Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 28-10-2011, n. 39251

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Caltanissetta in data 27.4-20.5.2011 ha confermato l’ordinanza custodiale carceraria emessa dal locale GIP il 29.3.2011 nei confronti, tra gli altri, di L.S.A., per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa Cosa nostra, come rappresentante in particolare della "famiglia" di Bompensiere e come collegamento con esponenti della medesima associazione nell’agrigentino, con indicazione temporale dall’aprile del 1994 "sino alla data odierna". Il Tribunale riteneva idonee le dichiarazioni, ritenute attendibili, rese dai collaboratori V., I., D.G., parti delle quali richiamava testualmente.

2. Ricorrono i due difensori fiduciari nell’interesse del L.S., con i seguenti motivi:

violazione dell’art. 309 c.p.p. per la mancata trasmissione dei "verbali illustrativi e di atti processuali", perchè il Tribunale avrebbe travisato la richiesta sul punto, che era quella della necessità di acquisire i verbali per verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nei 180 giorni e quanto narrato oltre tale termine; il Riesame non avrebbe comunque risposto sul punto specifico della mancanza "dei verbali illustrativi dei collaboratori di giustizia" che avevano chiamato in causa il ricorrente, necessari invece per valutare la loro attendibilità e la presenza di eventuali elementi favorevoli all’indagato;

– inosservanza degli artt. 273 e 274 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, perchè V. e D.G. non avrebbero indicato alcuna attività di collegamento svolta dall’indagato, mentre I. avrebbe riferito proprie deduzioni sulla base di circostanze apprese de relato e di una richiesta di interessamento dopo un furto subito dal figlio di L.S., incompatibile con il ruolo attribuito al medesimo dall’accusa. In definitiva, in assenza di intercettazioni e di specificazioni sul contributo apportato dal ricorrente, residuerebbero solo generiche relazioni di affari o amicizia, certamente nessun concreto elemento di un ruolo direttivo.

3. Il ricorso è inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la norma invocata tutela il diritto a che il Tribunale, e le parti private interessate, siano posti a conoscenza degli elementi probatori contenuti nei medesimi atti che sono stati conosciuti dal GIP per l’adozione, o la reiezione, del provvedimento cautelare richiesto.

Nella specie il motivo pare invece dolersi che non siano stati acquisiti atti ulteriori, idonei a meglio valutare il materiale probatorio valutato da GIP e Riesame, situazione non riconducibile all’art. 309 c.p.p..

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Dalle dichiarazioni dei tre collaboratori il Riesame ha evidenziato il ruolo di collegamento svolto dal L.S. tra V.L. – "reggente" provinciale nisseno – ed altri associati; ruolo affermato nei diversi interrogatori dal V.C. e confermato – con piena sovrapponibilità – da I. – per esperienza personale (si era lui stesso recato presso l’ovile del L.S. in Bompensiere per ricevere o portare informazioni al V.) e perchè riferitogli dallo stesso V., nonchè alla luce di quanto dettogli dallo stesso L.S. (pag. 8) – e da D.G., che aveva riferito di essersi rivolto al ricorrente come punto di riferimento per le proprie esigenze per Bompensiere. Si tratta di apprezzamento articolato, congruo ai dati probatori oggettivi espressamente richiamati e commentati, sorretto da motivazione non apparente e tutt’altro che manifestamente illogica o contraddittoria, specialmente laddove evidenzia la sostanziale sovrapponibilità tra le diverse dichiarazioni in ordine a inserimento e ruolo del L. S.. Sicchè le censure del secondo motivo si risolvono nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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