Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-04-2012, n. 6620 Fondi a dislivello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 7.12.2000 R.F. esponeva di essere proprietario di un fondo sito nel Comune di (OMISSIS), al fg. 57 part.lla 527/13, confinane con il fondo di B.A.;

che, essendo il fondo del B. a livello superiore rispetto all’altro, ai sensi dell’art. 887 c.c., spettava al B. provvedere alle spese di conservazione del muro costruito sul confine, presentando lo stesso segni di cedimento; chiedeva, quindi, accertarsi l’obbligo del convenuto a sostenere, a suo carico esclusivo, le spese necessarie per garantire la stabilità e la funzionalità del muro. Il B., costituitosi, contestava l’applicabilità dell’art. 887 c.c., non trattandosi di fondi posti nell’abitato e non essendo il muro di contenimento sulla linea di confine tra i fondi.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attrice e l’accertamento, in via riconvenzionale, della esatta linea di confine. Espletata C.T.U.,con sentenza 26.3.2006, il Tribunale di Spoleto rigettava la domanda principale ed accoglieva la domanda riconvenzionale, individuando i confini secondo le indicazioni del C.T.U..

Avverso tale sentenza il R. proponeva appello cui resisteva il B. chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza depositata il 15.2.2010 la Corte d’Appello di Perugia rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado. Osservava la Corte di merito che il B., nella corrispondenza intercorsa con la controparte e con la comparsa di costituzione, aveva contestato il posizionamento del muro sul confine tra i fondi ed aveva formulato la domanda riconvenzionale per l’accertamento del confine; che il C.T.U. aveva accertato l’ubicazione del muro in questione esclusivamente sul fondo di proprietà dell’appellato e difettava, quindi, il presupposto per l’applicabilità dell’art. 887 c.c. in tema di spese relative al muro di confine.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il R. con un unico, articolato motivo. Resiste con controricorso il B..

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

violazione degli artt. 887-950, del principio "in claris non fit interpretatio", nonchè degli artt. 1366, 1367, 1369, 2727, 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, il C.T.U. aveva individuato il confine tra i fondi nel muro di contenimento raffigurato nelle fotografie allegate alla C.T.U. e prodotte dall’attore e, peraltro, lo stesso B. aveva ammesso, nella lettera inviata al R. il 3.10.2000, che detto muro costituisse il confine tra i fondi. Non ricorrevano, quindi, i presupposti per l’azione di accertamento del confine ed illegittimamente il C.T.U., per l’individuazione di un diverso confine, aveva fatto ricorso alle mappe catastali cui l’art. 950 c.c. riservava un carattere sussidiario, nell’ipotesi di difetto di altri elementi di prova. Il ricorso è infondato.

Il giudice di appello, con riferimento alla domanda riconvenzionale relativa all’accertamento del confine tra i due fondi, ha, con adeguata e corretta motivazione, dato conto, sulla base essenzialmente dell’esito della C.T.U., che il muro in questione ricadeva interamente nella proprietà del B., ritenendo, di conseguenza, smentito, da detto accertamento in fatto, l’assunto del R. in ordine alla collocazione del muro sul confine, quale presupposto per l’accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 887 c.c..

Va, peraltro, rilevato che le conclusioni del C.T.U. sono state fondate sulla documentazione prodotta dalle parti, consistente in estratti e visure catastali oltrechè in rilievi fotografici, non contraddetti da prove contrarie. In aderenza al disposto dell’art. 887 c.c. ed alla giurisprudenza di questa Corte correttamente, quindi, la Corte di appello ha confermato la sentenza di prima grado, rilevando che qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore, "sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo". La Corte di legittimità al riguardo ha chiarito, quanto alla disciplina delle spese di manutenzione del muro tra fondi a dislivello, che detta norma pone una presunzione semplice di comproprietà di detto muro, salvo agli interessati il diritto di provare il contrario (come avvenuto nella specie) sicchè, in presenza di contestazione sulla individuazione del confine tra i fondi, la sussistenza del muro non vale quale prova certa al riguardo, ma come indizio da apprezzarsi nel quadro delle altre risultanze probatorie, con possibilità di ricorrere, in caso di perdurante incertezza della linea di confine, ai dati catastali (Cfr.

Cass. n. 8496/2005; n. 13406/2001; n. 4924/80).

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va, pertanto, rigettato.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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