T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 9452

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Assume parte ricorrente che l’infermità ("grave danno del nervo ulneare alla mano ed al gomito dx") della quale l’Amministrazione intimata ha negato l’ascrivibilità al servizio dall’interessata prestato, andrebbe sotto il profilo etiopatogenetico ricollegata alle patologie (artrosi cervicodorsale – spondiloartrosi e discopatia del tratto cervicale – lombosciatalgia) già riconosciute dipendenti da causa di servizio dalla Commissione medicoospedaliera presso l’Ospedale Militare di RomaCecchignola.

Per l’effetto, viene denunciata l’illegittimità del provvedimento gravato sotto i seguenti profili:

– eccesso di potere per violazione, falsa applicazione e contraddittorietà manifesta con il diritto obiettivo;

– vizio logico ed inesistenza di motivazione;

– violazione degli artt. 22 e 25 della legge 241/1990.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 novembre 2011.

Motivi della decisione

1. Con ordinanza n. 4559 del 23 maggio 2011, la Sezione, nel dare atto dell’assenza, nell’ambito del fascicolo di causa, del verbale della Commissione medica ospedaliera del 22 giugno 1995, del verbale della Commissione medica ospedaliera di 2^ istanza n. 224 dell’8 marzo 1996, nonché di tutti gli atti dalla procedente Amministrazione acquisiti al procedimento conclusosi poi con l’adozione del provvedimento con il presente ricorso gravato, ha onerato l’Amministrazione della Giustizia del deposito dei predetti rilievi documentali, aventi rilevanza ai fini della delibazione della sottoposta controversia.

A seguito della produzione dei documenti precedentemente indicati, effettuata dal Ministero della Giustizia in data 28 ottobre 2011, il ricorso è ora suscettibile di definizione.

2. Va in primo luogo osservato come la Commissione Medica Ospedaliera, con verbale del 22 giugno 1995, abbia evidenziato che la "grave lesione del nervo ulneare gomito destro", lamentata dalla ricorrente, non fosse ascrivibile a causa di servizio in quanto, sulla base della documentazione in atti, è stata esclusa la rilevabilità di "alcun elemento di tipo traumatico di intensità tale da poter essere ritenuto causa determinante ed efficiente" della denunciata lesione: la quale, piuttosto, è stata "attendibilmente" riferita ad "intrappolamento" del nervo ulneare del gomito destro.

La Commissione Medica di 2^ istanza, con verbale dell’8 marzo 1996, perveniva all’integrale conferma delle valutazioni espresse dalla C.M.O., ritenute espressione di "giusta valutazione" e "medicolegalmente corrette".

Con atto del 22 aprile 1996, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nel riconoscere la dipendenza da causa di servizio di altra infermità (lievi segni di gastroduodenite) dall’interessata pure lamentata, ha ribadito l’esclusa riconducibilità al servizio prestato dalla sig.ra D. della "grave lesione del nervo ulneare gomito dx"; rilevando peraltro, ulteriormente alla conferma delle considerazioni medicolegali in precedenza rassegnate dalle Commissioni medicoospedaliere, che l’istanza di riconoscimento dall’interessata presentata in data 30 dicembre 1993 era stata prodotta "in perenzione dei termini".

Sotto quest’ultimo aspetto, la documentazione acquisita a seguito dei condotti accertamenti istruttori ha permesso di riscontrare come la sostenuta tardività della richiesta di riconoscimento di causa di servizio sia stata ricongiunta (si confronti, in proposito, la nota della Direzione della Casa Circondariale di Latina, presso la quale la ricorrente si trovava adibita, del 5 marzo 1994) alla lettera con la quale l’interessata, fin dal 29 luglio 1992, ha lamentato la presenza della patologia di che trattasi.

3. Ciò osservato, la ritenuta tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità "grave lesione del nervo ulneare gomito dx" – di cui al gravato provvedimento del 22 aprile 1996 – non si rivela condivisibile.

3.1 È infatti noto che l’art. 36 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 (ratione temporis operante quanto alla dedotta vicenda) prevedeva che il pubblico dipendente che avesse contratto infermità, per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio, dovesse presentare istanza entro sei mesi dalla data in cui si era verificato l’evento dannoso o da quella in cui avesse avuto conoscenza dell’infermità; ulteriormente stabilendosi che nella domanda dovessero essere specificamente indicate la natura dell’infermità e le relative cause.

Dall’esegesi di tale norma si evince con chiarezza che la decorrenza del termine di sei mesi per la presentazione della domanda non può collocarsi alla data di sola conoscenza della malattia, disgiunta dalla consapevolezza della sua dipendenza da causa di servizio, atteso che non ogni patologia acquista rilevanza ai fini che qui rilevano, ma solo le infermità eziologicamente ascrivibili al servizio prestato.

Per la decorrenza del termine de quo occorre, pertanto, che il dipendente abbia conoscenza dell’esatta natura e gravità della propria malattia, e della sua dipendenza causale da fatto di servizio.

Tale interpretazione risulta condivisa anche dalla Suprema Corte, per cui "il termine di sei mesi, entro il quale, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3), l’impiegato, in relazione alla concessione dei benefici (fra cui l’equo indennizzo) previsti dall’art. 68, settimo ed ottavo comma, del citato testo unico, deve presentare all’Amministrazione dalla quale dipende, domanda scritta volta all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, non può decorrere da epoca anteriore a quella in cui il dipendente abbia acquisito la conoscenza che la malattia è derivata da causa di servizio, gravando sull’Amministrazione, che eccepisca la tardività di detta domanda, l’onere di dimostrare la data in cui il dipendente stesso abbia acquisito tale conoscenza" (Cass., S.U., 28 agosto 1990 n. 8871 e 5 aprile 1991 n. 3559).

A sostegno della tesi esposta deve, inoltre, soggiungersi che l’art. 36 in precedenza citato non si limita a stabilire che il pubblico dipendente, per fare accertare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, debba presentare domanda entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità; ma precisa, altresì, che l’impiegato debba indicare specificatamente la natura della infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sulla sua integrità fisica.

Da quanto sopra riportato è dato argomentare, invero inequivocabilmente, che è necessario che il dipendente abbia acquisito piena conoscenza che la malattia è derivata da causa di servizio: con la conseguenza che il termine concessogli per la presentazione della domanda di riconoscimento non può derivare da epoca antecedente al momento della suddetta acquisita cognizione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 1980 n. 969 e 28 aprile 1981 n. 165).

In altri termini, la mera consapevolezza di essere affetto da una infermità, non comporta per il dipendente l’onere di proporre la domanda di accertamento della causa di servizio nel termine semestrale ex art. 36: e ciò in quanto, se sarebbe contrario alla logica ritenere che il pubblico dipendente, appena abbia contratto una malattia, debba proporre domanda di accertamento della causa di servizio, il pertinente riferimento normativo esclude, come si è avuto modo di constatare, che il termine semestrale decorra dalla mera conoscenza della patologia, piuttosto rimanendo ricongiunto l’avvio del termine stesso alla consapevolezza della dipendenza dell’infermità stessa da causa di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 1993 n. 639 e sez. VI, 14 aprile 1999 n. 435).

Conseguentemente, la decorrenza del termine entro il quale va presentata domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità contratta dal pubblico dipendente non prende avvio dal mero verificarsi di un evento i cui danni possano manifestarsi in futuro, ovvero dalla conoscenza di una malattia o lesione, quanto, piuttosto, dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 luglio 2003 n. 4004): tale decorrenza dovendo essere individuata tenendo presente il momento in cui l’interessato abbia acquisito, secondo un criterio di normalità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008 n. 898 e sez. VI, 12 marzo 2002 n. 1479 e 17 aprile 2007 n. 1741), conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti.

A corollario di quanto esposto, va ulteriormente soggiunto che la prova dell’eventuale tardività della domanda rispetto alla conoscenza da parte della ricorrente del legame eziologico tra l’attività lavorativa svolta e la malattia, laddove non risulti dai documenti in atti, incomba – per costante orientamento giurisprudenziale – sull’Amministrazione.

3.2 Con riferimento a quanto precedentemente esposto, ritiene il Collegio che l’Amministrazione non abbia offerto prova alcuna a conforto della ritenuta tardività dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio presentata dalla ricorrente il 30 dicembre 1993.

Il richiamo, contenuto nella nota della Direzione della Casa Circondariale di Latina del 5 marzo 1994, alla conoscenza dell’infermità di che trattasi, da parte dell’interessata, fin dal 29 luglio 1992, non consente infatti in alcun modo di acquisire la necessaria contezza in ordine all’acquisita consapevolezza, da parte della sig.ra D., della esatta natura e della gravità della patologia in capo alla medesima riscontrata, nonché della derivazione causale della medesima dal servizio prestato.

Deve per l’effetto ritenersi che, sotto l’aspetto ora esaminato, il provvedimento oggetto di gravame sia inadeguatamente motivato, atteso che – invero apoditticamente – viene sostenuta la tardività dell’istanza di riconoscimento di causa di servizio, senza che peraltro, con necessaria e dimostrabile consistenza oggettiva, siano state in alcun modo evidenziate le ragioni a dimostrazione della affermata pregressa acquisizione, in capo alla ricorrente, della esatta natura ed eziogenesi della patologia, alla luce di quanto precedentemente posto in evidenza.

4. L’atto gravato, peraltro, non sfugge a censura neppure sotto il diverso profilo della valutazione della riconducibilità a fatti di servizio dell’infermità in discorso.

Nel richiamare, al riguardo, la motivazione della Commissione Medica Ospedaliera, va rilevato come l’esclusa presenza di serialità causali e/o concausali atte ad ascriverne l’insorgenza e/o ingravescenza al servizio prestato dalla ricorrente sia stata espressa in maniera meramente probabilistica ("attendibile" lesione da intrappolamento): senza che, ulteriormente, risulti offerta alcuna congrua dimostrazione argomentativa in ordine alla confutata riconducibilità all’attività lavorativa della lesione ulneare riscontrata in capo alla sig.ra D..

Se è ben vero che il giudizio medicolegale circa la dipendenza di un’infermità da causa o concausa di servizio si fonda su nozioni scientifiche e dati di esperienza di carattere tecnicodiscrezionale (che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo), va peraltro rammentato come tale giudizio, nell’ambito del sindacato di legittimità, non sfugga a riscontro in presenza di irragionevolezza manifesta, di palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medicolegale (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2004 n. 1341, 10 luglio 2001 n. 3822 e Sez. VI, 8 maggio 2002 n. 2483).

Pertanto, ai fini del legittimo disconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dai pubblici dipendenti, deve emergere nel contesto motivazionale del relativo provvedimento, sia pure per relationem con il richiamo dei pareri medici presupposti, l’accertamento in ordine all’assenza di alcun nesso di causalità con l’attività lavorativa, in termini non presuntivi o generici, bensì specifici, con riferimento al ruolo, quantomeno concausale, della prestazione determinante la genesi o l’ingravescenza dell’infermità riscontrata.

Nel caso in esame, la motivazione offerta dalla Commissione Medica Ospedaliera (pedissequamente confermata dall’organismo medicolegale di seconda istanza; il quale, sul punto, non ha offerto alcun contributo ulteriore rispetto a quanto indicato nel verbale del 22 giugno 1995) si rivela affatto priva di elementi di valutazione obiettivamente riscontrabili: risultando invece espressa sulla base di un percorso logico che non si solleva dal carattere di mera "attendibilità", invero inaccettabile sotto il profilo della congruità e/o adeguatezza motivazionale.

In tali limiti, l’atto gravato rivela – ulteriormente rispetto a quanto osservato sub 3.2 – carattere di illegittimità, come correttamente evidenziato nella prospettazione di parte ricorrente, che merita sul punto piena condivisione.

5. I profili inficianti come sopra riscontrati dal Collegio impongono, in accoglimento del ricorso, l’annullamento del censurato provvedimento del 22 aprile 1996; rimanendo ovviamente riservata alla competente Amministrazione l’adozione delle conseguenziali determinazioni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunziando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio relativo all’infermità "grave danno del nervo ulneare alla mano ed al gomito dx", emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 22 aprile 1996.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente sig.ra G. D., in ragione i complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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