Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-04-2012, n. 6630 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Pe.Ar., premesso di essere proprietario di fondi siti nel Comune di (OMISSIS), distinti in catasto ai mappali 969 e 939 e di 1/2 del mappale 1083, lamentava che P.F., divenuto proprietario del mappale 968, avesse compiuto atti di turbativa del diritto di passaggio gravante su detto mappale, in favore del fondo di esso ricorrente; in particolare, assumeva che il Pe. aveva ristretto il passaggio in questione, posteggiandovi permanentemente la sua auto e piantando e depositando pali e fili di ferro. Chiedeva, quindi, la condanna del P. alla cessazione delle turbative. Con sentenza 27.5.202 il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava la domanda di tutela possessoria e dichiarava la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza collegiale pronunciata in sede di reclamo, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza il Pe. proponeva appello cui resisteva il P..

Con sentenza depositata il 14.6.2006 la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il P. a cessare ogni turbativa relativa al possesso del passaggio del Pa., astenendosi dal parcheggio di autovetture o dal collocamento di paletti o altro sul terreno distinto in Catasto Terreni del Comune di (OMISSIS) con il mappale 968; respingeva la domanda di risarcimento danni dell’appellante in difetto di prova.

Osservava la Corte di merito che le condotte denunciate dall’appellante avevano determinato una restrizione della porzione di terreno in questione, sottraendola alla destinazione ad area di transito dei mezzi e determinando, comunque, una maggiore difficoltà di passaggio per i mezzi pesanti, stante la necessità di eseguire più manovre "per effetto della presenza di autovetture parcheggiate sull’area precedentemente destinata al transito". Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P. formulando tre motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo;

la Corte di merito aveva omesso di considerare le modalità di utilizzo del passaggio in questione nell’anno precedente la domanda di tutela possessoria, ai sensi dell’art. 1066 c.c.; il Pe. non aveva al riguardo specificato nè documentato la larghezza e la lunghezza degli autoveicoli che, in detto periodo, avrebbero avuto accesso al passaggio oggetto di causa così non adempiendo all’onere probatorio a suo carico;

2) la Corte di merito aveva illogicamente negato valore probatorio alla circostanza riguardante le ridotte dimensioni dell’accesso al fondo del Pe. dalla pubblica che, secondo la espletata C.T.U." è largo circa mt. 4,80-4,90, è delimitato da due pilastri e si immette perpendicolarmente in viale (OMISSIS) largo in questo punto mt. 5,90. Tale "strozzatura" del passaggio avrebbe dovuto comportare, come ritenuto dal primo giudice, la infondatezza della pretesa del Pe. di usufruire, per il transito di veicoli di elevata portata, di un sedime avente una larghezza maggiore di quella relativa a detto accesso (mt. 4,80-4,90), essendo già superiore ( mt. 5 circa) l’ampiezza dell’area di transito lasciata libera …);

3) difetto di motivazione sulla mancata attribuzione di valenza probatoria alle seguenti circostanze: a)difetto di prova sulla proprietà dell’auto che avrebbe ostacolato il passaggio del Pe.;

b) possibilità che, anche con l’autovettura parcheggiata, fosse possibile, come emerso dalla prova testimoniale e confermato dalla C.T.U., il transito dei mezzi diretti all’officina del Pe.;

c) la natura di passaggio "agricolo" da cui era gravato il terreno posseduto dal Pe. con la conseguenza che la servitù di passaggio non poteva comprendere il transito di automezzi pesanti in quanto non assimilabili ai mezzi agricoli;

d) il comportamento emulativo del Pe. avuto riguardo al passaggio dalla pubblica via.

Il ricorso è infondato.

Col primo motivo il ricorrente lamenta, sostanzialmente, che i testimoni nulla avevano riferito quanto all’esercizio della servitù nell’anno precedente, ex art. 1066 c.c., con riferimento al passaggio ed alle dimensioni degli autocarri; tale doglianza avrebbe, però, richiesto, ai fini del requisito dell’autosufficienza,che fosse riportato, in ricorso, il tenore delle deposizioni testimoniali;

peraltro, ai sensi della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.p., trattandosi di sentenza pubblicata il 14.6.2006 ed avendo il ricorrente denunciato vizi di motivazione della decisione, occorreva che la censura contenesse un momento di sintesi idonea a circoscriverne i limiti, così da non generare incertezza in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. n. 5795/2010; n. 8555/2010; 8757/09); nella specie, però, il tenore del motivo non risulta conforme a detti principi.

Priva di fondamento è la seconda censura, avendo la Corte di merito dato conto, sulla base di un apprezzamento di fatto, sorretto da congrua e logica motivazione, che il parcheggio di autovetture rendeva più difficoltoso il passaggio a mezzi larghi mt. 2-2,10 e lunghi m. 7,50 con conseguente difficoltà di passaggio per i mezzi pesanti, stante la necessità di eseguire più manovre. Tale valutazione sulla modifica peggiorativa dello stato di fatto nel tratto viario oggetto dell’azione di manutenzione, è in linea con la giurisprudenza S.C. che, in materia, ha evidenziato la necessità di un deterioramento giuridicamente apprezzabile del precedente esercizio del potere di fatto, per effetto della modifica dello stato dei luoghi interessati dalla servitù di passaggio (Cass. n. 1743/05;

n. 10819/01).

Del pari infondato è il terzo motivo, posto che le circostanze sub a) e d) integrano profili nuovi; che quanto dedotto sub c) è irrilevante sede possessoria e che la seconda circostanza è stata già dedotta col motivo sub 2). Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. Nulla per le spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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