Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-10-2011) 28-10-2011, n. 39176 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 novembre 2010, il Gup presso il Tribunale di Santa Maria C.V. all’esito di giudizio abbreviato, condannava A.A. alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 30,00 di multa per il reato di falso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in relazione alla falsa dichiarazione delle proprie condizioni di reddito nella domanda di richiesta del reddito di cittadinanza. Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. deducendo inosservanza della legge penale ed illogicità della motivazione.

In particolare eccepisce che erroneamente il Gup:

1) ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 640 bis c.p., essendo invece contestato il reato di cui agli artt. 56 e 640 c.p.;

2) ha applicato una pena della multa inferiore al minimo di legge;

3) non ha dichiarato la falsità del documento.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo che assorbe tutti gli altri.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato è affetto da un vizio di illogicità ictu oculi evidente. Nel dispositivo, infatti, l’imputato viene riconosciuto colpevole "dei reati di cui agli artt. 483 e 640 bis c.p. – così qualificata la fattispecie ascrittagli..".

Tuttavia nel capo di imputazione il reato di truffa risulta contestato sotto il profilo del tentativo e dalla motivazione non risulta che il giudice abbia ritenuto che il reato sia stato consumato.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Napoli, ai sensi dell’art. 569 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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