Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-04-2012, n. 6557

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Centrale n.7756/12/06 del 16 ottobre 2006; il ricorso veniva dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza 11380 del 15 maggio 2009, successivamente revocata con provvedimento in data 29 settembre 2011, che rimetteva la controversia alla pubblica udienza.

Si costituiva in giudizio la controparte Intesa San Paolo spa chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

La ricorrente formula il seguente quesito:

"voglia la Corte decidere la controversia dicendo se abbia errato la Commissione Tributaria Centrale nell’affermare, ai fini della deducibilità degli interessi passivi ai fini Ilor, che "nella impostazione del coefficiente di deducibilità di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 58, non possono essere ricompresi i proventi esclusi dall’Ilor nel cui ambito rientrano i dividendi di partecipazione ", dovendosi invece affermare il principio che "al denominatore del rapporto indicato al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 58, vadano inseriti anche i redditi da partecipazione quando questa norma sia applicata ai fini Ilor".

La norma in questione recita; "gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta".

La norma parla di redditi che "fruiscono di esenzioni" che costituisce una categoria ben distinta rispetto a quelli che non debbono neppure essere presi in considerazione. Ed i redditi di partecipazione essendo esclusi dall’ILOR ai sensi del D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, comma 2, non debbono essere in alcun modo conteggiati ai fini della determinazione dei redditi di impresa ai fini ILOR (Cass. 12 febbraio 2010, n. 3402) La complessità delle questioni trattati induce a compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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