Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-04-2012, n. 6558 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 16.4.10, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna chiedeva la revocazione della sentenza n. 2929/10, emessa da questa Corte in data 21.12.09 e depositata il 10.2.10, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza n. 304/03, emessa dalla CTR dell’Emilia Romagna in data 20.2.03. 2. La ricorrente si doleva, invero, del fatto che questa Corte non avesse esaminato la questione relativa alla non applicabilità delle sanzioni alla contribuente, poichè da questa proposta solo con la memoria ex art. 378 c.p.c., e non con il controricorso, laddove – a parere della Fondazione ricorrente – l’eccezione in parola era stata proposta alle pp. 4 e 5 del controricorso.

3. La parte resistente non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Va rilevato, in via pregiudiziale, che – con provvedimento del 24.10.11, prodotto nel presente giudizio ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 21122/08) – l’Agenzia delle Entrate ha provveduto allo sgravio, sia delle imposte, che risultavano compensate da un rimborso relativo ad annualità precedenti, sia delle sanzioni, entrambe iscritte a ruolo in forza della sentenza di questa Corte n. 2929/10, impugnata con il ricorso per revocazione.

Siffatto provvedimento dell’amministrazione consegue, invero, alla normativa sopravvenuta al riguardo, ed – in particolare – al D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 16, convertito in L. n. 111 del 2011, in forza del quale, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al D.Lgs. n. 356 del 1990, delle agevolazioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 (delle quali aveva beneficiato, nella specie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna), "non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ.". 2. Ne consegue che nella presente controversia, involgente la specifica questione relativa all’applicabilità delle sanzioni, deve ritenersi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, in forza del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46. 3. Concorrono giusti motivi – tenuto conto del fatto che il menzionato provvedimento di sgravio è stato emesso per effetto del succitato ius superveniens, e non a seguito di una valutazione di fondatezza delle ragioni della contribuente – per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1 (Cass. 19947/10).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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