T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 9448

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Questo l’antefatto della controversia in trattazione, come emergente dagli atti del fascicolo di causa.

Il ricorrente presentava in data 10 gennaio 2011 istanza di accesso all’Agenzia del territorio di Cuneo.

L’istanza era volta a conoscere gli atti in forza dei quali un terreno di proprietà dell’istante, sito in Comune di Scarnafigi (fg. 12; p.lla 16) era stato declassato d’ufficio (da seminativo irriguo1^ a seminativo3^).

In risposta, l’Agenzia del territorio accoglieva l’istanza con nota dell’11 febbraio 2011, e convocava l’istante per la consultazione della documentazione richiesta.

Tale accoglimento non si concretizzava però nella ostensione dell’atto di avvio e di conclusione del procedimento in forza del quale era stata disposta la variazione, ovvero degli atti per i quali l’istante aveva manifestato maggior interesse alla conoscenza.

L’Agenzia del territorio, infatti, esponeva al riguardo (nota 3 marzo 2011, n. 1901), che entrambi tali atti erano inesistenti, trattandosi di modifica adottata in modalità automatica centralizzata, ovvero in autotutela, ai sensi dell’art. 2, commi 33 e 34, del d.l. 3 ottobre 2006, convertito dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, a seguito dell’elaborazione delle informazioni presenti nella propria Banca dati, provenienti dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

L’istante, non persuaso della correttezza della risposta (e avendo appreso, nel frattempo, che anche altri terreni di sua proprietà, sempre siti nel Comune di Scarnafigi, avevano subito un declassamento, ulteriore vicenda estranea al presente giudizio e oggetto di altro contenzioso), presentava ricorso ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241 alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Nell’ambito del predetto ricorso:

– l’Agenzia del territorio ribadiva l’inesistenza nei propri atti sia di una istanza di variazione sia di un provvedimento di accoglimento;

– la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi disponeva un incombente istruttorio a carico dell’Agenzia del territorio, volto a conoscere se il procedimento in parola si fosse svolto sulla base di atti interni, anche informatici, o, comunque, sulla cui base fosse possibile ripercorrere il relativo iter;

– l’Agenzia del territorio, in esito al predetto incombente, trasmetteva alla Commissione una memoria esplicativa, una circolare interna riportante le regole di aggiornamento delle proposte di variazioni colturali Agea, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia definitivo delle modalità di interscambio dati per l’aggiornamento del catasto nell’ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli del 29 dicembre 2006, il correlato comunicato stampa.

Con provvedimento del 31 maggio 2011, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi riteneva che la appena elencata documentazione costituisse ogni documento riferibile al procedimento oggetto di istanza di accesso.

La Commissione deliberava, pertanto, di trasmettere tali documenti alla parte ricorrente e dichiarava la cessazione della materia del contendere.

2. Avverso siffatto provvedimento della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi muove il ricorrente con l’odierno gravame.

Sostiene, in particolare, il ricorrente che la Commissione per l’accesso ha errato nel deliberare la cessata materia del contendere.

Ciò in quanto, ad avviso del ricorrente, l’esame dell’art. 1 del provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2006 fa emergere che se è vero che a regime, ovvero a decorrere dalle dichiarazioni del 2007, è l’Agea che predispone per ogni particella la proposta di aggiornamento (comma 3), è altresì vero che tale proposta, i cui contenuti sono successivamente trasmessi attraverso il sistema interscambio alle banche dati dell’Agenzia del territorio (comma 5) per la variazione del classamento catastale delle particelle oggetto di trattazione, deve essere sottoscritta dal dichiarante (comma 4).

Di talchè, conclude il ricorrente, tra gli atti del procedimento giacenti presso l’Agenzia non può non esservi una proposta di aggiornamento, sottoscritta o da lui medesimo (e il ricorrente nega di averla sottoscritta) o da altro soggetto, ed un corrispondente provvedimento di accoglimento della proposta, che non gli sono stati ostesi.

Esaurita l’illustrazione dell’illogicità ravvisata a carico del deliberato della Commissione di accesso, il ricorrente ne domanda l’annullamento, con conseguente accertamento del proprio diritto ad accedere a tutta la documentazione richiesta, ed, in particolare alla istanza di variazione ed al provvedimento con la quale essa è stata favorevolmente esitata.

3. Si sono costituite in resistenza la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia del territorio, insistendo per il rigetto del ricorso, di cui affermano l’infondatezza.

4. Parte ricorrente ha affidato ad una corposa memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

5. Il ricorso è stato, indi, trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 9 novembre 2011.

6. Il gravame non merita accoglimento.

In particolare, non è condivisibile il presupposto da cui muove il ricorrente, ovvero la necessaria presenza, tra gli atti dell’Agenzia del territorio, di un’istanza di aggiornamento catastale sottoscritta dal proprietario ovvero di una segnalazione proveniente dalle organizzazioni professionali.

Infatti, come correttamente rilevato dalle resistenti amministrazioni, ai sensi dei commi 33 e 34 del d.l. 262/2006, all’espresso fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed, al contempo, conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell’Agenzia del territorio all’attualità territoriale, e mediante una serie di procedure informatizzate, le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo a decorrere dal 1° gennaio 2007, e, in prima applicazione, sulla base delle dichiarazioni rese per l’anno 2006, sono sostitutive sia di adempimenti da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi, sia di dichiarazioni di variazioni colturali da rendere al catasto terreni.

E dalla documentazione depositata dalle amministrazioni resistenti (fascicolo aziendale), si evince che all’Agenzia del territorio risulta, per effetto dell’elaborazione dei dati finalizzati alle contribuzioni di fonte comunitaria per il 2006, trasmessi da Agea, un uso della particella per cui è causa conforme alla operata variazione di classificazione.

Nulla è, pertanto, imputabile alla Commissione di accesso laddove ha ritenuto che la trasmissione al ricorrente della documentazione acquisita dalla competente Agenzia del territorio all’esito dell’incombente istruttorio disposto dalla stessa Commissione abbia esaurito il novero dei documenti dal medesimo accessibili presso l’Agenzia stessa.

Inoltre, nulla muta tenendo conto che, come rilevato dalla parte ricorrente nella memoria depositata in corso di causa, l’esame, anche sotto il profilo temporale, dell’iter della vicenda conclusasi con il declassamento della particella in parola fa emergere che la variazione può essere stata originata da una segnalazione di anomalia, proveniente dalle organizzazioni professionali operanti nel settore agricolo, fatta propria da Agea.

Infatti, alla luce della informatizzazione delle procedure di trasmissione dei dati di cui trattasi, disposta dalla normativa sopra citata, tale ipotesi non si traduce automaticamente nella conclusione che tale eventuale segnalazione e gli atti istruttori conseguenti debbano essere in possesso dell’Agenzia resistente.

Può aggiungersi che non risulta neanche che il ricorrente abbia al riguardo esperito istanza di accesso presso Agea ovvero appreso da quest’ultima che la documentazione di suo interesse sia stata trasmessa all’Agenzia del territorio.

Di talchè diviene evidente che è impossibile, in questa sede giudiziale (nella quale si controverte esclusivamente in merito all’accesso agli atti), ordinare alla resistente Agenzia del territorio di ostendere un documento che nessun elemento di causa fa ritenere essere in suo materiale possesso.

Le previsioni normative di cui all’art. 22, lett. d), della l. n. 241 del 1990, che definisce i documenti accessibili, e all’art. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che regola l’ambito di applicazione del diritto di accesso, sono, invero, inequivocabilmente rivolte a consentire al privato la conoscenza e l’acquisizione di un atto fisicamente esistente negli archivi dell’amministrazione cui l’istanza di accesso è indirizzata, così che la tutela giudiziale del diritto di accesso non può mai involvere nella tutela della pretesa di imporre alla stessa amministrazione una attività di ricerca e di acquisizione di un atto di cui la medesima non sia in possesso.

In altre parole, l’azione per l’accesso agli atti ha ad oggetto la visione ed estrazione di copia di documenti in possesso dell’amministrazione, mentre non rientra nel suo ambito la pretesa alla formazione di nuovi atti, anche meramente ricognitivi (C. Stato, VI, 17 gennaio 2008, n. 82), e benché ricavabili dagli atti, documenti e pezze d’appoggio di cui la p.a. sia già in possesso (C. Stato, 27 settembre 2004, n. 6326).

7. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Nondimeno le spese di lite possono essere equitativamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *