Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-10-2011) 28-10-2011, n. 39255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa il 15 luglio 2004 dal Tribunale di Cagliari, Sezione distaccata di Sanluri, appellata da L.P. e S.P., che li aveva dichiarati responsabili del delitto di detenzione di banconote false da L. 100.000 e, il S., anche di messa in circolazione di alcune di esse, in più occasioni, fino al 6 novembre 1996.

Propongono distinti ricorsi per cassazione i prevenuti.

Il S. deduce violazione di legge per non aver la Corte d’appello ritenuto applicabile al fatto lui ascritto la disciplina prevista dal testo dell’art. 157 c.p., nella formulazione di cui alla L. n. 251 del 2005, che avrebbe comportato la declaratoria di estinzione dei reati e, con un secondo motivo, propone questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10 con riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui, dopo l’intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2006, è stato stabilito che la disciplina previgente si continua ad applicare ai procedimenti in relazione ai quali alla data dell’entrata in vigore della novella il procedimento si trovasse in grado di appello o di cassazione.

Il ricorso L. deduce contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la consapevolezza da parte sua della falsità delle banconote che aveva ricevuto. Ha depositato memoria personale il L. con cui deduce l’intervenuta prescrizione del reato di ricettazione per cui sarebbe stato condannato. Il ricorso di S. è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile al caso di specie il regime di prescrizione previsto dall’art. 157 c.p., nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005; invero la pronuncia della sentenza di primo grado era intervenuta in data 15 luglio 2004, così che il procedimento si trovava già in grado di appello, secondo quanto statuito dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 47008 del 29/10/2009 (Rv. 244810, ric.: D’Amato.), e quindi si rendeva applicabile il regime previgente, secondo il disposto della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nel testo risultante dalla sentenza n. 393 del 2006 della Corte Costituzionale.

Nel caso, poichè la pena massima prevista dall’art. 455 c.p., in riferimento all’art. 453 c.p., è di anni otto di reclusione e quindi superiore agli anni cinque, la prescrizione in virtù del disposto dell’art. 157 c.p., comma 1, n. 2), avrebbe operato in anni dieci, ma, in virtù delle interruzioni intervenute nel corso del procedimento il termine scadrebbe il 6 novembre 2011, peraltro prorogato al febbraio 2012 a causa delle sospensioni della prescrizione verificatesi nel corso del procedimento.

Manifestamente infondata poi la questione legittimità costituzionale per la violazione dell’art. 3 Cost., con riferimento al parametro della ragionevolezza, che il ricorrente solleva nei riguardi della L. n. 251 del 2005, art. 10, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza n. 393/06 della Corte Costituzionale, dimenticando che la Corte Costituzionale ha già ritenuto infondata la questione, nei termini in cui è stata proposta, con la sentenza n. 72 del 2008 ed ha affrontato la questione sul preteso contrasto della normativa transitoria di cui sopra, con l’art. 117 Cost. ritenendola infondata con sentenza n. 236 del 2011. Deve essere invece accolto il ricorso del L..

Invero la sentenza del Tribunale, dopo aver dato atto che il L. deteneva in casa tre banconote sequestrate dalla polizia giudiziaria, ha ritenuto che le avesse ricevute dal S., la cui consapevole detenzione delle banconote falsificate appare adeguatamente dimostrata. Peraltro si da atto nelle sentenze di merito che il L. avrebbe ricevuto un certo numero di banconote dal S. e nell’occasione avrebbe riferito al suo socio in affari dell’epoca, M.S., che il S. in quel modo aveva pagato il debito che con loro aveva per l’acquisto di capi di abbigliamento per un importo di circa 7-800.000 Lire.

Il Tribunale si è diffuso ad esaminare la posizione del M. nei suoi rapporti con S. e l’ha ritenuto attendibile quando aveva riferito che le tre banconote sequestrate al L. erano state consegnate a quello proprio dal S.. La Corte d’appello mentre si dichiara del tutto convinta della ricostruzione dei fatti del primo giudice poi attribuisce a M. la consegna delle banconote al L., in ciò confondendo probabilmente le emergenze processuali e comunque ricostruendole non in sintonia con il primo giudice.

In nessuna delle due sentenze di merito, che per le loro conformi conclusioni dovrebbero formare un unico impianto motivazionale mentre invece hanno punti di evidente dissonanza, viene adeguatamente chiarito sulla base di quali elementi si sia ritenuto che il ricorrente fosse consapevole di ricevere banconote false, laddove invece è stato evidenziato che costui aveva ricevuto un certo numero di banconote proprio da persona che in tal modo avrebbe pagato un suo debito, ma non sono stati individuati elementi che potessero escludere che in quell’occasione L. non fosse stato vittima di un inganno.

Nulla è stato evidenziato in merito ad un ipotizzabile pagamento del debito con la consegna di banconote false ad un consapevole L. (ad es. in numero esorbitante – ma la sola affermazione che si trattava di un fascio di banconote è del tutto insufficiente) che con lo spaccio si sarebbe potuto ripagare di quanto poteva vantare nei confronti del S..

Non si sono individuati elementi oggettivi, quale potrebbe essere la ripetitività dei numeri di matricola delle banconote sequestrate (ma la lettura delle sentenze lo escluderebbe), che possano chiarire che il prevenuto fosse consapevole della falsità delle banconote quando le riceveva.

E’ stato evidenziato il rapporto fra M. e L. (la Corte di Appello, come visto, poi si confonde ed individua il M. quale soggetto che aveva consegnato a L. le banconote) e la condizione di pregiudicati di tutti i protagonisti della vicenda, ma ai giudici del merito resta ancora da indicare, con una più completa valutazione ed esposizione degli elementi risultanti dagli atti a cui la Corte non ha acceso, quali siano gli elementi che dimostrino in modo in equivoco se L. avesse ricevuto in piena consapevolezza le banconote false e le detenesse per poi spacciarle, oppure al momento della ricezione non fosse consapevole di tale falsità.

Si impone quindi annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per nuovo esame della posizione del L..

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di L. P. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per nuovo esame.

Dichiara inammissibile il ricorso del S., che condanna alle spese processuali ed alla somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *