T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente fa presente di aver raggiunto un accordo sull’affido condiviso del figlio minore con la madre. Quest’ultima si è trasferita in altra città senza consultare il padre e anzi tenendo nascosto la sua decisione; chiedeva poi di trasferire il figlio minore in una scuola del comune di nuova residenza. La dirigente scolastica concedeva il nullaosta nonostante l’opposizione del padre.

Il ricorrente ritiene il provvedimento illegittimo e a sostegno deduce la violazione dell’articolo 155 del codice civile, in quanto non si è tenuto conto dell’opposizione del padre.

Nel caso, l’affido condiviso ai due genitori implicava l’accordo sul trasferimento e in mancanza l’intervento del tribunale dei minori, per cui il dirigente scolastico è tenuto a consultare entrambi i genitori e in caso di disaccordo a chiedere la decisione al giudice.

Resiste in giudizio il ministero che contesta nel merito il ricorso.

Con apposita memoria depositata il 4 novembre 2011 parte ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie tesi.

Infine nel corso della pubblica udienza del 17 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto della presente controversia è un provvedimento di nullaosta emesso dalla scuola per il trasferimento del figlio minore del ricorrente in altra città, dove si è trasferita la madre.

Va innanzitutto premesso come il provvedimento della scuola non possa e debba entrare nel merito delle controversie tra i genitori del ragazzo, dovendo avere come punto di riferimento il bene del ragazzo.

Orbene, dalla documentazione in atti e in particolare dal decreto del tribunale per i minorenni dell’Aquila n. 983 del 2010 emerge come il ragazzo, sulla base dell’accordo dei genitori, risulti affidato congiuntamente a entrambi. Ciò comporta che ogni decisione rilevante riguardante il minore, tra cui rientra naturalmente lo spostamento da una città all’altra della scuola di frequenza, implica l’accordo di entrambi i genitori. In mancanza di tale accordo la decisione spetta al tribunale dei minori.

Nel caso in esame, la richiesta di nulla osta alla scuola è stata formulata unicamente dalla madre, anzi con l’espressa opposizione del padre. Trattandosi di una richiesta che per avere seguito deve essere formulata da entrambi i genitori, la scuola non poteva rilasciare il nullaosta, e avrebbe dovuto attendere o il consenso dell’altro genitore oppure comunicare alla madre richiedente la necessità di acquisire un provvedimento anche d’urgenza del tribunale dei minori.

In sostanza, la scuola non poteva provvedere in mancanza di una richiesta consensuale di entrambi i genitori, la cui situazione era nota alla scuola stessa, che conosceva altresì l’opposizione del padre.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento in questa sede impugnato, anche se la parziale novità della questione induce il collegio compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Michele Eliantonio, Consigliere

Dino Nazzaro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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