criminoso, per sè inidonee pur nella loro pluralità a costituire indizi gravi (posto che è necessario acquisire elementi probatori che indichino anche una concreta diretta relazione dell’accusato all’azione dell’associazione), concorrono invece a costituire la gravità indiziaria necessaria ai sensi dell’art. 273 c.p.p., comma 1 alla luce delle situazioni di fatto descritte da F. e I. che, allo stato, indicano l’effettiva concreta relazione del ricorrente con l’attività dell’associazione. Le censure rivolte dal ricorso a queste ultime (oltretutto allo stato prospettate in termini solo assertivi) attengono all’evidenza al merito e quindi non rilevano in questa sede di legittimità.

In definitiva, l’apprezzamento complessivo del Riesame risulta sorretto da motivazione nè apparente, nè incongrua ai dati probatori riferiti, nè manifestamente illogica o contraddittoria, unici criteri di valutazione propri del giudizio di cassazione.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *