Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-04-2012, n. 6532 Cassazione della sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 106/14/2008, ha accolto un appello della Hera s.p.a. avverso la sentenza con la quale la commissione tributaria provinciale di Agrigento aveva dichiarato l’inammissibilità di un ricorso contro un avviso di accertamento in materia di Iva.

L’avviso aveva contestato l’indetraibilità dell’Iva per una prestazione professionale ritenuta non inerente e per una nota di credito emessa in violazione di legge. La sentenza di primo grado aveva, a sua volta, ritenuto inammissibile l’impugnazione per un difetto del mandato ad litem, in quanto conferito da soggetti non legittimati al rilascio in nome della società.

La sentenza di secondo grado è giunta, su questo preliminare profilo, a conclusione opposta e, nel merito, ha ritenuto che la contribuente avesse dato dimostrazione dell’infondatezza della pretesa fiscale.

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia, articolando due motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione (e la falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 12 e 18, per avere la sentenza ritenuto sanato il vizio della procura in esito alla rinnovazione dell’atto, nel concorrente rilievo di essere comunque, le persone fisiche conferenti, i legali rappresentanti di Hera s.p.a..

Il primo motivo – concluso dal prescritto quesito di diritto – è infondato.

2. – Dagli atti in effetti risulta (e questa Corte può averne diretta cognizione in quanto investita dell’esame di un supposto vizio in procedendo) che la procura venne rilasciata dai signori Ettore Donini, Franco La Gioia e Renato Nigro con spendita della denominazione di altra società ("commissari straordinari della società "Cooperativa costruttori"). Ciò nonostante non è controverso – giacchè la ricorrente non muove censure all’esplicita affermazione del giudice di merito che ascrive il profilo a "mero errore materiale" – che i predetti erano altresì, in quel momento, commissari straordinari della stessa Hera s.p.a. (facente parte di un gruppo con a capo la Cooperativa costruttori). E tanto è invero affermato nell’impugnata sentenza indipendentemente dal fatto che, in prima udienza, come d’altronde l’amministrazione finanziaria riconosce, le stesse persone fisiche, questa volta con corretta menzione del potere di rappresentanza di Hera s.p.a., abbiano conferito un nuovo mandato difensivo al professionista incaricato dell’assistenza tecnica (dr. M.). La conseguenza tratta dall’amministrazione, in ordine all’eccepito conferimento d’incarico "da soggetto diverso da quello ricorrente", si infrange dunque con l’anzìdetta circostanza di fatto, debitamente accertata dal giudice di merito.

3. – A ogni buon conto la tesi posta a fondamento della svolta eccezione – nel ritenere integrato un vizio di inesistenza del ricorso – non coglie il profilo giuridico che in effetti rileva.

Giacchè il profilo – fermo rimanendo che il ricorso era risultato comunque sottoscritto da soggetti effettivamente muniti del potere di rappresentanza sostanziale della, società (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. b)), sì da doversi considerare per ciò solo esistente – involgeva la funzione del mandato quale semplice incarico di assistenza tecnica, e non di rappresentanza processuale (non essendo il difensore nominato – dr. M. avvocato, ma commercialista); con conseguente applicazione, comunque, del consolidato insegnamento (C. cost. n. 189/2000 e sez. un. 22601/2004) secondo il quale non può ravvisarsi l’inammissibilità del ricorso, in materia processuale tributaria, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12, comma 5, e art. 18, se non dopo l’infruttuosa emanazione del previsto ordine presidenziale alla parte privata, di munirsi, appunto, di valida assistenza.

Una conclusione del genere appare del resto avvalorata dal principio generale oggi accolto anche ai fini del processo civile (per le cause introdotte dopo il 4 luglio 2009), ai sensi del novellato art. 182 c.p.c..

Ne consegue che – avendo la società Hera comunque provveduto, in corso del giudizio di primo grado, a conferire nuovo incarico di assistenza tecnica al professionista all’uopo nominato – è da considerare in ogni caso corretta la decisione di merito che ha ritenuto in tal modo sanata ogni anteriore irregolarità.

Difatti l’avvenuto conferimento di un nuovo rituale incarico in prima udienza, prima ancora, cioè, dell’emanazione dell’ordine di cui al ripetuto art. 12, comma 5, D.Lgs. cit., era tale da superare in radice qualsivoglia questione attinente all’assistenza.

4. – Il secondo motivo – pure concluso da quesito di diritto – denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sul rilievo che la commissione regionale, decidendo il merito della regiudicanda, abbia reso una motivazione per relationem alle difese del contribuente, senza esposizione di autonome ragioni rappresentative dell’iter logico posto a base della decisione di annullamento dell’atto.

Il secondo motivo è fondato.

5. – La sentenza ha accolto l’appello della contribuente semplicemente affermando che "avverso ciascuno degli addebiti (rispettivamente, per pretesa indetraibilità dell’Iva per prestazioni professionali e su nota di credito emessa) essa ha adeguatamente offerto la dimostrazione dell’infondatezza delle pretese dell’ufficio, essendo le prestazioni professionali inerenti all’attività della società e la nota di credito risultante da una corretta operazione di storno".

In tal modo il giudice del merito ha tuttavia risolto la questione a mezzo di un’affermazione circolare e apodittica, senza di fatto manifestare alcuna concreta ratio decidendi. In nessun modo risulta invero esplicitato da cosa sia stato sorretto il giudizio compendiato nella suddetta duplice affermazione di inerenza delle prestazioni e di correttezza dell’operazione di storno.

La motivazione, in tal modo unicamente espressa, si rivela dunque soltanto apparente (v. tra le tante Cass. n. 22778/2010; n. 20871/2010; n. 14046/2009).

6. – L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla medesima commissione regionale, diversa sezione, per nuovo esame.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo;

cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 24 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *