Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-10-2011) 28-10-2011, n. 39225

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 26.10.2010, il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, archiviò il procedimento penale a carico di R.A..

Ricorre per cassazione la persona offesa R.M. deducendo violazione di legge in quanto l’opponente aveva prodotto una nuova prova.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Infatti secondo l’orientamento di questa Corte il ricorso per cassazione della persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato. (Cass. Sez. 4, sent. n. 37562 del 1.4.2004 dep. 23.9.2004 rv 229139. Nel caso di specie, il difensore della persona offesa, privo di procura speciale, aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione).

Nel caso in esame il ricorso è sottoscritto personalmente dalla persona offesa.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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