Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-12-2011, n. 6354 Operazioni di vendita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con atto notificato il 23 giugno 2011 e depositato il 12 luglio 2011, la signora A.M.B. ha impugnato, con richiesta di sospensione, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione I ter n. 4848 del 7 aprile 2011, depositata il 30 maggio 2011, che ha respinto il ricorso avverso i decreti Div. III 6D/2010 del 18 ottobre 2010, con i quali, a seguito di controllo effettuato da agenti della Questura di Roma, il Prefetto ed il Questore di Roma le hanno rispettivamente revocato la licenza di minuta vendita di prodotti esplodenti nonché la licenza di minuta vendita di armi comuni da sparo, con conseguente cessione del materiale esplodente e delle armi, pena la confisca amministrativa.

L’appellante ha dedotto in particolare la tenuità delle infrazioni rilevate e la conseguente sproporzione della sanzione avuto riguardo ad un’attività svolta per 28 anni senza gravi rilievi e che costituisce l’unica fonte di sostentamento per la famiglia e senza aver proceduto per di più ad alcuna comparazione degli interessi, nonché l’irrilevanza dell’infrazione commessa nel 1998 senza conseguenze sul rinnovo delle licenze; soggiunge l’errore materiale nella trascrizione di armi, comunque registrate e presenti nell’armeria, la buona fede e il ricovero in ospedale del marito all’atto del controllo.

2.1. L’interessata ha depositato memoria difensiva datata 10 agosto 2011, comunicando che il Commissariato di P.S. "San Basilio" le aveva notificato il 6 luglio 2011 decreto della Divisione Polizia Amministrativo e Sociale della Questura di Roma, recante l’archiviazione del procedimento amministrativo ex articoli 7 e 8 della legge 241/1990, con l’ammonizione a non incorrere in ulteriori infrazioni.

L’appellante, nel ribadire comunque la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata, sostiene che detta archiviazione dovrebbe ritenersi riferibile anche al decreto prefettizio e a tal fine sollecita questa Sezione ad assumere una chiara determinazione al riguardo.

2.2. Il Ministero dell’Interno non si è costituito né ha fatto pervenire memorie o documenti di sorta.

3. Alla camera di consiglio del 26 agosto 2011, presente il legale di parte ricorrente e non intervenuto il Ministero dell’Interno, la causa, ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., relatore il consigliere Stelo è stata trattenuta in decisione.

4.1. Ciò premesso in fatto, occorre verificare se nella fattispecie permanga tuttora in capo all’appellante l’interesse a coltivare il presente contenzioso, posto che, come riferito dalla interessata e non contestato in atti, la Questura di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento amministrativo instaurato a suo tempo a seguito del controllo effettuato da agenti della divisione Polizia Amministrativa il 14 ottobre 2010 presso l’armeria della signora B..

4.2. Orbene, da una lettura logico – funzionale e consequenziale degli atti, è dato evincersi che dagli esiti del citato controllo, l’unico svolto a carico dell’armeria, sono scaturiti i due provvedimenti impugnati, del Prefetto e del Questore nelle rispettive competenze, che recano ambedue lo stesso protocollo (apparentemente della Questura), la stessa data, e pressoché identico contenuto salvo il diverso titolo delle licenze revocate.

Lo stesso T.A.R. peraltro aveva accolto, con ordinanza n. 5080 del 26 novembre 2010, la domanda incidentale di sospensione e, nell’archiviare il procedimento, l’Ufficio si riferisce a tale ordinanza e alla richiamata gestione dell’armeria quale unica fonte di sostentamento, alle licenze e alle autorizzazioni di polizia in materia di armi; è dato prevedere quindi che la disposta archiviazione non possa che riguardare il complesso dei fatti rilevati nell’unico sopralluogo e che sono stati a presupposto dell’emanazione dei due pressoché identici provvedimenti, adottati da due uffici appartenenti alla stessa Amministrazione e posti, come noto, in posizione di stretto collegamento funzionale.

Ciò anche in quanto, a ben leggere e seppure nella estensione non del tutto piana, la cennata archiviazione non contiene espliciti e differenziati riferimenti bensì una motivazione di carattere generale riferita all’attività dell’armeria, per di più supportata da un’ammonizione a non commettere ulteriori inadempienze.

Può quindi sostenersi a ben ragione la valenza e l’efficacia formale e sostanziale di quell’archiviazione nei riguardi di ambedue i procedimenti, di competenza rispettivamente del Prefetto e del Questore, né emergono o sono stati prodotti elementi o documenti tali da sostenere il contrario avviso, che contrasterebbe peraltro con il senso comune e con i principi di economia ed efficienza dell’attività amministrativa.

Sono fatte salve ovviamente le diverse ulteriori determinazioni che dovesse eventualmente assumere la Prefettura.

4.3. Il Collegio ritiene quindi che debba essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello in epigrafe, posto che, nelle more del processo, è stato emanato un altro provvedimento dell’Amministrazione incidente positivamente sulla pretesa dell’appellante per cui ambedue le parti non hanno, per diverse ragioni, più interesse a coltivare il giudizio.

Il ricorso giurisdizionale risulta in effetti improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, anche quando l’Amministrazione abbia, come nella specie, provveduto all’azzeramento del procedimento ed abbia emanato un nuovo atto, per di più favorevole all’appellante.

Ciò vale quindi di certo per l’appello proposto dalla signora B., ma anche per l’Amministrazione che ha ritenuto di non costituirsi e, nella sua discrezionalità, si appalesa, anche con il riferimento all’ordinanza del T.A.R., aver manifestato, implicitamente ma oggettivamente e per facta concludentia, l’intendimento di far venir meno gli effetti degli atti in contestazione, e quindi di non voler proseguire nella coltivazione del giudizio, che proprio da quegli atti trovava le ragioni della sua proposizione.

6.3. Ne consegue, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett.c), c.p.a. l’improcedibilità dell’appello in esame per sopravvenuta carenza di interesse, esimendo così dalla valutazione dei profili di merito dedotti.

Le spese s’intendono compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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