Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-04-2012, n. 6552

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale la cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia Entrata per IRPEF relativa all’anno 1996, eccependone la nullità, per mancata notifica nel prescritto termine.

La CTP di Matera rigettava il ricorso, opinando che la notifica della cartella fosse avvenuta entro il prescritto termine di legge, e la CTR, pronunciando sull’appello della contribuente, lo rigettava.

I Giudici di secondo grado, in particolare, ritenevano ed affermavano che il termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo applicabile nel caso era quello di quattro anni, previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, il quale non era ancora decorso al momento della notifica della cartella, avvenuta il 22.08.2002.

La società contribuente, giusto ricorso notificato il 23/25 febbraio 2010, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di cinque mezzi.

L’intimata Agenzia, con controricorso notificato il 02 aprile 2010, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 14, nonchè del D.M. n. 321 del 1999, artt. 2 e 4, sostenendosi che alla cartella di pagamento di che trattasi andava applicata il condono previsto dal citato art. 12.

Con il secondo mezzo la decisione di appello viene censurata per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, come modificato dal D.L. n. 143 del 2003, art. 1, convertito in L. n. 212 del 2003, deducendosi l’operatività della domanda di condono e la validità dei pagamenti, ancor quando effettuati in date antecedenti all’entrata in vigore del D.L. 26 giugno 2003, convertito in L. n. 212 del 2003.

Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 12, prospettandosi la violazione, del principio dell’onere della prova, per non essere stato rilevato che l’Agenzia era venuta meno all’onere, sulla stessa incombente, di documentare che la consegna del ruolo al concessionario della riscossione, era avvenuta il 25.05.2001.

Con il quarto mezzo, la decisione di appello viene censurata per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e della L. n. 289 del 2002, art. 12, rilevandosi la violazione del principio di buona fede e affidamento da parte della resistente amministrazione che, con la propria condotta aveva indotto la ricorrente ad aderire alla procedura prevista dall’art. 12 citato.

Con il quinto motivo si deduce, infine, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10 ed alla L. n. 289 del 2002, art. 12, rilevandosi che la CTR non aveva dato contezza dell’iter decisionale seguito per giungere a negare la possibilità, per la contribuente, di accedere ai benefici previsti dal citato art. 12.

I mezzi vanno esaminati e decisi sulla base di principi affermati da questa Corte in pregresse pronunce.

In particolare, la prima questione posta dai mezzi, riguardante la consegna del ruolo e la tempestività della notifica della cartella, è stata correttamente risolta dalla CTR, per cui, sul punto, le doglianze proposte dalla ricorrente sono da respingere per le ragioni appresso esplicitate, che si offrono ad integrazione della motivazione.

Ritiene, infatti, il Collegio che, nel caso, trovi applicazione il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c), secondo cui, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, come nel caso, la notifica delle cartelle andava fatta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Cass. n. 1435/2006, n. 4745/2006, n. 21779/2005, n. 26104/2005, n. 26421/2005). Essendo circostanza pacifica che la pretesa fiscale afferiva a dichiarazione dell’anno 1997, per ritenute dell’anno 1996, il termine per la notifica della cartella veniva, quindi, a scadenza il 31.12.2002.

Nel caso, risultando tale notifica avvenuta ben prima della predetta data e cioè il 22.08.2002 – secondo quanto accertato dalla CTR – ed il 16.09.2002 – secondo l’assunto della stessa ricorrente, nessuna preclusione poteva considerarsi ostare all’esercizio della pretesa fiscale, connessa a maturata decadenza per inosservanza di termini.

La seconda questione, posta dai mezzi ed affrontata e risolta dalla CTR, attiene al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, che la ricorrente sostiene di avere richiesto in corso di giudizio, registrando il diniego dell’Amministrazione Finanziaria e dei cui benefici ha chiesto di avvalersi.

La CTR ha negato tale possibilità, opinando per l’insussistenza dei relativi presupposti, sia avuto riguardo al fatto che, nel caso, il ruolo era stato consegnato in data antecedente all’entrata in vigore della specifica disposizione di legge che lo aveva previsto, sia pure all’incontestata circostanza che i pagamenti eseguiti risultavano effettuati in data anteriore alla predetta data e quindi non trovavano riscontro regolamentare nella legge di riferimento.

Ritiene il Collegio che le questioni poste dai mezzi vadano risolte in applicazione, anzitutto, del principio secondo cui "In tema di condono fiscale e con riferimento alla speciale procedura prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 – mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle eventuali spese sostenute dal concessionario -, non è prescritta a carico dell’Agenzia delle entrate alcuna attestazione della regolarità del condono e del pagamento integrale di quanto dovuto, sicchè occorre accertare la corrispondenza tra quanto versato ed il ruolo oggetto della controversia, gravando sul contribuente l’onere di provare che il versamento effettuato concerna la controversia in corso e che le somme pagate corrispondano al 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni)" (Cass. n. 2410/2006).

Alla stregua di tale decisione le doglianze prospettate dalla ricorrente risultano infondate, posto che il condono ex art. 12 citato non può trovare applicazione nel caso di che trattasi, trattandosi di ruolo affidato al concessionario dopo il 31 dicembre 2000 e precisamente il 25.05.2001, in relazione al quale non solo non era stata effettuata alcuna comunicazione del Concessionario ma, pure, l’amministrazione si era espressa negativamente, e considerato, d’altronde, che la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha dato la prova della sussistenza di tutti i presupposti per poter fruire dello speciale condono previsto dalla specifica disposizione di legge.

Nè a diverso opinamento può indurre l’ulteriore deduzione della contribuente, secondo cui la possibilità della definizione deriverebbe, comunque, dalla disposizione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, convertito in L. 1 agosto 2003, n. 212, che avrebbe esteso anche ai ruoli consegnati fino al 30 giugno 2001 l’operatività del condono, sia avuto riguardo al fatto che gli elementi fattuali desumibili dagli atti in esame non consentono di ritenere che la contribuente – sulla quale come rilevato incombeva il relativo onere – abbia dato prova della sussistenza dei presupposti per la relativa applicazione, sia pure perchè è da condividere l’interpretazione del Giudice di merito che, nel caso, ha ritenuto inesistenti le condizioni per poter fruire del dato condono, stante il fatto che la domanda ed i versamenti della contribuente erano stati effettuati in epoca antecedente l’entrata in vigore della citata L. n. 212 del 2003, sulla base delle regole e dei criteri fissati dalla previgente normativa e che, d’altronde, la contribuente, non ha dedotto nè risulta essersi avvalsa della possibilità di chiedere la definizione agevolata entro il termine del 16 ottobre 2003, in conformità alle disposizioni ed ai criteri previsti dalla normativa sopravvenuta.

Da disattendere è, infine, l’ulteriore doglianza prospettata con il quarto mezzo, sia per il carattere della novità, non risultando prospettata con l’originario ricorso, sia pure avuto riguardo al fatto che la buona fede ed il principio di affidamento esiggono una indagine, da compiersi caso per caso, non potendo essere invocati da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per non essersi attenuto al disposto di legge; tale indagine coinvolge, perciò, una "quaestio facti", che, nel caso, non risulta sia stata denunciata ai Giudici di merito e, comunque, che non è deducibile, nel giudizio di legittimità.

I versamenti effettuati, ciò stante, saranno contabilizzati e potranno essere oggetto di rimborso e/o di compensazione, secondo le modalità di legge.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro mille, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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