Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 28-10-2011, n. 39201

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Con ordinanza in data 2/03/2011, il Tribunale di Cuneo respingeva l’istanza di riesame proposto da G.A. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla locale Procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale nel quale l’istante era indagato per il reato di tentata truffa ai danni di R.A.. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

1. Violazione degli artt. 56 – 640 c.p. per essere insussistente il reato addebitatogli sia perchè, nella condotta incriminata non erano configurabili gli artifizi e raggiri, sia perchè la suddetta condotta era inidonea ad indurre in errore la parte offesa;

2. Omessa motivazione, per non avere il Tribunale nulla risposto in ordine alla richiesta, ex art. 262 c.p.p., di restituzione del computer sequestrato e ciò perchè, quand’anche si accertasse che la lettera inviata al R. e la stessa scrittura privata a firma G.A., erano state scritte con il suddetto computer, "dette circostanze sarebbero irrilevanti ai fini della prova del fatto che il credito affermato sia inesistente".

Motivi della decisione

p. 1. In tema di sequestro probatorio tre sono i principi di diritto fissati dalle SSUU (sentenza n 5876/2004 rv 226712) e, poi reiteratamente ribaditi da questa Corte (Cass. 23215/2004 Rv 229415 – Cass. 9556/2004 Rv 228389 – Cass. 30328/2004 Rv 229127 – Cass. 25966/2004 Rv 22978 – Cass. 35615/2004 Rv 229721 – Cass. 17289/2006 Rv 234532 – Cass. 17711/2004 Rv 232282):

– "il ricorso per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, è ritualmente proponibile per denunciare la mancanza assoluta di motivazione dell’ordinanza di riesame, confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato, in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti";

– "il decreto di sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato dev’essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, anche in ordine alla concreta sussistenza del presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti" ossia dell’assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell’autore";

– In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro": SSUU 23/1996 Riv 206657.

Orbene, è sufficiente leggere il ricorso per avvedersi che il ricorrente, lungi dal contenere il motivo di ricorso entro il suddetto stretto ambito (così come, invece, ha fatto correttamente il tribunale il quale, dopo avere dato atto degli elementi probatori in atti, ha ritenuto che l’ipotesi accusatoria fosse, in astratto, configurabile), si dilunga in un esame del merito dei singoli indizi giungendo alla conclusione che i medesimi non potevano essere considerati come artifizi e raggiri nè, comunque erano idonei.

Sennonchè, la censura va ritenuta inammissibile proprio perchè, con la medesima il ricorrente non evidenzia alcuna violazione di legge ma si limita a contestare, sotto il profilo, a ben vedere, della illogicità della motivazione, la sussistenza del contestato reato di tentata truffa: il che, alla stregua della citata giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi inammissibile. p. 2. Violazione dell’art. 262 c.p.p.: anche il suddetto motivo è palesemente inammissibile proprio perchè, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, il Tribunale ha ritenuto la finalità probatoria per tutti i beni in sequestro e, quindi, anche per il computer per il quale non aveva alcuna necessità di addurre alcuna particolare motivazione tanto più ove si consideri che è lo stesso ricorrente che ipotizza che il medesimo possa essere stato utilizzato per la compilazione di alcuni atti relativi al procedimento in corso. p. 3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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