Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-04-2012, n. 6559 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Maggi Fruit’s Prodotti Ortofrutticoli s.r.l. in liquidazione proponeva opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione emessa dall’INPS di Viterbo per L. 2.400.000 per sanzioni ed una cartella esattoriale dell’INPS per contributi omessi e sanzioni per complessive L. 203.223.703 di cui L. 44.718.128 per la posizione di Roma per il periodo agosto-ottobre 1999 e L. 158.505.575 per la sede di Viterbo per il periodo novembre 1996-dicembre 1998. Il Tribunale di Viterbo con sentenza del 3.8.2005 rigettava le opposizioni.

Sull’appello della Maggi Fruit’s la Corte di appello di Roma con sentenza del 2.11.2009 rigettava l’appello, salvo il punto della decurtazione di una somma effettivamente già corrisposta (stabilendo che il debito contributivo ammontava ad Euro 103.197,74). La Corte rilevava che l’ordinanza ingiunzione non era tardiva, che non servivano i nominativi dei lavoratori, che alcuni lavoratori erano stati assunti da una Cooperativa su iniziativa dello stesso legale rapp.te della Maggi Fruit’s, ma che avevano continuato a svolgere le medesime mansioni osservate quando erano alle dipendenze di quest’ultima società, che l’appalto con la Cooperativa aveva ad oggetto solo operazioni di facchinaggio, mentre i lavoratori avevano dichiarato che effettuavano la selezione e la confezione dei frutti sulla catena che rientravano nel ciclo produttivo ordinario della Maggi Fruit’s e quindi non erano appaltabili, che venivano, inoltre, seguite le istruzioni del personale della Maggi Fruit’s ed anche utilizzati beni della stessa; l’attività svolta in (OMISSIS) era iniziata nel febbraio 1998, ma era stata denunciata nel marzo, che l’operaio A.R. (assunto formalmente nel febbraio 2008) aveva dichiarato di avere iniziato a lavorare nel novembre 1996 senza contestazione da parte della società e quindi si erano recuperati i contributi per tale posizione.

Ricorre la Maggi Fruit ed il M. con due motivi; resiste l’INPS con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la contraddittorietà e carenza della motivazione del provvedimento impugnato circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5). Si era eccepito fosse scaduto il termine di 90 gg. e la nullità dell’ordinanza- ingiunzione per assoluta indeterminatezza della stessa. Per quanto riguarda il merito: nel contratto era previsto che l’appalto riguardasse il servizio ed il facchinaggio per la movimentazione delle merci ivi comprese le attività strettamente connesse. Inoltre emergeva dalla stessa sentenza che l’attività in (OMISSIS) era iniziata solo nel marzo del 1998, per cui non era dovuto neppure quanto richiesto anche in relazione alla posizione A..

Il motivo appare infondato. Circa le eccezioni procedurali relative all’ordinanza-ingiunzione la Corte di appello nella sentenza impugnata ha già risposto e non viene, nel motivo, articolata alcuna critica nel merito su quanto affermato dalla Corte territoriale.

L’eccezione di inammissibilità per indeterminatezza non è sviluppata in alcun modo, emergendo peraltro dalla stessa sentenza e dagli atti relativi al giudizio di legittimità che le parti si sono difese ampiamente nel merito. Circa le ulteriori deduzioni si tratta di censure che mirano ad una rivalutazione delle risultanze processuali implicanti accertamenti di fatto non consentiti in questa sede e che ripropongono questioni già sottoposte con i motivi di appello che non si misurano in specifico con quanto affermato nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha comunque accertato ( v. elementi da b) a g) elencati a pag. 3 della motivazione) che l’intermediazione risulta provata in base a plurimi elementi:

l’appalto con la Cooperativa aveva ad oggetto solo operazioni di facchinaggio, mentre i lavoratori avevano dichiarato che effettuavano la selezione e la confezione dei frutti sulla catena che rientravano nel ciclo produttivo ordinario della Maggi Fruit’s e quindi non erano appaltabili, che venivano, inoltre, seguite le istruzioni del personale della Maggi Fruit’s ed anche utilizzati beni della stessa.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre – come detto – le censure sono di merito. Ciò riguarda anche la posizione del lavoratore A., il quale è risultato aver lavorato sin dal 1996 in base a dichiarazioni da lui stesso rese e non contestate dalla società.

Con il secondo motivo di deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 416 c.p.c.: la documentazione posta a base delle decisioni di merito era stata allegata tardivamente dall’INPS. Il motivo appare infondato in quanto è generico e non rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione non specificando nè di quale documentazione si stia parlando, nè come la questione sia stata sollevata in appello (che non risulta menzionata tra i motivi di appello e che nel merito è stata contestata dall’INPS anche in questa sede l’Istituto ha anche dedotto che gran parte dei documenti prodotti dall’INPS erano gli stessi prodotti dalla stessa controparte), nè l’incidenza che in concreto avrebbe avuto ai fini della decisione impugnata.

Si deve pertanto rigettare il proposto ricorso; le spese del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla nei confronti della intimata Equitalia Gerit s.p.a..

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro per esborsi, nonchè in Euro 2.500,00 per onorari di avocato, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *