T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 30-11-2011, n. 2982 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 01.08.2011 e depositato il 9.09.2011, l’esponente ha impugnato il silenziodiniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata alla Prefettura di Milano il 14.06.2011, rimasta senza riscontro nei successivi 30 giorni.

In particolare, stando alla ricostruzione dell’istante, l’amministrazione non avrebbe fornito alcuna risposta in ordine alla dichiarazione di emersione presentata dal sig. Valentino Brigatti, per la regolarizzazione delle prestazioni di lavoro svolte in suo favore dal ricorrente, lavoratore aspirante alla regolarizzazione.

Si è costituita l’intimata amministrazione con atto di stile.

Alla camera di consiglio del 17 novembre 2011 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Sussistono i presupposti per riconoscere in capo all’istante la titolarità di una situazione giuridica tutelata, collegata al documento di cui è richiesto l’accesso (art. 22, co.1 lett. b) L. 7 agosto 1990 n. 241), trattandosi di lavoratore coinvolto nella procedura di emersione avviata in suo favore da parte del sig. Valentino Brigatti, quale datore di lavoro aspirante alla regolarizzazione.

Trattandosi di procedimento amministrativo avviato sin dal mese di settembre 2009 (data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione di emersione, ai sensi dell’art. 1 ter, co. 2 del D.L. n. 78/2009, come inserito dalla L. di conv. 3.08.2009 n.102), si deve ritenere che detto procedimento si sia concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, co. 1 L. n. 21/1990 cit.

Sennonché, da quanto si ricava dai fatti riferiti e allegati dall’esponente e non specificamente contestati da parte resistente, nessuna comunicazione è stata fornita al primo, in risposta alla domanda di emersione come sopra formulata, in relazione alla determinazione conclusiva del procedimento di emersione di che trattasi.

In considerazione di quanto sopra, il Collegio non può che accogliere il ricorso in epigrafe specificato e, per l’effetto, ordinare all’amministrazione di provvedere, nel termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione della presente sentenza, sull’istanza di accesso agli atti, trasmessa dall’esponente il 14.06.2011.

Condanna l’amministrazione a rifondere al procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipatario, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.300,00, comprensivi di diritti, onorari e spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere sull’istanza di accesso agli atti sopra specificata nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione a rifondere al procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipatario, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.300,00, comprensivi di diritti, onorari e spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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