Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-04-2012, n. 6629 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 10.3.2006 il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione proposta dall’APA- Agenzia Pubblicità Affissioni s.r.l., avverso l’ordinanza ingiunzione 21.2.2005, relativa al pagamento, in favore del Comune di Roma, della somma di Euro 709,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazione dell’art. 23 C.d.S..

Avverso tale sentenza l’A.P.A. s.r.l. proponeva appello cui resisteva il Comune di Roma.

Con sentenza depositata il 9.5.2008 il Tribunale di Roma,in riforma della sentenza di primo grado, annullava l’ordinanza ingiunzione e condannava il Comune appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Osservava, in relazione a quanto eccepito dal Comune sulla tardività dell’impugnazione delìA.P.A., con citazione anzichè con ricorso, che l’appello era da ritenersi tempestivo; che, pur non avendo il legislatore disciplinato il rito da applicarsi in appello,una volta instauratosi il contraddittorio,con la possibilità dell’appellato di difendersi nel merito, ogni vizio relativa all’introduzione dell’appello era da ritenersi sanato.

Per la cassazione di tale semenza propone ricorso il Comune di Roma sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’A.P.A. Agenzia Pubblicità Affissioni s.r.l. depositando anche memoria.

Motivi della decisione

Il Comune ricorrente deduce:

violazione e falsa applicazione dell’art. 359 c.p.c. in relazione al principio generale secondo cui "lex specialis derogat generali"; in base al principio generale secondo cui la norma speciale( L. n. 689 del 1981) deroga a quella generale ( art. 359 c.p.c.), erroneamente il Tribunale aveva ritenuto l’inapplicabilità, nella specie, della Legge speciale n. 689 del 1981 che, all’art. 23, prevede che il giudizio di opposizione, in materia di sanzioni amministrative,debba essere introdotto nella forma del ricorso, con la conseguenza, quindi, che la tempestività dell’appello andava verificata in relazione alla data del deposito dell’appello stesso e non alla data di notifica dell’impugnazione alla controparte.

Peraltro, secondo l’art. 351 c.p.c., "nel procedimento di appello… si osservano, in quanto compatibili le norme per il procedimento di primo grado … se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo"e non sarebbero ravvisabili elementi di incompatibilità tra le norme del rito speciale e quelle disciplinanti l’appello.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata è conforme all’arresto di questa Corte secondo cui il procedimento di secondo grado, relativo all’impugnazione di una pronuncia riguardante un’opposizione a sanzione amministrativa, si deve svolgere, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 conformemente alle regole generali del processo ordinario, con l’introduzione del procedimento mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata e non con ricorso (Cass. ord. n. 5826/2011; n. 2245/12).

Ritiene il Collegio di condividere tale indirizzo giurisprudenziale, considerato che la disciplina in materia di opposizione a sanzione amministrativa non prevede alcuna disposizione specifica sulla forma che deve rivestire l’atto di appello avverso la pronuncia di primo grado sicchè, per quanto non espressamente previsto o derogato dalle speciale normativa contenuta nella L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, trovano applicazione le generali norme del codice di rito per i giudizi ordinari (Cass. n. 17716/2002). Tale principio comporta che le regole generali dettate, in materia, per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili a quello di appello, in mancanza di un’espressa disposizione in tal senso (Cass. n. 14520/2009; S.U. n. 23285/2010). Del resto la scelta del legislatore, di adozione della forma del ricorso per l’atto introduttivo del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è funzionalmente connessa all’esigenza del potere – dovere del giudice di ordinare all’Amministrazione il deposito in cancelleria, prima dell’udienza, di copia del rapporto e degli atti di accertamento relativi, L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 2 esigenza non ricorrente per il giudizio di secondo grado.

Correttamente, quindi, l’appellante ha impugnato la pronuncia del Giudice di Pace con atto di citazione notificato tempestivamente (profilo, quest’ultimo, non controverso), non ponendosi alcuna questione di conversione dell’atto di citazione in ricorso, nel qual caso avrebbe assunto rilevo la data del deposito dell’atto. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue la condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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