Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-04-2012, n. 6621 Parti comuni dell’edificio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2.3.2004 B.G. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Chiavari, B. A. e M.M.L. e, premesso di essere proprietaria di un appartamento sito in (OMISSIS), lamentava che i convenuti, proprietari dell’appartamento sottostante, avevano installato,mediante impalcatura ancorata al sottobalcone "in aggetto"di essa attrice, una struttura metallica reggente una tenda parasole.

Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti alla rimozione di detta struttura oltre al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio i convenuti deducendo l’infondatezza della domanda.

Con sentenza n. 555/2005 il Tribunale di Chiavari respingeva la domanda compensando interamente fra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione la B. proponeva appello cui resistevano i convenuti.

Con sentenza depositata il 7.10.2009 la Corte di Appello di Genova rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Osservava la Corte di merito che "la presunzione assoluta di comunione(ex art. 1125 c.c.), del solaio divisorio di due piani di edificio condominiale tra i proprietari dei medesimi, vale pure per la piattaforma o soletta del balcone dell’appartamento al piano superiore, la quale, avendo gli stessi caratteri, per struttura e funzione (separazione in senso orizzontale, sostegno, copertura), del solaio di cui costituisce prolungamento, è attratta nel regime giuridico dello stesso"; conseguentemente essendo ravvisabile, per detta piattaforma o soletta, un compossesso delle parti, l’ancoraggio della struttura metallica in questione, finalizzata alla installazione della tenda parasole, non richiedeva alcuna autorizzazione e doveva ritenersi espressione del diritto di uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c..

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso B.G. articolando un unico motivo. Resistono con controricorso A. B. e M.M.L..

Motivi della decisione

La ricorrente deduce:

violazione e falsa applicazione degli artt. 1125 e 1102 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

la Corte di merito non aveva tenuto conto che la struttura aggettante del balcone in questione, sporgente, cioè, dal corpo dell’edificio, non aveva funzione di copertura del medesimo,avendo lo scopo, invece, di consentire l’affaccio al proprietario dell’appartamento cui accedeva;

tale tipo di balcone, secondo la giurisprudenza della S.C., non poteva, quindi, considerarsi al servizio dei piani sovrastanti nè in comunione dei proprietari di tali piani. Osserva il Collegio:

il ricorso va accolto; come evidenziato nel motivo di ricorso, la Corte di merito ha omesso di verificare le caratteristiche del balcone (che si assume essere aggettante) interessato dall’ancoraggio di struttura metallica destinata alla installazione di tenda parasole. Trattasi di omissione avente rilevanza decisiva ai fini della decisione, posto che, secondo la giurisprudenza in materia di questa Corte, i balconi aggettanti, sporgenti cioè dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono, con la conseguenza che, non svolgendo una funzione di sostegno nè di necessaria copertura dell’edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani. Ad essi non può, perciò, applicarsi il disposto dell’art. 1125 c.c. dovendosi ritenere i balconi "aggettanti" di proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono e dovendosi escludere, in tal caso, il potere del proprietario dell’appartamento, sito al piano inferiore di agganciare la struttura metallica al sottobalcone superiore, se non con il consenso del proprietario del balcone aggettante(Cass. n. 15913/2007; n. 14576/2004; n. 5541/86).

Alla stregua di tale principio la sentenza impugnata va con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova che dovrà accertare se, in base al regolamento di condominio o altre cause, quale la struttura aggettante del balcone,si possa configurare l’illiceità dell’aggancio in questione. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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