Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-04-2012, n. 6561

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.D. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 27 maggio 2010, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato il suo ricorso nei confronti di Poste italiane spa.

Il C. convenne in giudizio la società assumendo che il contratto di lavoro, stipulato in forza di un contratto di somministrazione tra Poste e E-Work, violava la disciplina dettata dalla L. n. 196 del 1997 e il ccnl 28 maggio 1998, nonchè l’accordo sindacale 4 dicembre 2002, e chiedeva che venisse accertata la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato direttamente con Poste italiane spa.

Il Tribunale rigettò il ricorso.

Il C. propose appello, respinto dalla Corte.

La Corte d’appello ha premesso che, al di là di una generica richiesta di riforma della sentenza, le censure formulate investivano soltanto le statuizioni relative agli oneri formali da osservarsi per la stipulazione di un contratto di somministrazione, essendo invece generiche ed astratte quelle relative ai requisiti sostanziali. Ha quindi disatteso la generica doglianza di insufficienza e contraddittorietà della sentenza.

La Corte ha, in particolare, rilevato che il ricorso denunziava una violazione della L. n. 196 del 1997, legge che, in realtà, non era applicabile al rapporto e che il Tribunale ha comunque considerato esaustivamente tutte le censure sebbene non ancorate alla legge che effettivamente disciplinava il rapporto. Tali censure riguardavano il contratto di lavoro con il quale l’impresa fornitrice assume il lavoratore, asserendo la genericità della causale dei casi previsti dal contratto collettivo, mentre invece il contratto in questione concerneva esigenze sostitutive analiticamente specificate.

Con l’appello, invece, il C. ha censurato non più il contratto di lavoro somministrato tra fornitrice e lavoratore, bensì il contratto di somministrazione tra fornitrice (somministratrice) e utilizzatore, che non era stato oggetto di alcuna censura nel ricorso introduttivo, nè sul piano sostanziale, nè su quello formale. E comunque i giudici di merito hanno valutato, con motivazione compiuta, che la causale non era stata affatto genericamente indicata nè nel contratto di lavoro, nè in quello di somministrazione.

Quanto alle censure di carattere sostanziale, la Corte ha rilevato che i motivi di appello sul punto non sono specifici perchè non sono collegati alla motivazione della sentenza del Tribunale, incentrata sulla valutazione di adeguatezza delle "ragioni sostitutive del personale assente con diritto alla conservazione del posto, addetto allo smistamento e trasporto presso il polo corrispondenza Lombardia- CMP Peschiera Borromeo".

Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. Poste italiane spa si è difesa con controricorso ed ha depositato una memoria per l’udienza.

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di legge, che il ricorrente omette di indicare. Il motivo si conclude con la denunzia di "un vizio di carattere sostanziale, del contratto di somministrazione di lavoro intercorso tra le parti a tempo determinato".

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., assumendo che le ragioni specificate nel contratto di somministrazione sono generiche.

Entrambi i motivi sono assolutamente generici in sè e non sono formulati in relazione al contenuto della sentenza di appello impugnata, che, come si è visto, ha motivato la decisione di rigetto dell’appello in ragione del carattere aspecifico dei motivi di appello. Affermazione rispetto alla quale il ricorrente per cassazione non formula alcuna censura.

Il ricorso, pertanto, è inammissibile. Le spese, per legge, devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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