Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-04-2012, n. 6614 Esercizio delle servitù

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.N., An., E., M.D., R. A., con atto di citazione del 14 settembre 2006, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 70 del 2006 con la quale il Tribunale di Vercelli accogliendo le domande proposte da A.G. e l’Associazione di Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Bonifica integrale, li aveva condannati a ripristinare sui loro fondi siti in V. il vecchio scaricatore B., secondo il percorso individuato in giallo nella planimetria prodotta dall’AIES, in base alle indicazioni fornite dal CTU nella sua relazione, ed ad eliminare il tratto di scaricatore, costruito sui terreni di loro proprietà in adiacenza della strada poderale (OMISSIS) e a risarcire i danni per Euro 35.000,00. Gli appellati chiedevano la riforma della sentenza previa estromissione dal processo di R.A. e di D.M. che hanno ceduto in corso di causa la loro proprietà ai signori A..

L’Associazione attrice aveva adito il Tribunale di Vercelli, precisando di agire quale titolare della servitù attiva riguardante il soppresso scaricatore (OMISSIS) di cui aveva realizzato i manufatti ed evidenziava che i convenuti avevano chiesto autorizzazione alla soppressione momentanea del cavo (OMISSIS) in attesa dell’espletamento delle pratiche inerenti la concessione di spostamento di detto colatore nell’ambito di un progetto di sistemazione idraulico-agraria dei loro terreni. Il Direttore dell’AIES aveva loro risposto che l’autorizzazione avrebbe potuto essere rilasciata solo dopo la comunicazione della domanda con allegata planimetria individuante la collocazione del nuovo scaricatore, ma i convenuti senza nulla comunicare avevano soppresso nel marzo 1990 lo scaricatore, sostituendolo con altro sfociante in una langa del fiume Sesia esterna all’associazione e inidoneo a consentire un adeguato deflusso delle acque in occasione di precipitazioni.

L’AIES, nonostante varie trattative ha sempre negato l’autorizzazione allo spostamento del vecchio scaricatore e alla realizzazione del nuovo. Nel giudizio di primo grado si costituivano N., F., E., An.Ar., R.A. e D. M. evidenziando che l’AIES avrebbe dovuto dimostrare il fondamento del suo diritto al ripristino, rilevando che lo spostamento del cavo era stato richiesto nell’ambito dell’attuazione di miglioramenti da apportare all’intera zona fondiaria era stato corredato da idonea documentazione tecnica a supporto delle nuove opere collegate all’intervento ed era stato consentito nel rispetto del disposto dell’art. 1068 cod. civ.. L’AIES condivise infatti la scelta dello spostamento e la scelta della nuova sede dello scaricatore. Pur preoccupandosi di imporre prescrizioni cui convenuti si adeguavano nei limiti del possibile considerato che non potevano intervenire sul deflusso delle acque poichè la langa del Sesia era stata abusivamente chiusa da terzi. Tuttavia specificano i convenuti il nuovo cavo non rigurgitava ma semmai ristagnava nel fondo di cui al mappale 313. Non avevano operata alcuna demolizione di edifici, anzi A.N. provvedeva a ripulire l’edificio dalla vegetazione spontanea che lo infestava.

La Corte di Appello di Torino in riforma la sentenza del Tribunale di Vercelli condannava: N., An., F., E., A.G., D.M. ed R.A. a ripristinare la funzionalità del cavo (OMISSIS) corrente sulla propria proprietà secondo il percorso attuale e ponendo in essere gli interventi indicati dal CTU, compensava interamente le spese del giudizio. A sostegno di questa decisione la Corte torinese osservava:

a) che era piena la legittimità e conformità allo statuto dell’iniziativa dell’AJES che, prospettando uno spostamento del cavo (OMISSIS) di utilizzo consortile realizzato dai convenuti appellanti in ipotesi illegittimamente e senza garanzia di pari funzionalità, ne richiedeva il ripristino del percorso preesistente che rappresentava in sostanza un’istanza di risarcimento in forma specifica, b) la questione andava inquadrata nell’ambito dell’art. 75 dello statuto dell’AIES secondo il quale le servitù sulle proprietà dei consortisti devono essere esercitate con il minor danno possibile al fondo consorziato. Pertanto, ove fosse accertata la pari funzionalità tra il vecchio e il nuovo cavo, non vi sarebbe interesse da parte dell’Ente ad ottenere il ripristino del vecchio cavo, invece che del mantenimento del nuovo, c) dalla relazione peritale emergeva;

che era possibile effettuare interventi idonei ad attribuire al cavo scaricatore realizzato dai sigg. A., funzionalità quantomeno uguali al cavo scaricatore preesistente. In definitiva, ha ritenuto la Corte di Appello di Torino, la domanda di ripristino dell’AIES appariva fondata quanto alla necessità di ripristinare sul fondo degli A. un cavo scaricatore che avesse la stessa funzionalità del cavo soppresso, d) La domanda risarcitoria avanzata dall’AIES andava respinta, perchè non era stata offerta una prova adeguata del danno lamentato.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’Associazione di Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Bonifica integrale con ricorso affidato a cinque motivi, illustrati con memoria N., An., F., E., A.G., D.M. ed R.A., hanno resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a ad un motivo e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi illustrati con memoria. L’Associazione di Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Bonifica integrale ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

Motivi della decisione

1. L’Associazione di irrigazione Est Sesia, Consorzio di bonifica integrale, lamenta:

A).= con il primo motivo l’omessa, illogica, contraddittoria e, comunque, del tutto insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Avrebbe errato la Corte torinese, secondo la ricorrente, per aver rigettato la domanda di rimessione in pristino del vecchio tracciato della scaricatore (OMISSIS) proposta in primo grado da parte della stessa AIES, e aver ritenuto legittimo mantenere il nuovo tracciato sia pure con gli accorgimenti previsti dal CTU perchè il manufatto idraulico offerto dalle Controparti in sostituzione di quello precedente non ha mai funzionato in passato e non garantirà per il futuro neppure, con gli accorgimenti indicati dal CTU, il regolare deflusso delle acque. In particolare, secondo la ricorrente il ragionamento seguito dalla Corte torinese è illogico e contraddittorio perchè, da una parte afferma che il ripristino del vecchio cavo (OMISSIS) era ed è perfettamente possibile e che se ricostruito secondo le prescrizioni indicate dal CTU su vecchio tracciato esso garantirebbe una funzionalità senz’altro maggiore rispetto al cavo attualmente esistente; dall’altra parte si è concluso che il nuovo cavo costruito dalle controparti se modificato secondo le prescrizioni del CTU sarebbe egualmente utilizzabile.

Epperò, specifica la ricorrente (a suo dire per stessa ammissione della Corte di Appello di Torino) tale nuovo cavo, oltre a non avere mai funzionato in passato non garantirebbe, pur con gli accorgimenti evidenziati dalla perizia tecnica, il convogliamento ed il deflusso delle acque di scarico, dato che sarebbero necessari ulteriori e diversi interventi nel tratto finale del nuovo cavo, quello oltre strada, che corre al di fuori della proprietà degli A. in aree demaniali e di terzi privati, quando, invece, i fondi dove dovrebbe essere ricostruito il vecchio cavo (OMISSIS) sarebbero tutti di proprietà degli A.. Insomma, conclude la ricorrente, il fatto controverso in relazione al quale la motivazione è del tutto illogica e contraddittoria e, comunque, insufficiente è, dunque, quello attinente alla asserita pari funzionalità tra il vecchio cavo, che (oltre ad avere sempre funzionato) ricade interamente nei terreni di controparti e che – se ricostruito – svolgerebbe una funzione migliore di quella attuale ed il nuovo cavo, che non è mai stato funzionante e che – pur anche se modificato con gli interventi proposti dal CTU troverebbe sbocco in terreni altrui ed avrebbe, dunque, bisogno di interventi di completamento (prolungamento ed altro) al di fuori della proprietà degli A. (posto che altrimenti tale nuovo cavo resterebbe … monco).

B). Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1068 cod. civ. ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente, la Corte torinese avrebbe disatteso il dettato normativo di cui all’art. 1068 cod. civ. perchè avrebbe illegittimamente privato l’AIES, titolare, un tempo, di una servitù attiva, goduta in modo efficiente e funzionale (a seguito dello spostamento del cavo da parte del sig. A.N. e dei suoi litisconsorzi), di poter esercitare men che meno in modo agevole il proprio diritto di servitù, considerato, per altro, che il nuovo cavo offerto e costruito dalle controparti non è stato mai funzionante e neppure avrebbe potuto esserlo.

C) Con il terzo motivo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Avrebbe errato la Corte torinese, secondo la ricorrente, nell’aver condannato le controparti a modificare il nuovo cavo (OMISSIS), come da loro erroneamente costruito perchè, nè L’AIES, nè le Controparti (odierne contro ricorrenti) avevano chiesto che il Giudice di merito di primo e di secondo grado accertasse e disponesse eventuali modifiche da apportare al nuovo manufatto per l’ipotesi in cui, come pacificamente acclarato, questo non fosse funzionante e funzionale.

In verità, specifica la ricorrente, la controversia verteva (e verte) esclusivamente sull’idoneità del nuovo cavo (OMISSIS) per come era stato realizzato dal sig. A.N. e dei suoi litisconsorti a costituire ex art. 1068 cod. civ. un luogo egualmente comodo per l’esercizio da parte dell’AIES del proprio diritto di servitù, ma non vi era stata una domanda ad apportare modifiche al manufatto. Piuttosto, la Corte di Torino avrebbe dovuto respingere l’appello avversario una volta che si è giunti ad appurare la circostanza che il nuovo canale (OMISSIS), così come era – non offriva la possibilità all’AIES di godere della propria servitù.

Sicchè la Corte di Appello non solo è giunta a violare il chiaro disposto dell’art. 1068 cod. civ. ma ha persino infranto il basilare principio della corrispondenza tra la domanda e la pronunzia.

D). Con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 4 e 5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo la ricorrente, dalle violazioni dell’art. 1068 cod. civ. e dell’art. 112 c.p.c. è derivato un ulteriore profilo di vizio della sentenza della Corte di Appello, che ha arbitrariamente interferito nelle scelte discrezionali della Pubblica amministrazione. Ed invero, posto che l’associazione di Irrigazione Est Sesia è un Ente pubblico che persegue la tutela di interessi di natura collettiva e pubblicistica, deve sottolinearsi come al scelta dei luoghi ove costruire le opere idrauliche necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonchè la valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei manufatti e delle servitù ad essi inerenti, costituiscono immancabilmente oggetto di atti autoritativi correlati ad un apprezzamento riservato in via esclusiva alla P.A.. Sicchè, ritiene la ricorrente, la Corte di Torino, avendo avallato e consentito la rimozione unilaterale del cavo (OMISSIS), impedendo all’AIES di continuare ad esercitare il proprio diritto di servitù di natura pubblicistica, si è intromessa illegittimamente nelle scelte discrezionali della P.A. insomma, la Corte di Appello di Torino, sempre a dire della ricorrente sarebbe incorsa in una davvero clamorosa violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E. E) 5. Con il quinto motivo, la illogica, contraddittoria, insufficiente o comunque omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In particolare, chiarisce la ricorrente, la Corte di Torino nel riformare la sentenza del Tribunale di Vercelli in ordine alla domanda risarcitoria dell’AIES ha motivato la propria decisione in modo del tutto illogico e contraddittorio. A fronte di dichiarazioni testimoniali lineari e dettagliate e pur avendo riconosciuto che le acque del canale (OMISSIS) erano state fatte necessariamente defluire attraverso canali irrigui più interni, ha concluso che ciò non ha comportato alcun danno dall’AIES perchè non sarebbe stata data prova dell’aggravio del lavoro degli addetti. Il fatto controverso in relazione al quale la motivazione è del tutto illogica e contraddittoria e, comunque, insufficiente è, dunque, quello attinente all’asserita mancanza di prova con riguardo al danno subito dall’AIES per effetto della soppressione del vecchio cavo (OMISSIS) ed al suo nesso eziologico.

1.1. Appare opportuno, esaminare per primo il terzo motivo del ricorso per ragioni di pregiudizialità logica rispetto agli altri motivi, ed questo motivo è fondato, perchè la Corte torinese ha disposto lo spostamento della servitù, dal luogo ove originariamente era allocata, ad altro luogo, senza che le parti ne avessero formulato una richiesta di spostamento. Come emerge dalla lettura degli atti, il cui accesso è consentito alla Corte di cassazione, essendo stato denunciato un "error in procedendo", parte attrice aveva chiesto che venisse 1 accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere il ripristino del vecchio scaricatore (OMISSIS) con i pertinenziali manufatti (…), mentre i convenuti chiedevano che si provvedesse a respingere, perchè improponibili e/o totalmente infondate tutte le domande (di accertamento e di condanna) proposte dall’attrice A.I.E.S. Così, come gli appellanti proponendo appello avevano chiesto che venissero respinte tutte le domande proposte dall’AIES e l’appellata, per suo conto, aveva evidenziato di non accettare il contraddittorio su domande nuove e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Sicchè, appare del tutto evidente che le parti in causa non avevano chiesto di modificare il luogo dell’originaria servitù e neppure per l’ipotesi in cui il vecchio (OMISSIS) non risultasse funzionante.

1.2. Gli altri motivi rimangono assorbiti perchè, a bene vedere, ritenuta fondata la censura di cui al terzo motivo del ricorso vengono meno i presupposti su cui si fondano le altre censure.

B. Ricorso incidentale;

6. Con il primo motivo i sigg,. A. e D.M. e R.A., lamentano la violazione dell’art. 100 c.p.c., anche in combinato disposto dell’art. 112 e con l’art. 360 c.p.c., n. 4 mancata rilevazione della carenza di interesse ad agire ed omessa pronuncia su tale punto. Secondo i ricorrenti la Corte torinese avrebbe omesso di rilevare la carenza di interesse ad agire da parte dell’AIES o, comunque, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere considerato che – sempre a dire dai ricorrenti- nel caso in esame non vi sarebbe alcun interesse nè a ripristinare il vecchio tracciato nè ad adeguare il nuovo, in quanto, in entrambi i casi, gli stessi sarebbero comunque inidonei a scaricare l’acqua nel fiume Sesia.

6.1. La censura non ha ragion d’essere e non può essere accolta, non solo perchè si risolve in una richiesta di una nuova e diversa valutazione di merito, in ordine alla funzionalità del vecchio e del nuovo cavo scaricatore (OMISSIS), inibita al giudice di legittimità, ma, soprattutto, perchè la Corte torinese ha adeguatamente motivato il rigetto della doglianza avanzata già in sede di appello in ordine all’asserita carenza di interesse ad agire dell’AIES. Come correttamente ha evidenziato la Corte torinese, "le considerazioni su cui gli attuali ricorrenti fondano la carenza di intesse ad agire ricalcano più propriamente le loro contestazioni in ordine alla fondatezza della pretesa di controparte, mentre è indubbio l’interesse di AIES, che esclude l’inadeguatezza a scaricare del vecchio cavo, che ne chiede anzi il ripristino e ritiene, invece, che non sia affatto funzionale il nuovo cavo, ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che dirima la controversia in essere.

6.1.a) Tuttavia, a parte questa considerazione, va precisato che il rilievo secondo cui, nel caso in esame, non vi sarebbe alcun interesse nè a ripristinare il vecchio tracciato nè ad adeguare il nuovo, in quanto, in entrambi i casi, gli stessi sarebbero, comunque, inidonei a scaricare l’acqua nel fiume Sesia, solo indirettamente riguarda la questione oggetto del giudizio considerato che la domanda avanzata dall’AIES riguardava la servitù di passaggio del cavo scaricatore dal fondo dei sigg. A. e non anche la costruzione di un cavo che scaricasse nel fiume Sesia.

7. Con il secondo motivo i ricorrenti in via incidentale lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in particolare, sul vizio di ultrapetizione da parte della Corte territoriale, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 4. Sostengono ricorrenti che l’AIES nel corso del giudizio non aveva mai chiesto la condanna dei ricorrenti all’esecuzione di opere sul nuovo tacciato, essendosi limitato a richiedere la rimessione in pristino del vecchio tracciato, così come è stato evidenziato dalla stessa difesa dell’AIES con il terzo motivo del ricorso principale. Pertanto la Corte torinese sarebbe incorsa in ultrapetizione, non potendo certo condannare gli attuali controricorrenti all’esecuzioni di opere non richieste da nessuno ma tutt’al più ad indicare le opere necessarie a tal fine.

7.1. Il motivo in esame come è stato evidenziato da entrambe le parti (ricorrente e contro ricorrenti) è stato proposto già dalla ricorrente con il terzo:

motivo del ricorso principale, pertanto rimane assorbito da quel motivo.

C: Ricorso incidentale condizionato.

I sigg. A. e D.M. e R.A. hanno presentato anche ricorso incidentale condizionato articolato su due motivi.

8. Con il primo motivo di questo secondo ricorso incidentale condizionato, i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1302 e 1079 c.c. del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 52 e segg. e della L.R. Piemonte 9 agosto 1999, n. 21, artt. 14 e 46 in relazione all’art. 360, n. 3, nonchè pure dell’art. 112 c.p.c. in tema di interpretazione della domanda: sulla mancanza di titolarità in capo all’AIES della servitù prediale sul cavo (OMISSIS).

A) Secondo i ricorrenti l’AIES non poteva in alcun modo agire nei confronti degli attuali resistenti al fine di chiedere l’accertamento di un diritto di servitù e la conseguente loro condanna alla remissione in pristino. L’AIES non sarebbe sempre secondo i ricorrenti titolare di alcuna servitù attiva che sia stata formalmente costituita nei modi tipici di legge nei confronti dei fondi di proprietà degli attuali appellanti. In realtà, nel caso di specie la servitù di cui si dice, non spetterebbe minimamente all’AIES, ma, semmai solo e unicamente ai proprietari dei fondi dominanti, vale a dire ai proprietari dei fondi che hanno diritto di scaricare le proprie acque attraverso la scaricatore (OMISSIS).

L’AIES, come tutti i consorzi di bonifica di cui all’art. 862 c.c. e alle conseguenti legge speciali è un mero ente di gestione cui non è minimamente conferito de iure alcun diritto reale.

B). E di più, la Corte d Appello, secondo i ricorrenti, avrebbero ugualmente dovuto negare il riconoscimento in capo all’AIES della titolarità della servitù stante la mancata allegazione (e, quindi, l’omessa prova) del titolo donativo di tale diritto. Con la seconda parte dello stesso motivo.

8.1 Il motivo nella sua interezza è infondato e non può essere accolto perchè come ha evidenziato la sentenza impugnata – l’AIES ha agito, comunque, non solo quale titolare della servitù attiva riguardante il soppresso scaricatore (OMISSIS) di cui aveva realizzato i manufatti, ma anche in forza dei diritti previsti dallo Statuto sui fondi adesionati al comprensorio.

8.1.a). L’art. 75 dello Statuto del Consorzio AIES, dispone che le servitù indotte dalle norme del presente Statuto sulle proprietà dei Consortisti si intendono costituite a vantaggio della gestione consortile e il successivo art. 76 dispone e commina delle penalità, senza pregiudizio dell’azione penale e del risarcimento dei danni, anche ai consortisti che alterino e modifichino in qualsiasi modo e per qualsiasi titolo gli edifici, gli alvei e le sponde dei canali conduttori, distributori e raccoglitori. Sicchè, è ragionevole escludere che l’art. 76, appena richiamato, limiti i poteri del Consorzio in ipotesi di comportamenti illegittimi dei consorziati comportante alterazione o modifica dei cavi e di quant’ altro necessario alla conduzione, alla distribuzione e alla raccolta dell’acqua alla sola comminazione di penalità, considerato che la norma fa esplicitamente salvo il diritto al risarcimento del danno che può essere azionato prima di tutto in forma specifica.

8.1.b). Ora nell’ipotesi in esame, l’istanza dell’AIES volta al ripristino del vecchio cavo (OMISSIS) non poteva che trovare legittimità e conformità alla normativa dello Statuto appena richiamato, perchè quell’istanza prospettava uno spostamento del cavo (OMISSIS), di utilizzo consortile, realizzato dagli attuali resistenti che, a loro volta, erano consortisti, e ne aveva chiesto il ripristino e, cioè, aveva proposto istanza di risarcimento in forma specifica.

In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso principale e dichiarati assorbiti gli altri, rigettati i ricorsi incidentali. La sentenza impugnata va cassata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Torino, la quale provvederà a determinare le spese giudiziali anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri, rigetta i ricorso incidentali. Cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo ad altra sezione della Corte di Appello di Trento, la quale provvederà al regolamento delle spese giudiziali, anche, del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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