Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 28-10-2011, n. 39208 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 14 marzo 2011 il Tribunale di Messina rigettava l’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza del 24 novembre 2010 con cui il g.i.p. peloritano aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere applicata a S.M. con quella degli arresti domiciliari.

Propone ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina sostenendo la carenza logico-argomentativa del provvedimento del tribunale, sia per quanto attiene lo stato di salute dell’imputato, riscontrato sulla base della sola perizia di parte ed in mancanza di una verifica d’ufficio sulla compatibilità con il regime carcerario; sia per il rilievo conferito al tempo trascorso dalla commissione del reato, al quale non si sarebbe potuto assegnare una positiva rilevanza se non accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento complessivo delle esigenze cautelari.

Il ricorso è infondato.

Com’è noto, il provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione cautelare non può essere genericamente motivato mediante un mero rinvio al provvedimento impugnato, giacchè in tale procedimento la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento (Cass. sez. un. 26 novembre 2003, n. 919; v. pure Cass. 1 ottobre 2004, n. 43464). Pertanto, ricorre il vizio di mancanza di motivazione nel provvedimento del tribunale del riesame che, nel fare riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti, accolga acriticamente le valutazioni ivi contenute, senza alcun apporto rielaborativo – tanto più se necessitato da specifiche doglianze delle parti interessate – e senza alcuna valutazione in ordine alla bontà o meno delle censure mosse (Cass. 25 novembre 2010, n. 44378).

Non ricorrono tali vizi nel caso di specie. Ed infatti, il tribunale – pur riprendendo testualmente la motivazione del g.i.p. – la sottopone a vaglio critico, quantomeno per i profili indicati nella ultima parte dell’ordinanza, che contiene una motivazione in sè autosufficiente. Il provvedimento impugnato, infatti, non si sostanzia in un generico ed acritico rinvio alla motivazione di primo grado, ma nella sostanziale condivisione della decisione impugnata.

Con particolare riferimento alle due censure poste dalla Procura della Repubblica, va osservato che: a) l’incompatibilità dello stato di salute dell’imputato col regime cautelare risulta non solo dalla consulenza medica di parte, ma anche dai certificati di altri specialisti menzionati nel provvedimento del g.i.p. e richiamati in quello del Tribunale del riesame; b) il decorso del tempo non è considerato come fattore a sè, ma è preso in considerazione dal Tribunale del riesame unitamente allo stato di incensuratezza ed alla circostanza che si tratta della prima esperienza detentiva del prevenuto.

Pertanto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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