T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-12-2011, n. 9505

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il Generale di Brigata L.G. ha chiesto (previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti) l’accertamento del diritto a vedersi corrispondere – con decorrenza 1.1.2000 – l’indennità perequativa di cui all’art.24, V comma, del d.lg. n.165/2001.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 2.11.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito) la palese infondatezza.

Al riguardo; premesso che l’interessato – attualmente "in riserva" – è stato collocato in "ausiliaria" nel dicembre del "95, si rileva che – come riconosciuto recentemente dalla stessa Corte Costituzionale (con un’ordinanza in cui si è ribadito che la materia dei meccanismi di perequazione è riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario) – l’emolumento di cui è causa, in quanto strettamente correlato allo svolgimento di determinate mansioni (e, quindi, al servizio effettivamente prestato in qualità di dirigente pubblico), non può esser corrisposto (come pretenderebbe il G.) ai soggetti che si trovano nella posizione di ausiliaria. (Ai quali spetta, del resto, un’apposita indennità: avente la funzione di compensare la disponibilità dell’Ufficiale, cessato dall’impiego, ad esser richiamato in servizio in qualsiasi momento).

E dunque; atteso

che, nella circostanza (come ammesso, d’altro canto, dallo stesso ricorrente), è stata fatta corretta applicazione della vigente normativa di settore e

che questa (stante la disomogeneità delle situazioni messe a raffronto) non appare confliggere con alcun principio di rango costituzionale,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponete al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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