Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 28-10-2011, n. 39213 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Con ordinanza in data 25/01/2011, il Tribunale di Catanzaro sostituiva – con gli arresti domiciliari – la misura cautelare in carcere disposta dal g.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 3/01/2011 nei confronti di C.E.F., per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di ricettazioni, vendita ed immissione in commercio di capi d’abbigliamento contraffatti. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 273 c.p.p.: sostiene il ricorrente che la motivazione sarebbe totalmente carente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza atteso che il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe privo di significato univoco e di valore incriminante. Il Tribunale, avrebbe motivato sulla base di congetture non avendo tenuto conto dei principi giurisprudenziali enunciati in relazione al reato di associazione per delinquere;

2. Violazione dell’art. 274 c.p.p. per non avere il Tribunale motivato in ordine alla disposta misura degli arresti domiciliari in quanto il pericolo di reiterazione sarebbe stato prospettato in modo astratto ed apodittico senza alcuna relazione con la realtà concreta.

Motivi della decisione

p. 1. Violazione dell’art. 273 c.p.p.: la doglianza è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.

Il tribunale, a pag. 2-3 dell’impugnata ordinanza, ha, con dovizia di particolari, illustrato gli indizi che gravano sul ricorrente (intercettazioni telefoniche; imponenti sequestri di merce contraffatta; rinvenimento della contabilità illecita) nonchè l’organigramma dell’associazione criminale con la descrizione dei vari ruoli in essa ricoperti dai tre sodali ( C. – L. M. – R.). A fronte di tale ampia, logica e congrua motivazione, la doglianza in esame si caratterizza per l’estrema genericità ed aspecificità perchè, al di là dall’aver riportato notorie e condivisibili massime di questa Corte di legittimità, in pratica, non è stata evidenziata alcuna concreta contraddizione, carenza e/o illogicità della motivazione, essendosi il ricorrente limitato a dolersi dell’impugnata ordinanza con frasi apodittiche e tralaticie prive di ogni riscontro. p. 2. Violazione dell’art. 274 c.p.p.: la censura è infondata. Sul punto, va, innanzitutto, osservato che il tribunale, a pag. 4, ha evidenziato la pericolosità della condotta del ricorrente ed il pericolo di reiterazione desumendoli dai precedenti penali e dal ruolo di direzione assunto all’interno della contestata associazione per delinquere. Con il che deve ritenersi soddisfatta la motivazione in ordine al requisito dell’attualità, atteso che, questa Corte ha chiarito che "in tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al tempo trascorso dalla commissione del reato di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacchè ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari": SSUU 40538/2009 Rv. 244377.

La doglianza del ricorrente è, quindi, fuorviante, in quanto il Tribunale, proprio prendendo in esame la personalità dell’indagato e, quindi, la sua pericolosità ed il pericolo di recidiva, ha concluso per una prognosi cautelare sfavorevole che avrebbe potuto essere attenuata con la misura degli arresti domiciliari atteso che la medesima "non solo consente l’esecuzione di adeguati controlli, quanto impedisce di fatto al prevenuto di raggiungere i luoghi ove avveniva il rifornimento del materiale illecito commercializzato".

Alla stregua della suddetta motivazione, pertanto, l’impugnata ordinanza, non si presta alla doglianza dedotta dal ricorrente, dovendosi ritenere che il Tribunale abbia correttamente motivato e applicato i requisiti previsti dalla legge in ordine alle misure cautelari personali. p. 3. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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