Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-04-2012, n. 6535 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Seabo s.p.a., poi divenuta Hera s.p.a., istituita a mente della L. n. 142 del 1990, art. 22, con partecipazione pubblica totalitaria per la gestione di servizi pubblici locali, beneficiò delle esenzioni dalle imposte sui redditi per il triennio stabilito dal D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14 e della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70 (c.d. moratoria fiscale).

Sopravvenuta la decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE, e poi, in attuazione di essa, la L. n. 62 del 2005 (art. 27, poi modificato dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, come convertito dalla L. n. 46 del 2007), l’agenzia delle entrate di Bologna notificò la prescritta comunicazione-ingiunzione per il recupero degli importi non versati – qualificati come aiuti di Stato – con i relativi interessi.

Contro codesto atto, la società propose ricorso alla commissione tributaria provinciale di Bologna, chiedendo altresì che fosse disposta la sospensione dell’esecuzione.

La commissione tributaria provinciale accolse l’istanza di sospensione, ma, successivamente, respinse il ricorso della contribuente, ritenendo che l’atto impositivo fosse congruamente e correttamente motivato con indicazione delle norme di legge poste a base del recupero e con l’identificazione della destinataria degli aiuti fruiti sotto forma di esenzione dal pagamento delle imposte.

La commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, a sua volta, ha respinto il gravame della società, nella sostanza replicando il contenuto della decisione n. 2003/193/CE in ordine al fatto che l’esenzione fiscale de qua dovesse essere intesa alla stregua di aiuto di Stato incompatibile col mercato comune, e reputando la medesima non rientrante – d’altronde non essendo stata avanzata, dalla società, una richiesta in tal senso – nell’ambito della regola de minimis, appositamente prevista quale ipotesi derogatoria in relazione alla particolare situazione del beneficiario.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre la società Hera con sette motivi, illustrati anche da successiva memoria.

L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Le censure dalla ricorrente proposte sono articolate, in ordine successivo, nella maniera che segue.

(1) "Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47 bis, commi 5 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", non essendo avvenuta la definizione del giudizio di secondo grado con lettura del dispositivo in udienza.

(2) "Violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", non essendo stata dichiarata l’illegittimità della comunicazione-ingiunzione in oggetto nonostante l’eccepita mancanza di motivazione con riferimento all’esame del caso specifico rapportato alla concreta situazione riferibile alla società, siccome rientrante, o meno, nell’ambito dell’astratta fattispecie delineata dalla decisione della commissione europea.

(3) "Violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 27 e del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1 (convertito con L. 6 aprile 2007, n. 46), in relazione all’art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE e alla decisione della commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", essendo stato confermato il recupero degli aiuti fruiti senza considerare che la società aveva operato in settori al tempo sottratti alla concorrenza, in un regime di monopolio legale, così da rimanere al centro di un caso specifico compatibile con il mercato comune e, pertanto, non rientrante nell’ambito di applicazione della richiamata decisione di recupero.

(4) "Vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", essendo stata omessa ogni specifica valutazione riguardo al fatto sopra detto.

(5) "Vizio di omessa motivazione circa un secondo fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", non essendo stato oggetto di pronuncia il profilo, dalla ricorrente sollevato in appello, che la stessa era una società a partecipazione pubblica totalitaria, come tale esclusa dall’ambito di applicazione del recupero.

(6) "Violazione e falsa applicazione del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1 (convertito con L. 6 aprile 2007, n. 46), sotto altro profilo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", concernente il limite della "effettiva fruizione" dell’aiuto da parte della società, in sostanza lamentandosi che, nella specie, non vi sarebbe stata alcuna effettiva fruizione nel senso suddetto, posto che i maggiori aiuti conseguiti in base alla norma agevolativa erano stati interamente immessi nel circuito pubblico sotto forma di dividendi distribuiti ai soci-enti pubblici, si da non aver comportato alcuna alterazione della concorrenza.

(7) "Violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 27 e del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1 (convertito con L. 6 aprile 2007, n. 46), in relazione alla decisione della commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto un diverso profilo (..)", non essendosi considerato che in ogni caso l’esenzione fiscale in oggetto costituiva un "aiuto esistente", non soggetto al recupero, posto che le disposizioni agevolative si erano limitate a semplicemente prolungare, nei confronti delle s.p.a. costituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, il trattamento fiscale di cui già beneficiavano le precedenti aziende municipalizzate in virtù di legislazione risalente a epoca anteriore all’entrata in vigore del Trattato CE, e che i settori di operatività non erano stati, al tempo, ancora liberalizzati.

2. – Osserva il collegio che è fondato il primo motivo, e tanto determina l’assorbimento degli altri.

3. – Questa Corte ha affermato che l’art. 47-bis, introdotto nel capo 2, intitolato ai procedimenti cautelare e conciliativo (rispettivamente, artt. 47 e 48), del D.Lgs. n. 546 del 1992, dal D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 2, comma 1, come convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, riguarda testualmente le (sole) ipotesi in cui "sia stata chiesta in via cautelare la sospensione dell’esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999".

Ne deriva che "le controversie relative agli atti di cui al comma 1", richiamate nei successivi commi 4, 5 e 6 (riguardanti la fase di merito) e nel comma 7 (inerente il giudizio di appello), pur non essendo – genericamente – quelle in cui si discute del recupero di un aiuto di Stato, sono tuttavia sicuramente quelle, di tal genere, nel corso delle quali sia stata dal contribuente conseguita la sospensione dell’atto impugnato, reso, appunto, in esecuzione di una decisione di recupero (e v. infatti Cass. n. 26285/2010).

4. – Tale principio, affermato con specifico riferimento al profilo della dimidiazione dei termini ex art. 47-bis, comma 7, D.Lgs. cit., giova anche, per identità di ratio, con riguardo alla previsione di cui al comma 5, attinente alle prescritte modalità della decisione mediante lettura del dispositivo.

E nella suddetta categoria di controversie rientra – per quanto detto in narrativa e per quanto emerge dagli atti – la presente.

Codeste controversie sono difatti altresì soggette alla seguente speciale disciplina in chiave acceleratoria della relativa definizione: ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis, comma 5, esse sono discusse in pubblica udienza; al termine della discussione, il collegio delibera la decisione in Camera di consiglio; il presidente, quindi, redige e sottoscrive il dispositivo e ne da lettura in udienza, a pena di nullità; infine, ai sensi del comma 6, la sentenza va depositata nella segreteria della commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. (E’ compito del segretario far risultare l’avvenuto deposito mediante apposizione della firma e della data, provvedendo immediatamente a darne comunicazione alle parti.) Una simile procedura riguarda anche l’ appello, avendo il legislatore previsto l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, terzo e quarto periodo, commi 5 e 6 del predetto art. 47-bis, ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie regionali.

Sicchè, per effetto del rinvio alle disposizioni sopra richiamate (e nei limiti di quanto interessa), la trattazione nel merito della controversia deve avvenire, anche in tal caso, in pubblica udienza, con deliberazione in Camera di consiglio e lettura immediata del dispositivo in udienza, a pena di nullità. 5. – Può ritenersi pacifico – nulla di diverso emergendo dalla narrativa della sentenza di merito, e valutate le stesse difese dell’amministrazione finanziaria, (che non ha invero contrastato il fatto posto al fondo del ripetuto primo motivo del ricorso) – che il presente giudizio, attratto dalla anzidetta previsione per il fatto della proposizione dell’appello in data 3.10.2008, non è stato definito con lettura del dispositivo in udienza.

Ne consegue la nullità della sentenza di secondo grado, per non avere la commissione regionale pronunciato nel rispetto della previsione che rileva.

In accoglimento del primo motivo, l’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio restitutorio alla stessa commissione regionale, diversa sezione, la quale provvederà a definire il giudizio d’appello nel rispetto delle regole procedimentali sopra menzionate.

La commissione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 24 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *