T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-12-2011, n. 9508

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor M.R. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (notificatogli 9.5.2011) con cui lo si è escluso dal concorso indetto, con D.M. n.5140/2008, per la copertura di 814 posti di Vigile del Fuoco. (G.U., IV s.s., n.90, del 18.11.2008).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 19.10.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, al riguardo

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità fisica espresso a seguito degli accertamenti sanitari ai quali l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore;

che tali verifiche hanno evidenziato come il soggetto in questione presentasse (tra l’altro) degli "esiti non consolidati di pregressa frattura alla tibia sinistra trattata chirurgicamente";

che una simile diagnosi (al di là del dato "positivo": ricavabile dal D.M. 11.3.2008 n.78, allegato B, comma 2, punto 14) è obiettivamente incompatibile col tipo di servizio di cui è causa. (Che, comportando lo svolgimento di attività quanto mai rischiose, non può che esser affidato a soggetti in condizioni psicofisiche ottimali).

Ciò posto; atteso che l’atto (presupposto) in questione (sufficientemente motivato; ed espressione di una valutazione di natura tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non entro limiti assai ristretti) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritta (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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