Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 28-10-2011, n. 39212 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 24 febbraio 2011 il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di riesame proposta da P.M.M. e M. R. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal locale g.i.p. in data 27 dicembre 2010.

Entrambi gli interessati hanno personalmente proposto due separati ricorsi, tuttavia di identico tenore. A sostegno di ricorsi sono indicati quattro motivi.

Col primo motivo il provvedimento impugnato è censurato per vizio della motivazione, ritenuta carente ed apparente.

Col secondo motivo i ricorrenti evidenziano che un primo sequestro preventivo era stato già disposto dal g.i.p. del Tribunale di Milano in data 29 novembre 2010, successivamente annullato dal tribunale del riesame con ordinanza del 22 dicembre 2010. Tanto premesso si dolgono della circostanza che il secondo decreto di sequestro sarebbe stato motivato per relationem al precedente provvedimento, sebbene quest’ultimo fosse stato annullato per vizio di motivazione.

Il terzo motivo attiene alla carenza di motivazione determinata da vari errori nell’indicazione delle prove poste a base della decisione impugnata.

Col quarto motivo, infine, i ricorrenti deducono la violazione del principio del ne bis in idem, avuto riguardo all’efficacia preclusiva endoprocessuale determinata dall’annullamento del primo decreto di sequestro disposto dal tribunale del riesame di Milano con ordinanza del 12 dicembre 2010.

Con una memoria aggiuntiva depositata il 12 ottobre 2011 sono indicati altri quattro motivi di ricorso che attengono, nell’ordine, alla carenza di motivazione circa le risorse economiche della M. (che in realtà sarebbero tali da risultare compatibili col patrimonio immobiliare); all’omessa considerazione dell’accensione di un mutuo quale fonte di finanziamento dell’acquisto dell’appartamento in questione; all’incostituzionalità dell’art. 321 c.p.p.; alla violazione del ne bis in idem.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Al riguardo è preliminare la considerazione che avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, "in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice" (Cass. sez. un. 29 maggio 2008, n. 25932; conf. Cass. sez. un. 29 maggio 2008, n. 25933).

Nella specie, a prescindere dal nomen iuris, il primo ed il terzo motivo di ricorso prospettano unicamente elementi di fatto insuscettibili di essere vagliati da questa Corte. Si contesta, in particolare che il tribunale del riesame avrebbe sottovalutato la capacità reddituale della M., senza considerare il finanziamento ottenuto mediante un mutuo ipotecario e facendo riferimento ai soli redditi dichiarati, senza tenere in conto il reddito in nero (della cui esistenza, peraltro, non è fornita alcuna prova). Non ricorre, quindi, alcuna violazione di legge – neppure sotto il profilo di un radicale difetto di motivazione – ed il ricorso sotto questo aspetto deve essere dichiarato inammissibile.

Il secondo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente e si rivelano entrambi infondati.

In ordine logico, conviene innanzitutto puntualizzare che l’adozione del presente sequestro non integra alcuna violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che l’annullamento di un primo decreto di sequestro (annullamento pronunciato dal Tribunale del riesame di Milano con ordinanza del 12 dicembre 2010) è avvenuto per un vizio meramente formale (come si ricava dall’ordinanza oggi impugnata, pag. 3; circostanza non contestata). Consegue che, sebbene il primo decreto abbia perso i suoi effetti, gli elementi fattuali ivi descritti e compiutamente integrati potevano bene costituire oggetto di rinvio per relationem ai fini della motivazione dei provvedimenti successivi. Diversamente si sarebbe potuto opinare se l’annullamento dell’originario sequestro fosse dipeso da una valutazione di inconferenza degli elementi raccolti ai carico degli odierni ricorrenti; ovvero se si fosse ritenuta l’esistenza di un vizio di motivazione. Ma poichè la prima statuizione a favore dei coniugi P. e M. è stata fondata unicamente su ragioni formali, non si è creata alcuna preclusione processuale all’adozione di un nuovo sequestro e nulla osta a che i primi accertamenti possano essere validamente richiamati a fondamento di questo secondo provvedimento.

I nuovi motivi esposti nella memoria difensiva depositata il 12 ottobre 2011 si sovrappongono con quelli già illustrati nei ricorsi originari. Merita autonoma considerazione solamente la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 321 c.p.p. per diversità di trattamento rispetto all’art. 263 c.p.p..

Ma si tratta di questione all’evidenza manifestamente infondata, innanzitutto per la ragione – in sè assorbente – dell’irrilevanza nel giudizio a quo: ed infatti, la necessità di rimettere le parti innanzi al giudice civile, anche a norma dell’art. 263 c.p.p., si prospetta unicamente quando sorge l’esigenza di restituire le cose sequestrate, esigenza che nella specie non sussiste in quanto il sequestro, per tutte le ragioni sopra esposte, va mantenuto fermo.

In conclusione, poichè alcuni dei motivi prospettati dalle parti sono inammissibili e gli altri tutti infondati, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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