T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 30-11-2011, n. 2986

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. F. ha presentato domanda di emersione per il rapporto di lavoro instaurato con il Sig. T.L..

La domanda è stata respinta, in quanto, a seguito degli accertamenti effettuati, è emersa una condanna, a carico del lavoratore, per il reato di cui all’ art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998.

Si è costituito in giudizio il Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 684/2011 la domanda cautelare veniva accolta.

La Prefettura ha comunicato di aver avviato il procedimento di riesame del decreto prefettizio, ma non è stato alcun provvedimento conclusivo del procedimento di secondo grado.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Come già affermato da questo Tribunale (ex multis sentenza n. 771/2011 sez. IV), anche la condanna per il delitto di cui all’art 14 comma 5 ter DPR 286/1998 non è ostativo alla emersione dei lavoratori stranieri di cui all’art 1 ter della L. 102/09, visto che il suddetto reato appare incompatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio (di cui alla Direttiva 2008/115/CE). Per tali ragioni è illegittimo il provvedimento con cui si nega l’emersione in caso di condanna per il reato di cui all’art 14 comma 5 ter DPR 286/1998 (in tal senso si è espressa anche l’Adunanza Plenaria con due sentenze nn. 7 e 8 del 10.5.2011).

In tal senso decisiva appare anche la decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 28..4.2011, che dopo aver richiamato il principio di proporzionalità ed efficacia nell’uso delle misure coercitive, ha affermato che "gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti".

Per tali ragioni è illegittimo il provvedimento con cui si nega l’emersione in caso di condanna per il reato di cui all’art 14 comma 5 ter DPR 286/1998.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.

In considerazione della complessità della questione, sulla quale è intervenuta anche l’Adunanza Plenaria, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, fermo restando il diritto in capo agli esponenti al rimborso del contributo unificato, secondo le norme di legge (DPR 115/2002, art. 13).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 del DPR 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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