Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-12-2011, n. 6353 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

– la Regione Lazio ha appellato la sentenza, n. 32948 del 22 ottobre 2010, con la quale il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Clinica V. N. avverso la delibera di G.R. n. 437 del 19 giugno 2007 avente ad oggetto il finanziamento per l’anno 2007 del livello assistenziale territoriale riferito all’assistenza riabilitativa, ex art. 26, alle RSA ed alle altre strutture residenziali, in attuazione del Piano di rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge n. 311 del 2004;

– la Regione Lazio, con delibera n. 344 dell’8 maggio 2008, ha provveduto a riassegnare alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) accreditate, fra le quali l’appellata Clinica V. N., il budget per l’anno 2007, indicando le risorse spettanti nell’allegato R1 che ha sostituito integralmente l’allegato 1 alla delibera di G.R. n. 437 del 19 giugno 2007 impugnata con il ricorso di primo grado;

– con la delibera n. 344 del 2008 risultano assegnate alle strutture RSA accreditate complessivamente Euro 130.433.100,00 (invece di Euro 126.203.774,00 assegnate con la precedente delibera di G.R. n. 437 del 2007) e che, in particolare, alla Clinica V. N. risulta assegnata la somma complessiva di Euro 1.684.100,00 (invece di Euro 1.650.381,00);

– la nuova ripartizione delle risorse disponibili era stata determinata anche dalla espressa volontà della Regione di ottenere la cessazione della materia del contendere nei numerosi ricorsi che erano stati proposti dalle strutture sanitarie che si erano lamentate per la diminuzione delle risorse loro assegnate per il 2007 con la precedente delibera n. 437 del 2007;

– la delibera n. 344 dell’8 maggio 2008 non risulta sia stata impugnata (neanche con motivi aggiunti) dalla Clinica V. N. davanti al TAR per il Lazio;

– l’appellata Clinica V. N., non avendo impugnato la delibera con la quale sono state rideterminate le risorse (anche a lei) assegnate per il 2007, non ha nemmeno indicato se tali risorse erano da ritenersi ancora insufficienti (rispetto a quelle ritenute spettanti) e per quali motivi la nuova assegnazione e la ripartizione operata era risultata non corretta;

– erroneamente, in relazione a tale decisiva circostanza, il TAR per il Lazio non ha accolto l’eccezione sollevata dalla Regione e dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Clinica V. N.;

– la Clinica Nina non si è costituita nel giudizio di appello con ciò fornendo un indizio della mancanza di un interesse attuale alla decisione sulla legittimità della delibera di G.R. n. 437 del 19 giugno 2007, oggetto della sentenza appellata;

– la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento originariamente impugnato può essere accertata anche d’ufficio dal giudice di appello e comporta, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio, la dichiarazione di improcedibilità non soltanto dell’appello ma anche dell’originario ricorso proposto davanti al giudice di primo grado, con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (fra le più recenti Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2011, n. 1109);

tutto ciò premesso ritiene questa Sezione che la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater n. 32948 del 22 ottobre 2010 debba essere annullata per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di primo grado determinata dalla mancata impugnazione della delibera n. 344 dell’8 maggio 2008.

Le spese vanno compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso di primo grado e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater n. 32948 del 22 ottobre 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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