Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza del 23-25.5.2011 il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di appello avverso la reiezione da parte del locale GIP il 19- 22.11.2010 della richiesta di revoca del sequestro preventivo dei conti correnti di C.G., ritenuto prestanome di M. C., giudicava che l’annullamento in sede di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del M. (relativa a imputazioni provvisorie di partecipazione associativa e concorso in intestazioni fittizie di beni, su cui si era formato il giudicato cautelare) era idoneo a superare il giudicato cautelare afferente il disposto sequestro preventivo, contrariamente a quanto ritenuto dal GIP. Il Tribunale dava pure atto che per le medesime ragioni erano stati annullati anche i decreti di sequestro preventivo relativi a C.R. e S., destinatari del medesimo capo di imputazione B5 contestato al C.G.. Da qui, la revoca del sequestro preventivo pure in danno di quest’ultimo.
2. Ricorre il pubblico ministero, deducendo con primo motivo che i rapporti bancari del C.G. erano stati oggetto di provvedimento di sequestro diverso da quello del 17 agosto 2010 richiamato dal Riesame, trattandosi del decreto 30.3.2010 (confermato dal Tribunale il 5.7 e in "giudicato cautelare" dopo la dichiarazione di inammissibilità del proposto ricorso in cassazione): il decreto 17.8.2010 sarebbe stato invece proprio quello relativo alle posizioni di R. e C.S. e comunque successivo all’annullamento relativo alla posizione di M..
Con secondo motivo è dedotta violazione di legge in ragione all’autonomia e diversità di presupposti tra le misure cautelari reali e personali, tant’è che pure nei confronti del M. i provvedimenti cautelari reali sarebbero tuttora efficaci, anche in relazione all’imputazione provvisoria comune. In particolare, lo stesso Tribunale con provvedimento del 5 luglio 2010 (allegato), e quindi successivo all’aprile 2010, epoca di annullamento della misura cautelare personale, aveva analiticamente indicato le ragioni della permanenza del sequestro. Da qui anche il venir meno dell’elemento di novità ritenuto dal Riesame idoneo a superare il giudicato cautelare relativo alla posizione dell’odierno ricorrente.
3. Il primo motivo è infondato. Pacifico che il Riesame si è pronunciato in relazione all’ordinanza 19-22.11.2010 del GIP, che aveva respinto su conforme parere del p.m. la richiesta di revoca del sequestro preventivo pendente in danno del C.G. (provvedimento che, con la precedente richiesta difensiva, è stato allegato all’atto di ricorso della parte pubblica), risulta evidente che l’indicazione nel procedimento della data sbagliata è frutto di esclusivo errore materiale, immediatamente percepibile e non determinante per la deliberazione.
Anche il secondo motivo è infondato, nei termini che seguono.
E’ corretto e pertinente il richiamo della parte pubblica all’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale in tema di sequestro preventivo la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (SU, sent. 7/2000).
Ma questa Corte ha successivamente chiarito che nel procedimento incidentale concernente l’impugnazione di misure cautelari reali, non contravviene alla regola – secondo la quale oggetto della valutazione non sono gli indizi di colpevolezza ma soltanto l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, cosiddetto "fumus delicti" – il giudice che prenda in esame l’esito del parallelo procedimento incidentale relativo alle misure cautelari personali, ed in particolare il provvedimento di rigetto della richiesta di misura, con affermazione della estraneità della condotta addebitata alla fattispecie criminosa, dal momento che l’esclusione, con siffatta motivazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fa venire meno quella astratta configurabilità del reato, che è requisito essenziale per l’applicabilità delle misure cautelari reali (Sez. 2, sent. 19657/2007).
Ciò perchè – è stato spiegato – "è evidente che allorquando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati per un determinato reato viene esclusa con motivazione che attiene ad una interpretazione degli elementi indiziari che valuta le condotte degli stessi indagati in maniera difforme da quella indispensabile per l’integrazione della fattispecie criminosa, viene a mancare proprio quella "astratta configurabilità del reato" che è requisito imprescindibile dell’applicabilità della misura cautelare reale".
Nel caso di specie, sia pure attraverso una motivazione per relazione che tuttavia, essendo state graficamente richiamate nel testo del provvedimento impugnato le argomentazioni del diverso e precedente provvedimento, risulta esser stata fatta autonomamente propria dal Riesame, il Tribunale ha, allo stato e con specifico apprezzamento di merito, escluso in termini radicali la permanenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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