T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-12-2011, n. 9506

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il Brigadier Generale S.O.G. ha impugnato – ritenendola illegittima sotto più profili – la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2009.

Il soggetto in questione (classificatosi al 60° posto della graduatoria di merito) si duole, sostanzialmente, del fatto che i titoli che ne connotano il "curriculum" professionale siano stati – in rapporto a quelli dei controinteressati Venci e Caporotundo – inadeguatamente valutati dalla competente Commissione ministeriale.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 2.11.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata, l’intrinseca infondatezza.

Al riguardo; premesso (a confutazione delle asserzioni attoree)

che, in "subjecta materia", gli eventuali vizi di eccesso di potere possono venir percepiti (escluso, recisamente, ogni raffronto comparativo fra gli scrutinandi) solo mediante l’esame della documentazione caratteristica di ciascuno di questi: potendo, la violazione del criterio dell’uniformità di giudizio, esser apprezzata esclusivamente in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti e/o irragionevoli (e tali, quindi, da comportare un vizio della funzione);

che, detto in altri – e più chiari – termini, il predetto esame non deve costituire il tramite attraverso il quale operare una nuova – e analitica – valutazione di tutti gli elementi utilizzati dalla Commissione di avanzamento (ché, altrimenti, si determinerebbe una vera e propria reiterazione del giudizio: con sostituzione, gravemente lesiva del principio della "tripartizione dei Poteri", della valutazione dell’organo di giustizia a quella propria dell’Autorità amministrativa);

che il sindacato giurisdizionale deve (viceversa) limitarsi a ricercare la lesione dei noti canoni della coerenza, non contraddizione, illogicità e imparzialità sulla base del raffronto (da eseguirsi, "a posteriori") dei punteggi attribuiti a ciascuno degli scrutinati (in riferimento agli elementi di giudizio presi in considerazione),

si osserva, più in particolare

che, per quel che concerne la promozione degli Ufficiali di grado superiore a Colonnello (o corrispondente), è assente ("in iure condito") ogni tipo di procedimentalizzazione;

che, in casi quali quello di specie, il giudizio finale risulta – infatti – dalla fusione degli elementi di servizio di ciascun Ufficiale: elementi che vengono pertanto ad assumere, più che mai, un rilievo indivisibile (a fronte di una funzione valutativa, esaltata al massimo, che mira a trarre dall’intera documentazione caratteristica l’interpretazione più aderente al valore "sostanziale" degli scrutinandi: secondo un criterio – non scritto; e difficilmente codificabile – che trova fondamento nell’esperienza dei singoli Commissari);

che una tale diversità della metodologia di valutazione da parte della Commissione ministeriale non può che comportare (anche) un diverso atteggiarsi delle modalità con cui si esplica il sindacato giurisdizionale: che (dovendosi cogliere gli eventuali indici rilevatori dell’eccesso di potere dall’esame di un giudizio che si esaurisce in una sola fase procedimentale: e che, senza esser preceduto da punteggi parziali inerenti le varie "qualitates" ritenute rilevanti per la promozione, investe l’intera professionalità di Ufficiali di altissimo grado) ha, inevitabilmente, un campo d’azione ancor più ristretto del solito.

Orbene; pur non potendosi dubitare – con riferimento al caso di specie – dell’eminente profilo di Ufficiale del G., non si riesce obiettivamente a rinvenire – alla luce dei dati emergenti dai libretti personali dei contendenti – quel carattere di manifesta ed incontroversa preminenza dell’un soggetto sull’altro che possa indurre a dubitare della legittimità del punteggio attribuito, al G. stesso, dalla Commissione di avanzamento: e, quindi (salva l’immancabile soggettività propria di ogni valutazione), della correttezza della procedura seguita da tale Consesso.

E dunque; atteso

che, agli atti di causa, non vi è alcun elemento (giuridicamente rilevante) che consenta di affermare che – nella circostanza – non sono stati esaminati tutti i profili di carriera degli scrutinandi;

che il punteggio attribuito a ciascuno di questi costituisce la risultante di una sfumata analisi di merito: che non può comportare un calcolo meramente aritmetico delle qualità, pur globalmente considerate, degli scrutinandi (essendo il frutto di una complessiva ponderazione effettuata, attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti, in via di astrazione e di sintesi: al di fuori, è opportuno ribadirlo, della meccanica valutazione di singoli aspetti delle vite professionali);

che (comunque), dall’esame della documentazione versata in atti, non emerge – con immediatezza – l’utilizzo di un metro di giudizio penalizzante per il ricorrente; e concessivo (invece) nei confrontidei colleghi promossi;

che la pretesa superiorità dei titoli vantati dal G., rispetto a quelli posseduti dai controinteressati, non è – affatto (dalla documentazione stessa) – chiaramente evincibile;

che, infine, il procedimento valutativo di cui è causa non può ritenersi caratterizzato da alcun invalidante vizio di forma,

il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese di lite: che liquida, in favore della sola Amministrazione della Difesa (nessuno dei controinteressati essendosi costituiti in giudizio), in complessivi 3000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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