Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-10-2011) 28-10-2011, n. 39248

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza 2/2/2011, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente 14 dicembre, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di G. D., in quanto gravemente indiziato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso a carattere transnazionale "Commisso" e, in particolare, alla cosca affiliata "Rumbo-Galea- Figliomeni", operante nella zona di Sidereo e con diramazioni anche in Canada (capo A2).

Il Giudice del riesame riteneva che l’inserimento organico dell’indagato nel sodalizio criminale era supportato dagli esiti delle intercettazioni ambientali: a) le conversazioni tra personaggi di spicco della cosca, quali F.C. e R.R., evidenziavano dichiarazioni etero-accusatorie di costoro, che indicavano il G. come uno dei principali e affidabili artefici della spedizione canadese; b) altre conversazioni in cui il G. era interlocutore diretto del R. o di S. G. (altro personaggio apicale) evidenziavano l’estrema confidenza e la stabilità di rapporti tra costoro, indici dell’affectio societatis. A completare il quadro di gravità indiziaria a carico dell’indagato v’erano, inoltre, le dichiarazioni accusatorie del collaborante O.D., che lo indicava come facente parte del gruppo criminale organizzato. La valenza di tali dati accusatori non era incrinata dalla produzione documentale della difesa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’indagato e ha lamentato: 1) violazione di legge, con riferimento agli artt. 267 e 271 c.p.p., e vizio di motivazione circa la ritenuta utilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni ambientali, originariamente autorizzate e, poi, ripetutamente prorogate sulla base di decreti assolutamente privi di motivazione; 2) violazione di legge ( art. 273 c.p.p. e art. 416-bis c.p.) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

3. Il ricorso è fondato, con riferimento al secondo motivo di censura in esso articolato. Non ha pregio la doglianza relativa all’eccepita inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di conversazioni tra presenti.

Queste risultano essere state regolarmente autorizzate, con motivato decreto d’urgenza del P.M. in data 26/2/2008, convalidato dal Gip il giorno successivo. Quanto ai decreti di proroga dell’attività captativa delle conversazioni, osserva la Corte che l’onere di motivazione degli stessi presenta aspetti di minore specificità e ben può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità della ragioni esposte dal P.M. richiedente, avendo la proroga ad oggetto la persistente attualità delle condizioni di legittimità del provvedimento genetico del mezzo di ricerca della prova e la necessità di proseguire nell’attività investigativa. A nulla rileva che i decreti di proroga siano stati redatti su moduli prestampati, il cui contenuto, opportunamente integrato con l’indicazione di dati specifici, è stato recepito e fatto proprio dal Gip. Merita accoglimento, invece, la doglianza con la quale si censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Osserva la Corte che il contenuto dei dialoghi intercettati, sul quale fa leva il provvedimento in verifica, evidenzia – per così come esposto – dati fattuali non idonei a dimostrare, sia pure ai soli fini della misura cautelare, l’effettivo inserimento organico del G. nell’associazione di tipo mafioso a carattere transnazionale. La pronuncia di riesame, infatti, si limita a sottolineare, attraverso la lettura dei detti dialoghi, i rapporti di confidenza e di familiarità dell’indagato con personaggi apicali dell’associazione e il fatto che sarebbe stato uno degli "artefici" della spedizione canadese; non dimostra, tuttavia, il concreto ruolo che l’indagato avrebbe svolto e il contributo che avrebbe offerto, durante la sua permanenza in Canada, nel perseguimento degli scopi dell’associazione, aspetto questo dal quale non può prescindersi ai fini che qui interessano.

Anche il contributo dichiarativo del collaborante O., limitatosi, per quello che emerge dall’ordinanza impugnata, a indicare l’indagato come "facente parte del gruppo" senza alcun’altra specificazione, riveste un’efficacia indiziaria non contraddistinta dal requisito della gravità, richiesto dall’art. 273 c.p.p. come condizione legittimante la misura cautelare personale.

4. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, che, tenendo conto dei rilievi di cui innanzi, dovrà rivalutare, in piena libertà di giudizio e attraverso una più approfondita analisi delle emergenze procedimentali, il caso ed offrire adeguata e logica motivazione della decisione che andrà ad adottare.

Non comportando la presente pronuncia la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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