Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-04-2012, n. 6619 Azioni per il rispetto delle distanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 29.9.1989 P.N., proprietaria di un fabbricato in (OMISSIS), mappale n. 127 F, 50 N.C.T., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pinerolo, V.P. quale proprietaria del fabbricato confinante ad ovest, mappale 128 del medesimo foglio, lamentando che la convenuta, nel ristrutturare il proprio immobile confinante, aveva posto in essere una serie di violazioni dei diritti di veduta e di norme in materia di distanze, in danno dell’immobile di essa attrice.

Chiedeva, quindi, la demolizione delle opere illegittime e la riduzione in pristino. La V. si costituiva in giudizio contestando le domande dell’attrice e deducendo, a sua volta, numerose violazioni sulle distanze tra fabbricati; in via riconvenzionale chiedeva la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni. Espletata C.T.U., con sentenza 23.11.2001, il Tribunale accoglieva alcune doglianze dell’attrice, relative alla sopraelevazione della falda del tetto, alla sostituzione della finestra lucifera con una porta finestra, alla copertura del tetto- terrazzo e rigettava la domanda riconvenzionale.

Avverso tale decisione la V. proponeva appello cui resisteva la P.. Espletato un supplemento di C.T.U. ed assunta la prova testimoniale dell’appellante, con sentenza depositata il 29.5.2006, la Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello, riformava parzialmente la sentenza di primo grado rigettando la domanda della P. relativa alla sopraelevazione della falda del tetto del fabbricato di proprietà V. con eliminazione della condanna sul punto; dichiarava interamente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico solidale delle parti le spese di C.T.U..

Osservava la Corte di merito che la P., in primo grado, non aveva dimostrato con dati precisi la realizzazione della sopraelevazione della falda del tetto della proprietà V..

Per la cassazione di tale sentenza P.N. propone ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso V.P.G., proponendo, altresì, ricorso incidentale con due motivi, contestati dalla ricorrente principale con controricorso ex art. 371 c.p.c..

Motivi della decisione

La ricorrente principale deduce:

1) insufficienza e contraddittorietà di motivazione sul ritenuto difetto di prova in punto di sopraelevazione della falda del tetto di proprietà V.; la Corte d’Appello aveva erroneamente dedotto dalle testimonianze assunte che il cordolo in cemento(sostitutivo del vecchio trave in legno) applicato sul muro perimetrale nella precedente consistenza ed altezza, non avesse comportato alcuna apprezzabile sopraelevazione del nuovo tetto, mentre il C.T.U. aveva confermato che vi era stato un innalzamento di circa 70 cm. rispetto al tetto originario;la sentenza impugnata aveva completamente omesso di motivare le ragioni per le quali non aveva tenuto conto delle osservazioni del C.T.U.; i testimoni avevano, peraltro, precisato che il vecchio trave in legno era stato rimosso "a mano" e tale circostanza confermava le conclusioni del C.T.U. circa il diametro del trave "dormiente", non maggiore di cm. 18; era emerso, inoltre, che l’attuale copertura del fabbricato V. presentava una inclinazione inferiore rispetto al tetto originario e che la resistente aveva costruito un marciapiede con scalinatura lungo il fronte del muro perimetrale, circostanze tutte che avevano comportato un innalzamento dell’intero immobile;

2) carenza assoluta di motivazione e violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere il giudice di appello compensato interamente fra le parti le spese processuali dell’intero giudizio senza alcuna motivazione, sebbene fosse stata confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda riconvenzionale di controparte confermando l’accoglimento delle doglianze della P. relative alla sostituzione con porta finestra della preesistente finestra lucifera ed alla copertura del tetto del terrazzo debordante.

Con il ricorso incidentale la controricorrente lamenta: a) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, quanto alla statuizione riguardante la sostituzione con una porta finestra della finestra lucifera munita di inferriata; al riguardo la V. aveva rilevato che la porta costituiva un passaggio e non una veduta e che, comunque, la porta si trovava a distanza legale; la Corte territoriale aveva omesso di esaminare il motivo di appello relativo alla mancata applicazione del disposto dell’art. 905 c.c. ed aveva ritenuto il motivo stesso "del tutto generico nelle sue contestazioni alla motivazione del Tribunale", richiamata con riferimento ad una non meglio individuata "valutazione eseguita sulla base dei dati tecnici acquisiti dal C.T.U.";

b) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa e/o comunque insufficiente motivazione quanto alla statuizione relativa alle "lastre di copertura del tetto debordanti dal perimetro del tetto stesso"; il Tribunale aveva condannato la V. ad arretrare il bordo della copertura del tetto-terrazzo di 15 cm, ma il giudice di appello aveva ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione sul punto, non considerando che la forma del muro non a piombo ma a "scarpa", sin dalla sua remota costruzione, come accertato dal C.T.U., escludeva ogni sconfinamento ed indebito stillicidio; il Tribunale erroneamente aveva, quindi, condannato la V. ad arretrare il bordo di copertura del tetto-terrazzo di 15 cm. e ad installare il relativo canale di gronda.

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi vanno, preliminarmente, riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto cumulativo di ipotesi di carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in assenza, fra l’altro, di una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta all’esame del giudice di legittimità, da formularsi in termini tali per cui dalla risposta che ad esso venga data, discenda in modo univoco l’accoglimento il rigetto del gravame, nel rispetto della ratio sottesa all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis,(tenuto conto che trattasi di sentenza pubblicata il 29.5.2006) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006 (Cfr. Cass. n. 17950/2011).

In ogni caso la censura, risolvendosi in una rivalutazione delle risultanze probatorie relative alla sopraelevazione del falda del tetto, esula dal sindacato di legittimità. La Corte di merito ha dato conto, infatti, che dalla valutazione delle testimonianze riscontrate dalla documentazione fotografica in atti, emerge che il tetto per cui è causa poggia su un muro perimetrale che è stato mantenuto nella precedente consistenza ed altezza, disattendendo le conclusioni sul punto del C.T.U. con adeguata motivazione.

Inammissibile è anche il secondo motivo, posto che risultano denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione, senza la formulazione di alcun quesito.

I motivi del ricorso incidentale sono pure inammissibili perchè privi del requisito di specificità in relazione alle regioni della decisione impugnata e per mancanza di quesiti. Alla stregua di quanto osservato deve dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Ricorrono giusti motivi considerato l’esito negativo del giudizio con riferimento ad entrambe le parti, per compensare integralmente fra le stesse le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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