Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-10-2011) 28-10-2011, n. 39226

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 11/13/2010 il GIP presso il Tribunale di Civitavecchia disponeva de plano l’archiviazione del procedimento penale a carico di P.B., P.R., M.A. e Pe.Ro. indagati per truffa, falso e sostituzione di persona, in danno di C.M., nonostante che la parte offesa avesse proposto opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M..

Contro detto decreto ricorre la persona offesa lamentando violazione di legge, poichè il GIP, a fronte della richiesta di archiviazione del PM e dell’opposizione ad essa proposta dalla parte offesa, con l’indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei mezzi di prova, aveva de plano disposto l’archiviazione, senza previamente fissare l’udienza camerale.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In punto di diritto deve essere osservato che per consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema esiste un diritto d’intervento della parte offesa, che abbia adempiuto l’onere di dichiarazione di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2, a prendere visione degli atti, ad interloquire nel procedimento con la forma specifica dell’opposizione, a fornire materiale probatorio da sottoporre al giudice e a partecipare all’udienza camerale fissata a norma degli artt. 409 e 410 c.p.p., qualora – s’intende – l’opposizione sia ammissibile (v. Cass. Sez. 3, n. 5202 dell’11.11.2003, dep. 10.2.2004; Cass. Sez. 5, n. 1206 del 12.3.96, dep. 1.4.96; Cass. Sez. 5, n. 155 del 15.1.93, dep. 1.4.93).

In proposito va ricordato che l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni previste dall’art. 410 c.p.p., comma 1 e non da altre ragioni.

In particolare è stato statuito che:

Nell’archiviare "de plano" gli atti nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 2, il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16505 del 23/34/2006 Cc. (dep. 15^)5/2006) Rv. 234453).

Pertanto è pacifico che: "L’archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 167 del 24/13/2010 Cc. (dep. 0403/2011) Rv. 249236).

Nel caso di specie il Gip legittimamente ha ritenuto l’opposizione inammissibile, pur ritenendo le indicazioni proposte pertinenti al tema d’indagine, sul presupposto della superfluità di ogni ulteriore attività istruttoria essendo maturata la prescrizione per tutti i reati in contestazione. Non v’è dubbio che la prescrizione impedisce ogni ulteriore attività di indagine, facendo venir meno la possibilità per la parte offesa di indicare l’oggetto della investigazione suppletiva, presupposto imprescindibile per l’ammissibilità dell’opposizione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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